Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Cancellazione della trascrizione di sentenza di fallimento

  • Stefania Paciello

    Foggia
    24/03/2022 20:31

    Cancellazione della trascrizione di sentenza di fallimento

    Buonasera,
    nella qualità di Curatore ho trascritto la sentenza dichiarativa di un fallimento su bene immobile risultante acquisito dalla società fallita in bonis a seguito di atto di prestazione in luogo di adempimento. Nell'atto notarile veniva indicato che sul predetto immobile era iscritta domanda giudiziale da parte di terzi che rivendicavano la titolarità del bene e che tale domanda giudiziale era stata respinta dal Tribunale.
    In sostanza a seguito di accertamenti si apprendeva che il bene offerto in luogo dell'adempimento alla società fallita non si apparteneva a colui il quale lo aveva offerto bensì a terzi soggetti che in grado di appello hanno provato il loro diritto di proprietà. Sentenza confermata dalla Corte di Cassazione.
    Il bene quindi non appartiene alla massa fallimentare la quale dovrà rivalersi dell'offerente per la prestazione inadempiuta. Nel contempo, i soggetti titolari del bene hanno richiesto alla Curatela la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento.
    Gli Organi della procedura sicuramente sono tenuti ad autorizzare la cancellazione della trascrizione, ma le spese sono a carico del fallimento o dei terzi interessati, anche in considerazione del fatto che la Curatela non ha allo stato attivo, nè tantomeno ha prospettive di acquisizione.
    Vi ringrazio anticipatamente per il parere che vorrete fornirmi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/03/2022 18:53

      RE: Cancellazione della trascrizione di sentenza di fallimento

      La trascrizione è stata effettuata dal fallimento ed è questi che deve sopportare le spese della cancellazione della stessa, salvo poi a rifarsi nei confronti del soggetto che aveva effettuato il trasferimento; cosa, peraltro non agevole visto che questi aveva fatto presente il pericolo dell'evizione enunciando nell'atto l'esistenza di una causa di rivendica della proprietà. In mancanza di disponibilità del fallimento potrebbe vedere in cancelleria se è possibile la cancellazione con prenotazione a debito (per noi difficile) o chiedere al rivendicante di anticipare la somma necessaria, visto che questi ha tutto l'interesse ad ottenere l'immobile libero da trascrizioni.
      Quanto detto presuppone che il terzo abbia un titolo opponibile per ottenere la restituzione dell'immobile, il che richiede che il provvedimento definitivo che riconosce la sua proprietà sia intervenuto prima della dichiarazione di fallimento; altrimenti quel soggetto avrebbe dovuto esercitare l'azione di rivendica nel fallimento ai sensi dell'art. 103 l. fall. con effetti risalenti alla trascrizione della originaria domanda giudiziale e la sentenza emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento nei confronti del fallito sarebbe inopponibile alla massa.
      In ogni caso, anche se munito di un titolo giudiziario opponibile, il beneficiario non può limitarsi a chiedere la restituzione del bene, ma per il principio di esclusività dell'accertamento del passivo, deve far valere il suo diritto mediante rituale domanda di rivendica, anche se tale diritto, essendo fondata su un titolo giudiziario passato in v giudicato, non potrà essere rimesso in discussione
      Sicuramente lei avrà effettuato tale controllo, ma lo diciamo egualmente per completezza della risposta.
      Zucchetti SG srl