Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Concordato Preventivo e contratti di leasing pendenti

  • Luisa Angeli

    Trento
    18/07/2011 10:31

    Concordato Preventivo e contratti di leasing pendenti

    All'inizio di una procedura di concordato preventivo, la società ricorrente risulta utilizzatrice di alcuni automezzi in base a dei contratti di leasing. Chiedo conferma o correzioni in merito alla classificazione della natura dei creditori "società di leasing":
    - fino alla data di inizio della procedura di concordato preventivo, i canoni di leasing non versati dalla società ricorrente rappresentano dei debiti in chirografo;
    - dalla data di inizio della procedura di concordato preventivo e fino alla risoluzione dei contratti di leasing con la restituzione dell'automezzo, i canoni di leasing rappresentano dei debiti in pre-deduzione, essendo presunto l'utilizzo in proprio dell'automezzo;
    - eventuali altri importi che la società di leasing richiederà (ad esempio l'attualizzazione dei canoni residui non versati dedotto il prezzo di vendita degli automezzi) rappresentano dei debiti in chirografo.
    Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/07/2011 18:17

      RE: Concordato Preventivo e contratti di leasing pendenti

      Sulle prime due soluzioni proposte concordiamo perfettamente.
      Più di qualche dubbio l'abbiamo per la terza questione perché il contratto in questione viene risolto (consensualmente o per inadempimento) dopo che è continuato in corso di procedura e i conteggi finali riguardano il dare e avere, per cui il credito eventuale della società di leasing che ne deriva può ritenersi sorto in pendenza del concordato.
      Zucchetti Sg srl
      • Luisa Angeli

        Trento
        19/07/2011 12:58

        RE: RE: Concordato Preventivo e contratti di leasing pendenti

        Qualora la proposta di concordato preventivo del Commissario Giudiziale preveda l'ipotesi di cui sopra e l'assemblea dei creditori approvi a maggioranza la stessa, dopo l'omologa della procedura, può essere contestata dalle società di leasing?

        Considerando che i contratti di locazione finanziaria stipulati erano qualificabili come "leasing di trasferimento" e quindi equiparati, negli effetti e nella disciplina, alla vendita rateale con riserva della proprietà a normata dagli art. 1523 e seguenti del Cod. Civ., in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, trova applicazione l'art. 1526 del Codice Civile, che fa obbligo alla società di leasing di restituire le rate riscosse dal conduttore finanziario, salvo l'equo compenso per l'uso della cosa.
        Ai sensi del citato art. 1526 Cod. Civ., il locatore finanziario è quindi tenuto, in caso di risoluzione del contratto e di richiesta di restituzione del bene, a restituire le rate riscosse, salvo l'equo compenso per l'uso della cosa.
        Può essere introdotta questa norma con riferimento al conguaglio finale?

        Ringrazio cortesemente per l'attenzione e la risposta.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/07/2011 15:42

          RE: RE: RE: Concordato Preventivo e contratti di leasing pendenti

          Non conoscendo i termini del contratto non possiamo dire se sia applicabile alla fattispecie la norma di cui all'art. 1526 c.c.. E' molto probabile, ma questo non sposta il discorso circa la collocazione dell'eventuale credito della società, se in chirografo o in prededuzione.
          In primo luogo, l'art. 1526 c.c. ha anche un secondo comma che consente al concedente di trattenere le rate pagate a titolo di indennità, salvo la possibilità del giudice di ridurre detta indennità; e nei contratti di leasing tale facoltà è normalmente prevista.
          Inoltre il discorso sulla collocazione del credito riguarda il momento in cui si verifica la risoluzione; se ad esempio il concedente ha già fatto valere prima del concordato una clausola risolutiva espressa, anche se la risoluzione viene pronunciata dopo, gli effetti della stessa risalgono ad una fase antecedente, per cui l'eventuale credito del creditore in bonis è chirografario. Ma se, come pare di capire dalla sua domanda, il contratto è continuato anche dopo l'ammissione dell'utilizzatore al concordato e le rate precedenti sono state considerate giustamente credito chirografario, le alternative sono due: o il concordato va in porto con pagamento di quanto previsto nel piano concordatario ai chirografari e seguendo le altre previsioni contrattuali (in questo caso è chiaro che la società di leasing non può chiedere la risoluzione per le rate non pagate in precedenza, che ormai sono entrate nel debito concordatario); oppure il concordato non va in porto e viene dichiarato il fallimento. In questo caso, la eventuale risoluzione intervenuta nella fase concordataria o nel fallimento stesso dà luogo ad un credito sorto in occasione del concordato che, ai sensi del nuovo art. 111 gode della prededuzione.
          Ovviamente si tratta di ipotesi ricostruttive e di opinioni, e per questo motivo avevamo detto che nutrivamo dei dubbi sulla collocazione chirografaria della terza voce della precedente domanda.
          Zucchetti Sg srl