Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Trattamento iva transazione con debitore fallimento

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    27/11/2020 15:56

    Trattamento iva transazione con debitore fallimento

    Buongiorno, mi trovo nella seguente situazione. La società fallita di cui sono Curatore esercitava l'attività di costruzioni edili come subappaltatore sia in ambito di edilizia privata che pubblica, pertanto le proprie prestazioni erano oggetto di fatturazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 6 lett. a) del Dpr 633/72. Nel corso della Procedura lo scrivente ha raggiunto un accordo con un debitore della Procedura a saldo e stralcio di ogni pretesa e al fine di evitare di coltivare ulteriore contenzioso per una somma di euro 10.000 (indico 10.000 come cifra esemplificativa per il quesito). Tale somma era per la Curatela un'integrazione dei corrispettivi dovuti alla Società a fronte delle attività svolte dalla società poi fallita su opere edili svolte in subappalto a favore del suddetto debitore. Nella transazione si è scritto che il debitore "ha contestato la quantificazione della Curatela, ritenendo che, in rapporto alla quantità e qualità dei lavori eseguiti dalla fallita, un volta detratti gli acconti corrisposti e considerato altresì l'ammontare dei danni rivendicati in conseguenza dei lamentati inadempimenti di XY (società poi fallita), la somma richiesta dalla Curatela non dovesse essere corrisposta e/o che, quanto meno, dovesse essere notevolmente ridotta;
    ........d'altro lato, a seguito dei contatti intercorsi nelle more, le parti del presente accordo, senza riconoscimento alcuno delle altrui contestate ragioni, hanno deciso di transigere la complessiva vertenza oggetto dei rapporti sopra ricostruiti, onde prevenirne la prosecuzione e l'approdo in sede giudiziale, alle condizioni concordate e di seguito dettagliatamente esposte".
    Ebbene se da un lato si fa indirettamente riferimento alla possibilità che la somma richiesta dalla Curatela si riferisca alle attività della società poi fallita (che è inserita come una sorta di necessaria premessa della transazione), nell'ultima frase si fa tuttavia espresso richiamo al fatto che le parti senza riconoscimento alcune delle altrui ragioni decidono di transigere.
    La domanda è quindi la seguente: il debitore mi chiede ora l'emissione della fattura con applicazione del reverse charge per la somma corrisposta alla Procedura intendo la stessa come corrispettivo per le attività svolte dalla fallita, tuttavia la pronuncia della cassazione n. 18764 del 5.9.2014 sembrerebbe - se applicata al caso di specie - affermare che la somma ricevuta dalla Procedura sia esclusa da iva. Quale è il Vs orientamento? Se devo procedere alla fine ad emettere fattura con applicazione del reverse charge ancorché in presenza dei dubbi sopra richiamati posso chiedere che venga sottoscritta una manleva a favore della Procedura in caso di eventuali future contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria? Grazie come sempre per il Vostro preziosissimo contributo.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/12/2020 13:58

      RE: Trattamento iva transazione con debitore fallimento

      Non ci pare che l'operazione sia fuori campo IVA, anzi.

      La sentenza di Cassazione citata nel quesito si riferisce sì a una transazione, ma a una transazione relativa all' "abbandono dei giudizi in corso" e "rinuncia alle azioni giudiziarie intraprese", che il contribuente aveva qualificato come "prestazione di non fare da qualificarsi come prestazione di servizi fiscalmente rilevante ai fini dell'art. 3 del decreto IVA".

      La Suprema Corte ha rigettato tale inquadramento, affermando che "sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, in ragione della soggezione a diversa imposta d'atto (registro), le obbligazioni assunte nel contesto di un negozio di transazione, laddove esse siano circoscritte alla rinuncia ai contenziosi pendenti. Ciò accade, in particolare, quando le pretese estinte per transazione sono, come nella specie, relative ad obbligazioni, quali quelle di contenuto risarcitorio, che non hanno per oggetto prestazioni di servizi o cessioni di beni imponibili IVA".

