Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore

  • Massimiliano Iori

    Reggio Emilia (RE)
    21/09/2017 19:42

    Azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore

    Una S.r.l. viene dichiarata fallita con sentenza depositata in data 15 gennaio 2016. Si chiede quando scade il termine di prescrizione quinquennale relativo alla eventuale azione di responsabilità nei confronti di un ex amministratore che è stato in carica sino al 31.01.2012. A mio parere è scaduta in data 31 gennaio 2017. Si chiede conferma di questo termine.
    Si ringrazia anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/09/2017 19:39

      RE: Azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore

      Va premesso che in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d.lg. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli art. 2476 e 2487 c.c., agli art. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 l.fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art. 130 del d.lg. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli art. 2393 e 2394 c.c. (Cass. 21/07/2010, n. 17121).
      Questo vuol dire che, pur dopo la riforma societaria di cui al d.lg. n. 6 del 2003, sussiste la legittimazione del curatore del fallimento della società a responsabilità limitata all'esercizio, oltre che dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nei confronti di amministratori, anche dell'azione sociale di responsabilità, e questo è importante ai fini della risposta alla sua domanda perché sono diverse le modalità di calcolo del quinquennio di prescrizione a seconda del tipo di azione espletata e a ciascuna di esse deve farsi riferimento anche s eil curatore le esercita entrambe cumulativamente
      Nell'azione spettante ai creditori sociali, infatti, la giurisprudenza ha adottato una soluzione univoca, coerente con il principio generale secondo cui il termine prescrizionale può cominciare a decorrere solo dal momento in cui possa essere effettivamente fatto valere il diritto (art 2935 cod. civ.), per cui il termine prescrizionale decorre non dalla cessazione della carica degli amministratori e sindaci fondandosi questa azione su presupposti diversi da quelli che sono alla base dell'azione sociale, né dal momento della commissione dei fatti che integrino violazioni dell'obbligo degli organi sociali di garantire l'integrità del patrimonio sociale, bensì dal momento in cui, in conseguenza di tali fatti, l'evento dannoso dell'insufficienza del patrimonio della società si presenta in forma oggettivamente conoscibile da parte dei creditori sociali. ( Ex multis, Cass. 14/12/2015, n. 25178; Cass. 12/06/2014, n. 13378; Cass. 21/07/2010 n. 17121; Cass. 22/04/2009 n. 9619; ecc.). Una volta affermato che la citata insufficienza patrimoniale può anche essere anteriore alla data dell'apertura della procedura concorsuale, la S. C. ha anche precisato che "in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale" (In termini, Cass. n. 13378/2014, cit., ma conf. altra giurisprudenza in precedenza richiamata).
      Per tale tipo di azione quindi, il fatto che l'amministratore responsabile abbia cessato la sua attività al 31.1.2012 è importante ma non determinate, perché la curatela potrebbe dimostrare che l'insufficienza del patrimonio si è manifestata successivamente alla cessazione della carica, sempre ovviamente quale conseguenza del fatto dannoso addebitato all'amministratore; poiché tale prova non è agevole si diceva che la cessazione della carica alla data indicata può tranquillizzare abbastanza l'amministratore, anche se non lo mette completamente al sicuro.
      L'azione di responsabilità sociale, invece, è diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivato alla società da violazioni poste in essere dagli amministratori, indipendentemente dal fatto che tali violazioni abbiano pregiudicato il patrimonio della società in misura tale da ledere le ragioni dei creditori sociali; è pertanto pacifico che per questo tipo di azione il termine prescrizionale quinquennale decorre dal momento in cui è posto in essere il fatto dannoso, e, comunque, a norma del quarto comma dell'art. 2393 cod. civ., il termine prescrizionale decorre dalla cessazione della carica.
      Stando così le cose, sembra anche a noi che l'azione- o meglio entrambe le azioni di responsabilità esercitabili ma non ancora ad oggi promosse- debbano ritenersi prescritte, o che, comunque, esistono molte probabilità che l'eccezione di prescrizione possa essere accolta.
      Zucchetti Sg srl