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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
liquidazione del compenso al difensore della curatela ammesso al gratuito patrocinio - competenza
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Giuseppe Rinaldi
Santa Maria Capua Vetere (CE)03/09/2014 19:15liquidazione del compenso al difensore della curatela ammesso al gratuito patrocinio - competenza
In caso di ammissione della curatela al gratuito patrocinio per mancanza di fondi ex art. 144 DPR 115/2002 per l'introduzione di un giudizio ex art. 146 L.F. e contestuale azione ex art. 66 L.F. e 2901 c.c., in caso di soccombenza della curatela e in assenza di specifica statuizione in sentenza, a chi compete la liquidazione del compenso al difensore del fallimento?
Infatti a norma dell'art. 82 DPR 115/2002 dovrebbe essere l'Autorità Giudiziaria competente e le pronunce in materia, anche penale, ritengono che per tale deve intendersi il singolo organo giudicante monocratico o collegiale (quindi con esclusione del G.D.), mentre l'art. 25, n. 6, L.F. attribuisce al G.D. la competenza in materia di liquidazione del compenso, sentito il curatore.
In caso di applicazione dell'art. 25, n. 6, L.F. lo stesso può essere applicato anche nel caso in cui la curatela, sempre ammessa al gratuito patrocinio, ha visto riconoscere le sue ragioni e la sentenza abbia avuto esito favorevole alla procedura, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio (senza che l'organo giudicante abbia condannato la convenuta stessa al pagamento in favore dell'Erario) e vi sia impossibilità di recupero da parte del fallimento in quanto il soccombente sia patrimonialmente incapiente?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/09/2014 18:44RE: liquidazione del compenso al difensore della curatela ammesso al gratuito patrocinio - competenza
Classificazione: GIUDICE DELEGATO / POTERI GESTIONALI ART. 25La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa, dovendo essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la loro liquidazione tra le parti, avendo riguardo al risultato ed agli altri vantaggi, anche non patrimoniali, che ne sono conseguiti.
Se sorge una controversia tra il cliente e il legale, questi deve agire in giudizio per ottenere (con procedimenti che qui non interessano) e sarà il giudice di quel procedimento a liquidare il compenso sempre indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono (anche se, di fatto, quella originaria liquidazione condiziona abbastanza la successiva determinazione). Se, nella stessa ipotesi, il cliente è un curatore fallimentare, l'avvocato non deve ricorrere ad un giudizio in quanto l'art. 25, co.1, n. 6 attribuisce al giudice delegato il compito della liquidazione e il provvedimento, ove non gradito, può essere impugnato ex art. 26.
La situazione non muta, sotto il profilo giuridico, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio della curatela, nel senso che le spese di causa vengono liquidate nella sentenza che decide la controversia e, in mancanza per una qualsiasi ragione, dal giudice ordinario competente della causa di merito (come lei giustamente ricorda) e i rapporti tra cliente curatore e avvocato vanno definiti dal giudice delegato.
E' questo schema- che, come visto, pone la norma sul gratuito patrocinio e quella fallimentare su piani diversi- pensiamo debba essere applicato nelle varie fattispecie rappresentabili.
Zucchetti Sg srl
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