      E ciò, sulla base fra l'altro delle sentenze Mohr e Landboden, nelle quali la Corte di Lussemburgo "nega che sia configurabile, di per sé stessa, come prestazione di servizi l'obbligazione di non fare convenuta da un imprenditore".

      E se, come prosegue la sentenza "La pattuizione di un impegno negativo è ritenuta non imponibile perché l'applicazione dell'imposta in queste ipotesi normalmente si discosta dal paradigma di quella che è concepita come un'imposta generale sul consumo e dal meccanismo del suo funzionamento concreto. Non è sufficiente, secondo i giudici europei, l'assunzione di un'obbligazione dietro corrispettivo, ma è necessario che l'obbligazione comporti un consumo", allora inevitabilmente "A tale prescrizione va adeguata, con interpretazione di taglio eurounitario, la generica dizione dell'art. 3 del decreto IVA: «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti [...] da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte»".


      Tutto ciò premesso, la situazione descritta nel quesito ci pare nettamente diversa, perchè il complesso rapporto che la transazione definisce comprende, e ne anzi parte preponderante dato che il saldo è dovuto all'impresa che le ha effettuate, lo svolgimento di opere edili, certamente prestazione di servizi, inequivocabilmente soggetta a IVA.

      E nella quantificazione della base imponibile IVA assume grande rilevanza quello che è scritto nella transazione, per questo all'inizio abbiamo scritto "anzi", perchè:
      - se ciò che viene definito con la transazione è il corrispettivo dovuto, allora quello è l'importo da assoggettare a IVA,
      - ma se vengono definiti sia il valore della prestazione che il danno da compensare (come parrebbe essere nel caso in esame, dagli stralci indicati nel quesito), allora base imponibile soggetta a IVA è, appunto, il valore della prestazione, superiore all'importo definito al termine della transazione.

      Un esempio numerico riteniamo possa chiarire tale concetto; se infatti questi fossero gli importi in discussione:
      - importo concordato per l'esecuzione dei lavori € 150.000
      - valore effettivo dei lavori effettuati (si parla di "qualità dei lavori") € 80.000
      - acconti corrisposti € 30.000
      - danni causati € 40.000
      - importo riconosciuto all'impresa 80.000 - 30.000 - 40.000 = 10.000
      potrebbe non essere infondata una richiesta di assoggettamento a IVA del corrispettivo dei lavori effettuati e pagati, al lordo del risarcimento danni, e quindi € 80.000 totali, meno l'acconto di € 30.000, e quindi € 50.000.

      Ciò perchè la compensazione fra lavori e danni opera per così dire "a valle" dell'individuazione della base imponibile IVA.
    • Marco Arcari

      NOVA MILANESE (MB)
      08/12/2022 09:43

      RE: Trattamento iva transazione con debitore fallimento

      Buongiorno, mi aggancio alla discussione in quanto di grande interesse, soprattutto dopo la presa di posizione ben nota dovuta alla circolare Agenzia delle Entrate.
      Vi chiedo il vostro parere sulla seguente situazione.
      Amministratori chiaramente responsabili del danno derivato da "malagestio" (semplifico), nell relazione ex art. 33 ho quantificato il danno in modo puntuale, trascurando la metodologia di calcolo esemplifichiamo per 100.000 euro.
      Incarico il legale di procedere per l'intero ma, nelle more e senza aver depositato l'atto introduttivo del giudizio ma seplicemnte sulla base della mia relazione ex art. 33 molto dettagliata, il legale degli amministratori propone di pagare 50.000 euro a totale tacitazione di ogni pretesa, senza dunque coltivare la lite.
      Il CDC accetta.
      La circolare AdE è monolitica nel ritenere dovuta l' IVA su qualsiasi transazione, anche del non fare come da voi già espresso.
      Ma l'AdE non è legge, neanche fonte giuridica di alcun rango (escludendo esplicitamente anche la consuetudine che ne potrebbe derivare).
      Dunque per me vale quanto più volte espresso dalla massima corte, peraltro in maniera non sempre univoca, che la questione debba essere posta in relazione al danno subito, piuttosto che alla remunerazione di una prestazione novativa, in questo caso specifica del "non fare" (ndr: causa, dunque senza alcuna rilevanza del danno se non in via indiretta).
      Domanda delle cento pistole dunque: il curatore avendo dettagliatamente e puntualmente definito il danno, può far sì che il pagamento che deriva dalla transazione sia configurabile quale indennizzo specifico? (rectius: assolva ad una funzione "punitivo-risarcitoria"). E dunque in caso di risposta positiva, a mio giudizio la procedura potrà ben emettere fattura senza IVA.
      Oppure il meccanismo dell'indennizzo/risarcimento del danno può essere azionato solo qualora lo stesso sia riconosciuto nell'ambito di un giudizio?
      Mi rendo conto che la domanda presupponga una valutazione sistematica inadatta al contesto, ma trovo sempre molto interessante leggere le vostre opinioni per un confronto, mi basterebbe anche una vostro opinione sintetica non pienamente argomentata.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        12/12/2022 17:27

