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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Cessione dei crediti a Istituto bancario
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Giovanni Bertani
Parma21/11/2013 08:51Cessione dei crediti a Istituto bancario
La situazione è questa. La società Alfa, prima di fallire, cede pro solvendo alcuni crediti nei confronti di clienti alla banca, la quale anticipa le corrispondenti somme, comunicando al debitore ceduto la intervenuta cessione del credito. Il debitore ceduto non conferma l'accettazione. Alla scadenza, il debitore ceduto non paga e la banca, trattandosi di cessione pro solvendo, ri addebita sul conto corrente le somme anticipate, portando il conto con saldo negativo. Successivamente la società Alfa fallisce ed il Curatore, cioè io, rilevando gli insoluti del debitore chiede il pagamento. La banca si insinua nello stato passivo per il saldo debitore del conto corrente, determinato tenendo conto dei riaddebiti causati dagli insoluti sulle cessioni. A questo punto la banca intima il debitore di pagare lei in luogo del fallimento in quanto cessionaria, scrivendo alla curatela che si riserva di ridurre l'importo insinuato.
Ho ritenuto scrivere alla banca diffidandola da ogni azione nei confronti del debitore, in quanto i detti pagamenti del debitore, avvenuti successivamente alla data di fallimento sono inefficaci. Siete daccordo? (in ogni caso faccio sapere sugli sviluppi)
G. Bertani-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2013 19:47RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
Non proprio. Costituisce, invero, jus receptum il principio per il quale il contratto di cessione del credito pro solvendo, che si perfeziona con il solo consenso dei contraenti, produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (indipendentemente dal fatto che la cessione venga stipulata in funzione solutoria o a scopo di garanzia), mentre l'effetto liberatorio del cedente si realizza al momento del pagamento del debito da parte del terzo; ciò significa che, a seguito della intervenuta cessione, il cessionario diviene il titolare del credito ceduto e l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione da parte del debitore ceduto, e ciò anche dopo il fallimento del cedente dato che il cessionario fa valere un credito ormai suo.
Il fatto che la cessione sia pro solvendo fa sì che il cessionario, ove il debitore ceduto non paghi, possa chiedere il pagamento al cedente e, quindi, se questi è fallito, possa insinuarsi al passivo del suo fallimento.
Se ne ricorrono le condizioni, si potrebbe pensare ad una revocatoria dell'atto di cessione (e sotto questo profilo rileva se la cessione è stata fatta a scopo di garanzia o solutorio), ma fin quando non interviene la revoca, la situazione ci sembra essere quella sopra descritta.
Zucchetti Stg srl
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Giovanni Bertani
Parma22/11/2013 12:36RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
Si sarà anche vero, ma qui la Banca non si è limitata a chiedere i soldi alla ditta fallita, ma se li è materialmente presi, con addebito sul conto corrente, che per questo motivo è andato in rosso.
Con questa movimentazione a mio parere la ditta fallita ha pagato.
La banca si è insinuata per lo scoperto di conto corrente e quindi per questo titolo.
Il contratto di cessione non essendo intervenuta l'accettazione del debitore ceduto non può autorizzare la banca a richiedere il pagamento allo stesso, essendosi la medesima già tutelata con l'addebito sul conto corrente.
Cosa ne pensate?
dott. Giovanni Bertani-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2013 20:29RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
Nella precedente domanda lei ha rappresentato questa testuale situazione: "La società Alfa, prima di fallire, cede pro solvendo alcuni crediti nei confronti di clienti alla banca, la quale anticipa le corrispondenti somme, comunicando al debitore ceduto la intervenuta cessione del credito. Il debitore ceduto non conferma l'accettazione. Alla scadenza, il debitore ceduto non paga e la banca, trattandosi di cessione pro solvendo, riaddebita sul conto corrente le somme anticipate, portando il conto con saldo negativo".
