Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

comunicazione al fallito sprovvisto di pec del rendiconto (fallimento dichiarato nel 2011)

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    26/09/2023 15:29

    comunicazione al fallito sprovvisto di pec del rendiconto (fallimento dichiarato nel 2011)

    Si chiede se, in caso di fallimento dichiarato nel 2011, la comunicazione al fallito sprovvisto di pec del rendiconto debba essere fatta con il deposito in cancelleria, oppure sia necessario la spedizione di racc. a.r. tramite il servizio postale.
    Si ringrazia.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/09/2023 19:30

      RE: comunicazione al fallito sprovvisto di pec del rendiconto (fallimento dichiarato nel 2011)

      Posto che nell'art. 31bis l. fall. non è indicato il fallito quale destinatario delle comunicazioni del curatore, è da ritenere che le comunicazioni con costui, qualora non abbia un indirizzo di posta certificata debbano avvenire a mezzo l'invio di raccomandata presso la sua residenza e non mediante deposito in cancelleria, che è la modalità prevista per i creditori privi di pec..
      Zucchetti SG srl
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        18/10/2023 17:10

        RE: RE: comunicazione al fallito sprovvisto di pec del rendiconto (fallimento dichiarato nel 2011)

        Se il legale rappresentante dopo diversi anni dall'apertura del fallimento varia indirizzo di residenza anagrafica senza comunicarlo al curatore, il curatore è obbligato a svolgere le ricerche per individuare il nuovo indirizzo di residenza anagrafica del legale rappresentante?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/10/2023 19:05

          RE: RE: RE: comunicazione al fallito sprovvisto di pec del rendiconto (fallimento dichiarato nel 2011)

          No, salvo quelle indagini minime che la normale diligenza impone.. Il primo comma dell'art. 49 l. fall. stabilisce che "L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio". Tale obbligo non è sanzionato né è più consentita la ricerca e l'accompagnamento forzato avanti al curatore o al giudice; il curatore continuerà a fare le comunicazioni come prima e il legale rappresentante probabilmente non ne verrà mai a conoscenza; non crediamo infatti sia applicabile il secondo comma dell'art. 31 bis, che riguarda i creditori che non comunicano l'indirizzo di posta elettronica o lo mutano senza comunicarlo, ai quali le successive comunicazioni del curatore vanno effettuate mediante deposito in cancelleria.
          Zucchetti SG srl