        RE: RE: Trattamento iva transazione con debitore fallimento

        Il caso qui in esame è (per quanto desumiamo dalla sintetica esposizione che ne è data nel quesito) assai simile a quello esaminato dalla Cassazione e dalla Corte di Giustizia, e concettualmente ben diverso da quello affrontato dalla Risposta 356/2021 dell'Agenzia delle Entrate.

        Data la delicatezza della questione e la frequenza con la quale essa si pone, riteniamo utile riportare i passaggi più significativi di tali tre importanti fonti, dalle quali ci pare emerga un quadro sufficientemente chiaro.


        A) La Corte di Giustizia UE, nella sentenza C-215/94, ha affrontato il caso di un contribuente tedesco che ha percepito una indennità per cessare la produzione di latte, ritenendola fuori campo IVA; ne riportiamo gli stralci che ci paiono maggiormente significativi:

        - "Ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale»".

        - "L'art. 6, n. 1, dispone che: «Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell'articolo 5"

        - "i governi tedesco e italiano sostengono che un produttore di latte che si impegna all'abbandono definitivo della produzione effettua una prestazione a titolo oneroso ai sensi degli art. 2 e 6 n. 1 della Direttiva"

        - "Questa interpretazione della direttiva non può essere accolta"

        - "Si deve ricordare che, ai sensi ... l'IVA è un'imposta generale sul consumo applicata ai beni e ai servizi. Ora, in un caso come quello di specie, non sussiste consumo nell'accezione del sistema comunitario dell'IVA"

        - "Come osserva l'avvocato generale ... assegnando un'indennità ai produttori agricoli ... la Comunità non acquista beni né servizi a proprio uso, ma agisce nell'interesse generale ... Di conseguenza, l'impegno del produttore agricolo di abbandonare la produzione lattiera non apporta né alla Comunità né alle autorità nazionali competenti vantaggi tali da far ritenere questi soggetti destinatari di un servizio. L'impegno di cui si tratta non costituisce, quindi, una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva".


        A-bis) A conclusioni identiche (richiamandola espressamente) è giunta la sentenza, sempre della Corte di Giustizia UE, n. C-384/95, sull'assoggettamento o meno a IVA di una indennità tedesca per l'estensivazione della coltivazione di patate (impegno a non raccogliere almeno il 20% delle patate coltivate)


        B) La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18764/2014, si è occupata di una transazione "con la quale i contraenti avevano definito il vasto contenzioso inter partes su clausole, adempimenti e danni relativi a un rapporto commerciale".

        Essa, che fra l'altro espressamente cita la fonte comunitaria di cui sopra, ha affermato (stralci già riportati nell'intervento precedente, che qui ripetiamo per comodità):

        - "sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, in ragione della soggezione a diversa imposta d'atto (registro), le obbligazioni assunte nel contesto di un negozio di transazione, laddove esse siano circoscritte alla rinuncia ai contenziosi pendenti. Ciò accade, in particolare, quando le pretese estinte per transazione sono, come nella specie, relative ad obbligazioni, quali quelle di contenuto risarcitorio, che non hanno per oggetto prestazioni di servizi o cessioni di beni imponibili IVA".