Da questa descrizione noi abbiamo capito:
a-che la cessione era avvenuta a fronte di un finanziamento;
b -che la cessione era stata ritualmente comunicata al debitore ceduto. E? vero che l'art. 1264 c.c parla di notifica, ma, la notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, per cui none deve avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, ben potendo invece concretarsi in un qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (da ult. Cass. 07/02/2012, n. 1684; Trib. Modena, 28/05/2012, n. 885). Di conseguenza non è necessaria l'accettazione del debitore, che è alternativa alla notifica cui sono equivalenti (per quanto appena detto) le comunicazioni che usualmente fanno le banche in questi casi;
c- che la banca, nel momento in cui non è stata pagata dal debitore ceduto (il quale peraltro non ha eccepito di pagare male per difetto della notifica), ha giustamente addebitato l'importo non riscosso al cedente, trattandosi di cessione pro solvendo;
d- il fatto che il conto del cedente sia andato in rosso fa capire che la banca non ha intascato denari prelevandoli dal conto, per cui il credito nato dalla anticipazione è rimasto, o almeno è rimasto per la parte in cui non ha trovato capienza sul conto;
e- è questo credito, contabilizzato sul conto corrente, che la banca fa valere ora al passivo, giacchè come lei dice la banca si insinua per il saldo debitore del conto.
Stando così le cose non possiamo che confermare quanto detto nella precedente risposta.
Si può solo aggiungere che se la banca ha coperto parte del credito con l'incameramento di somme esistenti sul conto attivo del cliente, si potrebbe valutare anche la possibilità di una revocatoria di questa forma di pagamento.
Zucchetti Sg Srl
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Giovanni Bertani
Parma23/11/2013 08:55RE: RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
Nulla quaestio sull'ammissione al passivo della banca per lo scoperto bancario.
Il fatto e' che ora i debitore ceduto sta' pagando il fallimento e la banca contesta la titolarita' della procedura all'incasso.
Preciso che la banca e' gia' insinuata e che nella domanda di insinuazione ha evidenziato tale cessione.
G. Bertani-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/11/2013 23:19RE: RE: RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
Al di la del fatto che il debitore ceduto, essendogli stata ritualmente comunicata la cessione, paga male alla curatela e potrebbe essere richiesto di ripetere il pagamento alla banca, proprio questo dato rafforza la tesi da noi esposta. Sarebbe infatti troppo pretendere di escludere il credito della banca mentre il fallito ha ricevuto una anticipazione in cambio della cessione di crediti ed ora il fallimento sta incassando i crediti ceduti. Qualcuno dovrà pur pagare la banca della anticipazione fatta, per il credito residuato dopo eventuali incassi o operazioni sul conto corrente? e la via che ha la banca per far valere il proprio credito essendo stata la cessione pro solvendo è quella di insinuarsi al passivo.
Zucchetti SG Srl
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Giovanni Bertani
Parma25/11/2013 00:22RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
la banca e' gia' stata ammessa al passivo.
riepilogo nuovamente
in realta' sono tutte semplici movimentazioni di giro.
fido 10
anticipo 5
il cliente non paga la banca riprende 5
ma non vi e' extrafido
la banca si insinua per lo scoperto di conto corrente che comrende l'addebito suddetto.
ora il debitore sta pagando il fallimento.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/11/2013 18:37RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
Noi non abbiamo la pretesa di convincere chi si rivolge al Forum della bontà delle nostre tesi perché il nostro scopo è quello di tenere vivo un dialogo tra utenti in cui inseriamo le nostre opinioni, che, come detto e ribadito nelle condizioni che regolamentano il Forum, sono appunto semplici opinioni e non consigli cui chi scrive debba adeguare il proprio comportamento.
Questo per dire che ci fa piacere il dialogo con lei, ma è giusto che lei mantenga le sue convinzioni, come è altrettanto ovvio che noi manteniamo le nostra.
Non vorremmo pertanto aggiungere altro a quanto già detto per evitare ripetizioni, se non far notare che quando la banca ha ripreso dal conto 5 anticipate, il conto non era attivo, ma passivo, dato che lei dice che la banca "addebita sul conto corrente le somme anticipate, portando il conto con saldo negativo"; ciò significa che la banca non ha ricuperato effettivamente le 5 anticipate, ma ha fatto solo un giro contabile, oppure ne ha ricuperate una parte, ma per la parte di saldo negativo del conto- che è la quota che la banca insinua al passivo- questa è rimasta insoddisfatta.
