Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Morte del fallito art. 12 L.F.

  • Giuliana Pallucca

    MATELICA (MC)
    23/04/2017 19:16

    Morte del fallito art. 12 L.F.

    Subentrata in sostituzione del precedente curatore da poco, sono giunta al deposito del conto di gestione e devo provvedere alla comunicazione al fallito (ditta individuale), ma questi è deceduto nel 1999 (procedura iniziata nel 1988)senza che il precedente curatore rilevasse nulla.
    Al fallito incassata l'intera pensione, unico bene a lui lasciato dal G.D..
    A questo punto, i figli, eredi legittimi del fallito, non hanno rinunciato all'eredità e sono oramai trascorsi ben 18 anni.
    Cosa mi consigliate di fare?
    Basta che per l'udienza di discussione del conto di gestione provveda al deposito del certificato di morte o devo procedere nei confronti dei chiamati all'eredità?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/04/2017 19:48

      RE: Morte del fallito art. 12 L.F.

      Nell'intestazione della domanda lei ha richiamato correttamente l'art. 12 l.f. che è quello che deve applicare. In particolare, visto che vi sono più eredi, deve chiedere agli stessi di designare un rappresentante e, "in mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato".
      Questo doveva essere fatto da tempo, ma, seppur tardivamente, deve farlo ora prima di svolgere altra attività perché al fallito, o i suoi eredi, va comunicato il deposito del conto gestione e dell'udienza fissata per la discussione. Si tratta di regolarizzare una situazione processuale da tempo compromessa, senza nessun risvolto su possibili acquisizione di beni degli eredi dato che questi, anche se hanno accettato senza beneficio di inventario, rispondono eventualmente nei confronti dei creditori che intenderanno rivalersi su di loro.
      Zucchetti SG srl
      • Giuliana Pallucca

        MATELICA (MC)
        26/04/2017 18:03

        RE: RE: Morte del fallito art. 12 L.F.

        Ringrazio per la risposta, ma sicuramente mi sono espressa in modo non appropriato. Il problema è che gli eredi legittimi, per questi 18 anni trascorsi, non hanno fatto nulla, nel senso che non vi è stata accettazione, nè espressa, nè tacita.
        E' questo il punto che non mi è chiaro.
        In mancanza di accettazione devo provvedere a comunicare solo l'udienza di discussione del conto di gestione o devo provvedere, comunque, a chiedere, la designazione di un rappresentante?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/04/2017 20:35

          RE: RE: RE: Morte del fallito art. 12 L.F.

          Se i chiamati all'eredità non hanno accettato, neanche tacitamente, il loro diritto di accettazione è ormai prescritto visto che sono decorsi più di dieci anni dalla morte dl de cuius. Ritualmente, quindi ricorrerebbe l'ipotesi per promuovere una procedura di eredità giacente con la nomina di un curatore speciale, ma, giunti ormai alla conclusione del fallimento, probabilmente conviene continuare come è stato fatto finora, se non vi è un eventuale attivo che residua dopo il pagamento dei creditori.
          Ad ogni modo è preferibile che faccia presente la situazione al giudice delegato o, meglio ancora, che gliene parli prima per avere un consenso a continuare come se nulla fosse successo.
          Zucchetti Sg srl