Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Abitazione del fallito

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    11/01/2013 11:12

    Abitazione del fallito

    Pee un fallimento di cui sono curatore ho venduto ex art. 107 1° c. LF la casadi proprietà del ancora oggi da questi abitata. L'atto di trasferimento è stato perfezionato con notaio. Ora l'acquirente vorrebbe liberare l'immobile (di lasciare spontaneamente l'immobile il fallito non ci pensa nemmeno ...) e si è rivolto ad un legale che, prima di adire le vie legali, mi chiede una dichiarazione con la quale confermi di aver "terminato la liquidazione delle attività".
    Il 2° c. dell'art. 47 LF prevede infatti che la casa di abitazione di proprietà del fallito non possas essere distratta dalla dall'uso di abitazione suo e della suo famiglia sino al termine della LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITA'.
    Posto che per il fallimento di cui si tratta tutti i beni appresi sono stati venduti e la procedura è ancora aperta per una causa civile promossa dalla curatela per il recupero di un certo credito che, come prevedo, durerà ancora parecchio, chiedo cosa si intenda esattamente per "Liquidazione delle attività" e quindi se, data la situazione descritta, io possa firmare senza problemi la dichiarazione che mi si richiede. Grazie molte per la risposta. Cordialità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/01/2013 19:42

      RE: Abitazione del fallito

      Prima della riforma del diritto fallimentare si discuteva se l'art. 47 comma 2 l. fall. sancivail diritto soggettivo del fallito a che la casa destinata a sua abitazione fosse l'ultimo cespite ad essere liquidato oppure soltanto il diritto soggettivo di abitare nella casa di sua proprietà sino alla vendita; dopo la riforma la dottrina che si è occupata della materia (non ci risultano interventi della giurisprudenza) si è orientata verso la tesi che per la quale la vendita della casa di abitazione può essere discrezionalmente disposta dagli organi fallimentari in qualunque momento della fase liquidativa, con l'effetto di far cessare il beneficio del fallito, indipendentemente dall'esistenza di altri beni non ancora realizzati, essendo prevalente l'interesse al miglior realizzo su ogni altro; in ogni caso il fallimento dovrebbe cogliere le buone occasioni di vendita onde evitare un pregiudizio ai creditori.
      Abbiamo preferito fare questi accenni di carattere generale per evidenziare come la norma, quando parla di liquidazione delle attività intenda far riferimento alla vendita dei beni immobili e mobili acquisiti all'attivo non potendosi pretendere che, pur se non si voglia accettare la tesi sopra accennata, che la massa debba attendere il recupero dei crediti per poter poi alienare l'immobile destinato a casa di abitazione del fallito.
      A nostro parere, quindi, può anche sottoscrivere la dichiarazione di aver terminato le operazioni di liquidazione, aggiungendo, per cautela, che il fallimento è ancora aperto per la pendenza di una causa di recupero di un credito.
      Zucchetti SG Srl
      • Maddalena Cottica

        sondrio
        29/01/2014 15:50

        RE: RE: Abitazione del fallito

        Buongiorno, sono curatore di una snc fallita con due soci.
        Presso la sede sociale non vi è nulla, in quanto l'immobile era stata concesso alla società fallita in locazione e, per redigere l'inventario mi sono recata presso quelle che i falliti mi hanno dichiarato essere le loro abitazioni.
        Il problema è che da informazioni ricevute da conoscenti sono venuta a sapere che i soci falliti non risiedono effettivamente nei luoghi che mi hanno indicato, che sono peraltro le abitazioni dei loro genitori, ma in un altro immobile.
        Chiedo a questo punto come posso procedere, ho chiesto conferma alle Poste della città che mi hanno confermato che effettivamente la posta viene recapitata presso un indirizzo diverso dalla residenza comunicata dai falliti (si evidenzia che sia in Comune che in Camera di Commercio la residenza dei soci falliti corrisponde a quella che gli stessi mi hanno comunicato, ma che di fatto non è reale).
        Necessito di qualche autorizzazione o comunicazione ufficiale per recarmi presso le reali abitazioni e redigere l'inventario?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/01/2014 20:01

          RE: RE: RE: Abitazione del fallito

          L'art. 84, in conformità di quanto disposto nell'esecuzione individuale mobiliare dall'art. 513 c.p.c. (che autorizza l'ufficiale giudiziario a ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti), impone l'apposizione dei sigilli- operazione propedeutica all'inventario- su tutti i beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni nella disponibilità del fallito o di terzi che ne facciano esibizione o non sollevino contestazioni circa l'appartenenza, ad esclusione, quindi, di quelli detenuti da terzi che rivendichino su di essi un proprio diritto esclusivo, incompatibile con la pretesa degli organi fallimentari.
          Lei quindi può recarsi presso quella che le risulta essere la vera abitazione dei falliti, che costituisce un luogo nella sua disponibilità, ove ricercare le cose da inventariare. Non vi è bisogno di alcuna autorizzazione rientrando la sigillazione nei compiti del curatore, che può anche farsi assistere dalla forza pubblica; tuttavia, data la situazione potrebbe essere più opportuno apporre contestualmente i sigilli e redigere l'inventario, per il quale è necessaria l'assistenza del cancelliere.
          Se quanto sospettato risulta essere vero, descriva questi comportamenti nella relazione ex art. 33. Zucchetti SG Srl

          • Fabrizio Condemi

            REGGIO CALABRIA (RC)
            21/07/2017 15:21

            RE: RE: RE: RE: Abitazione del fallito

            se il fallito di una ditta individuale non ha più i beni aziendali, non esiste più la sede aziendale (era in fitto ed adesso è un magazzino vuoto) e ha la residenza civile presso i genitori e non è intestatario di alcun bene immobile o mobile registrato, riceve sempre l'inventario a casa? Immagino di no in quanto la casa dei genitori evidentemente annovererà beni solo di proprietà dei genitori, se non quelli strettamente personali del fallito. Si può evitare quindi di effettuare l'inventario? grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              21/07/2017 18:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Abitazione del fallito

              Sono quelle situazioni difficili da risolvere perché, da un lato, il fallito potrebbe aver portato a casa dei genitori i suoi effetti di valore pignorabili, ma dall'altro, è ovvio pensare che i genitori sosterranno che anche quello che si trova nella stanza destinata all'uso del figlio è di loro proprietà e, comunque, è presumibile che il fallito non abbia a casa beni di valore. in sostanza opteremmo per la non redazione dell'inventario, se ha la sicurezza che le cose stiano così come da lei descritte. Ad ogni modo, per maggiore sicurezza, potrebbe chiedere al fallito di di effettuare una specie di "sopralluogo" presso la casa ove vive, in modo da poter poi giustificare la mancata redazione dell'inventario con la constatazione de visu che nella casa in cui vive il fallito, di proprietà dei suoi genitori, non vi sono beni inventariabili.
              Zucchetti Sg srl