Non avendo il debitore ceduto pagato al cessionario, questi, essendo la cessione avvenuta pro solvendo, si rivolge al cedente, tanto più che questi sta ricevendo il pagamento dal debitore. Una volta che il creditore cessionario ha chiesto invano il pagamento del credito al debitore ceduto, la sussidiarietà del cedente si trasforma in solidarietà, per cui il creditore può pretendere dal cedente e dal ceduto il pagamento, fermo restando ovviamente che non può incassare più del suo credito. E' quello che la banca sta facendo.
Questa, ripetiamo, è la nostra opinione, ma lei è libero di dissentire e di comportarsi come meglio crede.
Zucchetti SG Srl
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Vita Lanzilotti
CAROVIGNO (BR)23/09/2014 17:15RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
Io sto esaminando una situazione simile a questa e vorrei avere un vostro consiglio.
La società fallita ha stipulato con la Banca un contratto di anticipo di fatture ( documenti attestanti crediti) a fronte di cessione del credito pro solvendo.
E' pervenuta ora l'istanza di ammissione al passivo della Banca dove mi chiede accanto l'ammissione al passivo del saldo debitore del conto corrente, anche l'ammissione degli importi anticipati alla fallita per effetto della cessione del credito pro solvendo dovuti a fatture ed effetti insoluti e protestati.
Esaminando la documentazione a me inviata a sostegno della pretese ho notato che nelle varie istanza la Banca ha effettuato gli anticipi alla fallita senza notifica al debitore.
Mi chiedo quindi sono valide queste cessioni, visto che il debitore non è stato informato?
Quindi nell'ammissione come mi devo comportare? Grazie mille. Vita Lanzilotti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/09/2014 18:54RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
Probabilmente nel suo caso la cessione del credito è avvenuta con la girata di titoli cambiari, visto che lei parla di effetti insoluti e protestati, e per questi non è necessaria una notifica al debitore ceduto in quanto una delle caratteristiche dei titoli di credito è proprio la trasmissione mediante girata.
Ad ogni modo, al di là della comunicazione al debitore ceduto, sta di fatto che questi non ha pagato il debito ceduto (portato dalle cambiali o non nulla cambia a questo punto), per cui la banca non ha recuperato l'anticipazione fatta e, poiché la cessione era pro solvendo, ha diritto a rivolgersi al cedente per il pagamento, attraverso la domanda di insinuazione essendo questi fallito.
Zucchetti SG Srl
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Vita Lanzilotti
CAROVIGNO (BR)23/09/2014 19:28RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
La cessione è avvenuta sia con girata di titoli che con anticipi di fatture.
Ora, essendo valida la cessione, mi pongo un'altra problema.
Su richiesta del G.d. sto predisponendo lettere per il recupero di crediti vantati dalla fallita.
Essendo molti dei crediti ceduti pro solvendo alla Banca e non pagati ad essa considerando che sono stati chiesti con la domanda di ammissione al passivo, mi chiedo se io in qualità di curatore possa chiederli.
Se considero la cessione, so che non potrei farlo, essendo stati ceduti alla Banca che è l'unica a poterli recuperare.
Grazie mille e vi ringrazio per il grande aiuto che fornite, nell'esame di una materia così complessa.
Vita Lanzilotti -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/09/2014 19:42RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
La cessione del credito, sia essa pro soluto che pro solvendo, produce l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, anche se è stata fatta a fine di garanzia, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia; la differenza tra la cessione pro solvendo e pro soluto, è che nella prima, a differenza della seconda, non si trasferisce al cessionario il rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Di conseguenza, lei non può agire per il recupero dei crediti ceduti dal momento che titolare degli stessi è ormai la banca cessionaria.
Per quanto riguarda i titoli cambiari la situazione è più complessa perché la girata non determina di regola la cessione anche del credito sottostante ma solo il trasferimento della legittimazione all'incasso, per cui, pur se prescritta l'azione cambiaria, potrebbe esesre rimasto in capo al cedente il credito causale sottostante; anche se è da chiedersi quali prospettive di recupero possono esserci se il debitore non ha pagato il titolo.