        - "La pattuizione di un impegno negativo è ritenuta non imponibile perché l'applicazione dell'imposta in queste ipotesi normalmente si discosta dal paradigma di quella che è concepita come un'imposta generale sul consumo e dal meccanismo del suo funzionamento concreto. Non è sufficiente, secondo i giudici europei, l'assunzione di un'obbligazione dietro corrispettivo, ma è necessario che l'obbligazione comporti un consumo",


        C) Nel caso affrontato dalla Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 356/2021 la transazione ha invece definito una complessa vertenza così sintetizzabile: fra le due parti esisteva un contratto di fornitura di beni (satelliti); la fornitrice, dopo aver riscosso acconti, ha comunicato di voler sospendere la fornitura, tale sospensione è stata contestata dalla controparte e la vicenda si è conclusa con due atti contestuali, la definizione transattiva sulla lite in corso, e la stipula di un nuovo contratto di fornitura.

        La Risposta:

        - in primo luogo inquadra correttamente il nòcciolo della questione: "occorre, in primo luogo, indagare sulla «funzione economica» delle suddette somme ed, in particolare, verificare: se le stesse costituiscano l'effettivo corrispettivo di una cessione di beni e/o servizio fornito nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche ... ovvero se le stesse siano versate a titolo di liberalità oppure abbiano natura
        meramente risarcitoria
        "


        - cita la sentenza della Corte di Giustizia UE n. C-270/09, nella quale si ribadisce il medesimo principio esposto dalle sentenze sopra citate, applicato specularmente: "una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» e, pertanto, configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche"

        - richiama ulteriori fonti comunitarie e della Corte di Cassazione, citando il seguente passaggio della sentenza n. 20233/2018: "la prestazione di servizi - pure in prospettiva unionale - è un'operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico".

        - e conclude per l'assoggettamento al tributo della fattispecie in esame.


        Come anticipato, ci pare che tali fonti inquadrino con sufficiente chiarezza che discrimine perché l'assunzione di un obbligo di non fare (non proseguire la lite) nell'ambito di una transazione debba essere considerato
        - imponibile IVA se esso "si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico",
        - non imponibile se le somme in questione "abbiano natura meramente risarcitoria".


        Nel caso in esame ci pare che la natura risarcitoria sia sufficientemente evidente, e pertanto la somma corrisposta dall'amministratore sia da intendersi fuori campo IVA.
        • Marco Arcari

          NOVA MILANESE (MB)
          24/03/2023 16:03

          RE: RE: RE: Trattamento iva transazione con debitore fallimento

          Per fornire un seguito a quanto precedentemente trattato, alla fine, con mio interpello, AdE ha deciso per l'applicabilità dell'IVA in coerenza con quanto sempre dalla stessa indicato e senza eccezione alcuna, nonostante l'argomentazione fornita dall'istante in senso contrario.
          Mi adeguo obtorto collo, il contenzioso che ne deriverebbe in caso di scelta differente sarebbe ingiustificabile ai fini della procedura ormai in chiusura.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            30/03/2023 01:27

            RE: RE: RE: RE: Trattamento iva transazione con debitore fallimento

            Che dire?
            "Obtorto collo" ci pare già sufficiente ...
          • Marco Carbone

            Roma
            30/03/2023 09:51

            RE: RE: RE: RE: Trattamento iva transazione con debitore fallimento

            Preg.mo Collega Arcari,
            sarebbe possibile avere copia dell'interpello per una questione similare che ho in corso?
            Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
            Marco Carbone
            ODCEC di Roma
            studiomarcocarbone@libero.it
            • Marco Arcari

              NOVA MILANESE (MB)
              30/03/2023 20:29

              RE: RE: RE: RE: RE: Trattamento iva transazione con debitore fallimento

              Certo, fornisco il riferimento, si dovrebbe recuperare facilmente in internet anche perché non si riesce ad allegare file in questo forum.
              OGGETTO: Interpello n. 904–91/2023

              ecco un estratto della decisione:

              PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
              Il dubbio interpretativo sollevato dall'interpellante ed oggetto della presente
              istanza di interpello concerne il trattamento, ai fini IVA, di somme definite nell'ambito
              di un accordo di natura transattiva.
              Al riguardo, si fa presente che questa Agenzia ha chiarito con numerosi documenti
              di prassi i principi e i criteri interpretativi a cui attenersi per stabilire la rilevanza, ai
              fini IVA, delle somme definite nell'ambito di accordi di natura transattiva (cfr. in tal
              senso Risposte ad Interpello nn. 33/2023, 212/2022, 145/2021, 179/2021, 212/2021,
              356/2021).
              In particolare, in base all'orientamento da ultimo espresso nei citati documenti
              di prassi, ai fini della soluzione del quesito posto, occorre, in primo luogo, stabilire
              la ''funzione economica'' delle somme definite nell'ambito di accordi transattivi, ed in
              particolare, si rende necessario verificare:
              ­ se le stesse costituiscano l'effettivo corrispettivo di una prestazione
              di servizi fornita nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni
              sinallagmatiche, condizione sintomatica della sussistenza di nesso diretto tra il servizio
              reso e il controvalore ricevuto (in tal senso, sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione
              europea, causa 102/86, causa C­16/93, causa C­174/00 e causa C­210/04);
              ­ ovvero se tali somme siano versate a titolo di liberalità o abbiano natura
              meramente risarcitoria.
              Con riguardo alla nozione di prestazione di servizi, per quanto interessa ai fini
              del quesito oggetto d'interpello, si evidenzia che l'art. 24, comma 1, della Direttiva n.
              112 del 2006 stabilisce che ''si considera prestazione di servizi ogni operazione che non
              costituisce una cessione di beni''. Il successivo articolo 25, comma 1, della richiamata
              Direttiva prevede altresì che ''una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in
              una delle operazioni seguenti: (...) b) l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una
              situazione (...)''.
              Il predetto articolo 25, comma 1, è stato trasfuso nell'ordinamento domestico
              nell'art. 3, comma 1 del DPR n. 633 del 1972, che qualifica come prestazioni di servizi,
              ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ''le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (...)
              in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte''.
              In proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato in più
              occasioni che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» e, pertanto,
              configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il
              suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno
              scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di
              tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario
              (sentenza del 16 dicembre 2010, causa C­270/09).
              L'indirizzo espresso dai giudici comunitari è stato accolto dalla giurisprudenza di
              legittimità che, con la sentenza n. 20233 del 2018 ha, altresì, statuito che ''la prestazione
              di servizi pure in prospettiva unionale è un'operazione soggetta a Iva anche quando
              la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere
              e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico''. Pertanto, sulla base
              di tale orientamento della Corte di Cassazione sussiste il rapporto sinallagmatico tra
              l'assunzione di un obbligo di non fare e l'erogazione di un corrispettivo a fronte
              dell'assunzione di un tale obbligo. Con tale sentenza la Corte di Cassazione ha inoltre
              precisato che ''nella concreta fattispecie l'obbligazione contrattuale è stata quella di
              permettere l'esercizio del rammentato diritto di opzione ''un'operazione di permettere
              ­ qui collegata al corrispettivo ­ che per essere assoggettata all'imposta non comporta
              necessariamente un consumo come è stato invece incidentalmente detto (v. Cass. sez.
              trib. n. 18764 del 2014, peraltro con riferimento a ipotesi affatto particolari che
              nella sostanza erano in realtà essenzialmente risarcitorie di una perdita di produzione
              agricola, Corte giust. n. 384 del 1977; Corte giust. n. 215 del 1996).
              Analogamente, anche la sentenza della Corte di Cassazione 1 ottobre 2018, n.
              23668, sostiene che ''D'altronde, le sentenze della Corte di giustizia citate a sostegno di
              Cass. n. 18764/14 si riferiscono a fattispecie diversa e del tutto disomogenea, presidiata
              dal perseguimento dell'interesse generale della collettività e non già di quello singolare
              del committente [...]''.
              Tanto premesso, nel caso di specie, nell'ambito di una procedura fallimentare,
              gli Organi di procedura intendono promuovere un'azione legale al fine di ottenere il
              risarcimento dell'intero danno subito a causa di una serie di comportamenti omissivi
              degli Amministratori. Ciò posto, nelle more e senza aver depositato l'atto introduttivo
              del giudizio, gli Organi della procedura accettano la proposta avanzata dal legale degli
              amministratori, perfezionata tramite accordo transattivo, di ricevere il pagamento della
              metà a totale tacitazione di ogni pretesa, senza dunque coltivare la lite.
              Tale accordo prevede che: ''C. Il curatore del fallimento rilevava la responsabilità
              dei debitori in relazione ad asserite violazioni dei doveri di amministratori imposti dagli
              art. 2447, 2484, 2485 e 2486 cod. civ. e, quantificava il danno subito dalla società
              fallita, in complessivi Euro...'' e ''E. A seguito di contatti intercorsi tra le Parti, le
              stesse hanno raggiunto l'accordo bonario anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
              1965 cod. civ., per porre termine alla controversia, senza riconoscimento alcuno delle
              opposte ragioni.'' ''4) Parte debitrice s'impegna a pagare, a titolo di risarcimento del
              danno subito dalla società fallita, alla parte creditrice, che accetta, a saldo e stralcio
              e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi suo asserito credito per capitale, interessi e
              spese, l'importo complessivo di Euro...''.
              Dalla disamina delle parti della predetta pattuizione negoziale riportate
              dall'Istante emerge, dunque, l'esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche,
              atteso che la somma posta a carico degli amministratori ''a saldo e stralcio e
              definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi suo asserito credito'' costituisce il controvalore
              dell'impegno assunto dagli Organi della procedura di rinunciare al contenzioso al fine di
              ottenere il risarcimento dei danni.
              Pertanto, si è dell'avviso che nel caso di specie, essendo riscontrabile l'esistenza
              di un nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare posto a carico degli Organi della
              Procedura (i.e. rinuncia alle liti) e il pagamento da parte degli Amministratori, si integri
              il presupposto oggettivo dell'IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 633 del
              1972, e che l'ammontare ricevuto sulla base dell'accordo transattivo di cui trattasi sia da
              assoggettare ad IVA.
              I documenti citati sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.



