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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Vendite competitive e obblighi antiriciclaggio
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Francesco Lepore
ROMA29/11/2023 12:04Vendite competitive e obblighi antiriciclaggio
Buongiorno
nelle vendite competitive ex art 107 comma 1 L.F. per l'individuazione dell'aggiudicatario e successivo atto redatto dal Notaio in quanto trattasi di un immobile, devo preoccuparmi della normativa antiriciclaggio? Devo far allegare alle offerte la DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 585 , 4 ' COMMA C.P.C. AVENTE AD OGGETTO LE INFORMAZIONI PRESCRITTE DALL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 , N. 231 a pena di inammissibilità dell'offerta?
Nel caso in cui non venga fornita tale dichiarazione l'atto notarile, secondo voi, sarebbe comunque valido?
Cordiali saluti
dott Francesco Lepore
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Zucchetti Software Giuridico srl
30/11/2023 07:36RE: Vendite competitive e obblighi antiriciclaggio
Il tema della applicabilità della normativa antiriciclaggio alle vendite giudiziarie in generale, ed alle vendite concorsuali in particolare assume, all'indomani della riforma Cartabia, connotati di peculiare delicatezza.
Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci accingiamo a svolgere, affermiamo che a nostro avviso nel caso prospettato il curatore non è tenuto ad alcun adempimento.
Proviamo a spiegare le ragioni di questo convincimento.
Prima dell'avvento del d.lgs 149/2022, la dottrina che aveva studiato la materia aveva sostanzialmente escluso che la disciplina del d.lgs 21.11.2002, n. 231 (c.d. normativa antiriciclaggio) si applicasse alle vendite giudiziarie. Anche in giurisprudenza il tema risultava sostanzialmente inesplorato. Ci consta il solo precedente rappresentato da Trib. S.M. Capua Vetere, 7 novembre 2019, il quale, in assonanza con gli (scarsi) contributi dottrinari, aveva ritenuto, (a nostro avviso correttamente) che «gli oneri di adeguata verifica introdotti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21-11-2007, n. 231 e successive modificazioni non si applicano ai professionisti delegati e, più in generale, agli ausiliari del giudice, non potendo definirsi né clienti né esecutori degli stessi, nel senso indicato dall'art. 1, 2° co., lett. p), d.lgs. 231/2007, né infine effettivi titolari del rapporto bancario acceso quale conto della procedura esecutiva».
Nuovi argomenti di discussione sono stati offerti dalla legge. 26 novembre 2021, n. 206, recante " Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", la quale conteneva la previsione (dal contenuto assai ampio) per cui nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute in seno alle procedure esecutive individuali e concorsuali, dovessero applicarsi agli aggiudicatari gli obblighi previsti dal d.lgs. 21-11-2007, n. 231 a carico del cliente, aggiungendosi che il loro rispetto avrebbe dovuto essere verificato dal giudice prima della pronuncia del decreto di trasferimento.
Rispetto a questa previsione si era subito avvertito che l'intervento del legislatore delegato si profilava assai delicato, anche in ragione di un contesto normativo la cui applicazione alla disciplina delle esecuzioni forzata presentava indubbi profili di criticità. Infatti, da un lato sarebbe stato necessario ponderare il rischio per cui l'innesto di questo tipo di oneri, (che non tutti i delegati normalmente compiono, tranne che non si tratti di notai) si traducesse in un affaticamento delle procedure esecutive; dall'altro bisognava scongiurare il pericolo che il compimento di questi adempimenti fosse una occasione di contestazione da parte del debitore esecutato.
Fortunatamente il legislatore delegato (d.lgs 149/2022) non si è mostrato sordo a queste preoccupazioni ed ha minimizzato il portato della delega, aggiungendo un ultimo comma all'art. 585 c.p.c., per cui l'aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del saldo deve produrre una autocertificazione in cui fornisce le informazioni prescritte dall'art. 22 d.lgs 21 novembre 2007, n. 231, e dunque una dichiarazione nella quale riferirà se è o non è il titolare effettivo delle somme utilizzate per il versamento del saldo prezzo.
Si è poi previsto, all'art. 586 c.p.c., che il giudice adotta il decreto di trasferimento "verificato" il deposito della dichiarazione antiriciclaggio.
Peraltro, nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo si legge che "non si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché in tal senso non disponeva la Legge delega, sia perché il Dlgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine, che la scelta dell'uno o dell'altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al Legislatore delegato".
Al netto dei plurimi interrogativi che la normativa pone (primo fra tutti quello della stabilità dell'aggiudicazione in mancanza del deposito della dichiarazione antiriciclaggio da parte dell'aggiudicatario), circoscrivendo l'analisi ai fini che qui interessano, le premesse che abbiamo svolto ci consentono di ricavare alcuni punti fermi: la normativa antiriciclaggio non si applica, ex se alle vendite giudiziarie; la riforma Cartabia ha previsto l'onere, in capo all'aggiudicatario (e non al professionista delegato), di depositare la dichiarazione antiriciclaggio nel termine di versamento del saldo prezzo; la verifica del deposito di questa dichiarazione costituisce adempimento preliminare alla pronuncia del decreto di trasferimento.
Orbene, traslando questi approdi alla disciplina fallimentare, possiamo subito osservare che il problema della sua applicazione si pone soltanto nel caso in cui il programma di liquidazione preveda che la liquidazione dell'attivo si dipani secondo le regole del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
Di contro, questa disciplina va senz'altro esclusa, (essendo coniata specificamente per le esecuzioni singolari) quando, come nel caso prospettato dalla domanda, la vendita si svolga secondo il modello competitivo, ex art. 107 comma 1 l.f..
Del resto, poiché in tale ultima ipotesi la vendita si perfezionerà mediante rogito notarile, l'inesistenza di oneri afferenti la disciplina antiriciclaggio in capo al curatore si giustifica vieppiù in ragione del fatto che ad assolvere alle relative prescrizioni sarà, more solito, il notaio.
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