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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
prescrizione azione di responsabilità degli amministratori
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Antonietta Basso
CASERTA03/04/2012 11:22prescrizione azione di responsabilità degli amministratori
Ai sensi dell'art. 146 l.f., il curatore fallimentare può esercitare entro 5 anni dal determinarsi dello stato di insolvenza azione di responsabilità nei confronti dell'amministratori a norma dell'art. 2394 C.C.
Una srl è fallita nell'anno 2001. Tuttavia, già a partire dal 31/12/1995 si è manifestata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, a causa di perdite che hanno ridotto il patrimonio di oltre un terzo. Tale situazione, attestata dal bilancio depositato il 30/5/1996, è peggiorata negli anni a venire e l'amministratore non ha mai convocato l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
L'esercizio dell'azione di responsabilità deve compiersi entro 5 anni dalla data del fallimento (2001) ovvero entro 5 anni dalla data di deposito del primo bilancio in cui si rileva il dissesto finanziario (1996)?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2012 20:31RE: prescrizione azione di responsabilità degli amministratori
Va premesso che in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d.lg. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli art. 2476 e 2487 c.c., agli art. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 l.fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art. 130 del d.lg. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli art. 2393 e 2394 c.c. (Cass. 21/07/2010, n. 17121).
Affermato che sussiste, pur dopo la riforma societaria di cui al d.lg. n. 6 del 2003, la legittimazione del curatore del fallimento della società a responsabilità limitata all'esercizio, oltre che dell'azione sociale di responsabilità, anche dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nei confronti di amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società a responsabilità limitata, non capiamo il problema che lei pone dal momento che, sia che si faccia riferimento alla data a del fallimento (2001) che a quella del deposito del primo bilancio in cui si rileva il dissesto finanziario (1996), comunque ad oggi sono decorsi i cinque anni.
In ogni caso, a nostro parere, nel caso la prescrizione è iniziata a decorrere nel 1996; invero,spostato dalla legge l'interesse ad agire dei creditori all'atto del verificarsi della condizione di insufficienza del patrimonio sociale, anche il termine prescrizionale dell'azione ex art. 2394 c.c. inizia decorrere non dal momento del compimento dell'atto potenzialmente pregiudizievole né dal momento in cui si è verificato l'evento dannoso per la società, come nell'azione sociale, ma dal momento del manifestarsi di un danno che si ripercuota sul patrimonio sociale al punto da comportare la inadeguatezza del patrimonio medesimo a soddisfare i creditori, nel momento, cioè, in cui si manifesta l'insufficienza del patrimonio sociale, anche se tale situazione non è acclarata in una sentenza di fallimento.
Zucchetti SG Srl
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