Zucchetti SG Srl
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Giorgio FEDERIGHI
PISTOIA09/03/2016 13:24RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
Buongiorno,
una recente sentenza del Tribunale di Prato del 23.09.15, trattando di "autorizzazione allo scioglimento dei contratti bancari relativi ad anticipazione di somme di ordini ricevuti da clienti con conferimento alla banca di mandato irrevocabile all'incasso e patto di compensazione , o eventualmente con cessioni di credito pro solvendo", conclude che:
- con riferimento all'ipotesi di anticipazione con conferimento alla banca di mandato irrevocabile e patto di compensazione, in conseguenza della cristallizzazione prodotta con la domanda di concordato, le somme versate dai terzi dopo la domanda non possono più essere incamerate dalla banca a compensazione di quanto anticipato. Dato che ciò si produce automaticamente dal deposito della domanda di concordato l'autorizzazione non è necessaria in quanto, a differenza della cessione del credito, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario ma solo l'obbligo di questo di restituire la somma riscossa con la conseguenza che, qualora la riscossione avvenga dopo la presentazione della domanda, non sussistono i motivi per la compensazione;
- "con riferimento all'ipotesi di anticipazione con cessione di credito pro solvendo:
i) se non sono opponibili: non si pone la necessità di ottenerne lo scioglimento;
ii) se sono opponibili, devono considerarsi a garanzia delle anticipazioni concesse e, quali garanzie, pendendo la procedura di concordato, non possono essere escusse, salva l'ipotesi dei contratti di garanzia finanziari di cui al d.lgs 170/2004 per cui è prevista la deroga all'art. 168 l.f.".
Questo in merito allo scioglimento dei contratti di anticipazione bancaria con cessione di credito pro solvendo.
Vi chiedo se avete pronunce similari e cosa ne pensiate.
Ma soprattutto: la società ha ceduto crediti pro solvendo ad una banca. E' seguita rituale notifica. Al di là dello scioglimento del contratto nel periodo antecedente all'ammissione, una volta giunti all'omologa il creditore ceduto dovrà corrispondere quanto dovuto alla banca o alla società in concordato?
In altre parole, è possibile sostenere che l'impossibilità di escutere la garanzia, leggasi il credito ceduto pro solvendo, possa protrarsi anche dopo l'omologa comportando il venir meno della cessione notificata precedentemente all'apertura del concorso ed afferente ad un credito già in essere?
Grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/03/2016 20:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cessione dei crediti a Istituto bancario
La sentenza da lei richiamata si pone in netto contrasto con Cass. 01/09/2011, n. 17999, per la quale "In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito)".
Per quanto riguarda il mandato si può anche accedere alla tesi del tribunale, perché effettivamente l'introduzione dell'art. 45 nel testo dell'art. 169 muta la prospettiva della cristallizzazione, nel mentre non ci convince la soluzione riguardante la cessione. Questa, anche se a scopo di garanzia, ha comunque un effetto traslativo della titolarità del credito, tipico di ogni cessione, in quanto, anche fatta a fine di garanzia, è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia. Di modo che, cui nel momento in cui il debitore concordatario non restituisce l'anticipazione, la banca può far valere il credito cedutogli e divenuto proprio. La differenza tra cessione a scopo solutorio e di garanzia rileva, infatti, ai fini della revocatoria fallimentare, ma ci sembra una forzatura ricondurla alla fattispecie in esame, anche perché il divieto delle escussione delle garanzie può riguardare i beni oggetto di una garanzia (ipoteca, ad esempio), ma non un credito ceduto.
Ad ogni modo, se si condivide la decisione del giudice di Prato, il divieto di escussione si protrae anche dopo l'omologa data la destinazione dei beni (tra i quali bisognerebbe comprendere il credito ceduto) alla soddisfazione dei creditori; se, infatti, dopo l'omologa fosse possibile, ad esempio, esercitare azioni esecutive sui beni ceduti ai ceditori, il concordato non potrebbe essere realizzato.
Zucchetti Sg srl
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