              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                02/04/2023 20:49

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trattamento iva transazione con debitore fallimento

                C'è poco da aggiungere alle perplessità che abbiamo già condiviso con il collega: ritenere l'assunzione di un obbligo di non fare una prestazione ci pare decisamente forzato.

                Ma è il noto problema degli interpelli: mentre in sede giurisdizionale si instaura un contraddittorio, si possono sostenere le proprie tesi e le tesi di entrambe le parti debbono essere adeguatamente motivate, le risposte a interpello non sono né discutibili né contestabili, in alcuna sede.

                Non hanno nemmeno la forza cogente di una sentenza, ma ben sappiamo come in sede di eventuale verifica abbiano un peso enorme, e il non adeguarsi a una risposta a interpello significa la pressoché certezza di dover affrontare un lungo e comunque oneroso contenzioso.

                Quindi oltre alle perplessità condividiamo anche la scelta di opportunità.
              • Marco Scattolini

                Macerata
                08/04/2023 09:13

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trattamento iva transazione con debitore fallimento

                Salve, con i riferimenti dell'interpello da lei indicati, ho provato a cercare il documento sul sito della Agenzia delle Entrate, senza alcun risultato.

                Potrebbe, verificare se i dati indicati sono corretti.

                Grazie
                • Marco Arcari

                  NOVA MILANESE (MB)
                  08/04/2023 18:52

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Trattamento iva transazione con debitore fallimento

                  OGGETTO: Interpello n. 904–91/2023
                  Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
                  PICA MILANO S.R.L.

                  Istanza presentata il 15/01/2023
                  Scadenza dei termini per la risposta il 15/04/2023

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