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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
conformità delle attrezzature
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Mario Di Buò
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)30/01/2013 11:26conformità delle attrezzature
Nel corso della procedura di inventariazione redatta con l'ausilio del Cancelliere del Tribunale ho verificato la presenza di alcuni beni ed attrezzature di proprietà di una società fallita per la quale sono stato nominato curatore; alcune macchine, smontate ed inutilizzate, sono custodite sotto ad una pensilina attigua ad un opificio industriale mentre altre, funzionanti, sono utilizzate da una terza società che le aveva prese in affitto in forza di regolare contratto, sottoscritto precedentemente alla sentenza di fallimento.
Ciò premesso, considerato che nel testo di tale contratto di locazione è rinvenibile un mero rinvio all'idoneità dei macchinari rispetto all'uso richiesto, riterrei di conferire incarico ad un tecnico per la verifica della conformità delle stesse alle normative in materia antinfortunistica, nonché per effettuare una valutazione dei beni al fine di procedere ad una vendita in blocco. Considerato che trattasi di attrezzi potenzialmente pericolosi ritenete che il curatore, che ha notiziato gli organi della procedura chiedendo altresì la nomina del tecnico, abbia posto in essere le necessarie cautele ovvero potrebbe essere opportuno esperire qualche altro adempimento come, per esempio, richiedere al conduttore di produrre, a proprie spese (visto che la curatela non ha disponibilità finanziarie), certificazione di conformità di tali macchine ?
Per la vendita delle ulteriori macchine, ovverosia quelle non utilizzate, visivamente non a norma, ritenete possa essere sufficiente specificare nel bando di vendita che le spese per la messa in pristino e la futura conformità rispetto alle norme sulla sicurezza dovranno essere poste a carico dell'acquirente oppure potrebbe essere prudente / opportuno che la curatela, successivamente alla vendita, si faccia carico di tali spese prevedendo così un prezzo d'asta più alto in considerazione del sostenimento delle stesse?
Ringrazio anticipatamente e porgo i migliori saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/01/2013 10:23RE: conformità delle attrezzature
Se abbiamo ben capito, lei nel fare l'inventario, ha trovato alcuni beni e attrezzature di proprietà della società fallita non in regola; alcune di queste sono date in locazione e altre sono a disposizione.
Per quelle date in locazione, si dovrebbe in primo luogo capire che tipo di contratto è intervenuto (locazione macchinari, cessione di azienda) e poi il significato della clausola cui lei accenna. Per ora può bastare la nomina di un tecnico per appurare la situazione dei beni e poi si vedrà.
Per quanto riguarda gli altri beni a sua disposizione ricordiamo quanto già abbiamo detto in altra occasione e cioè che il comma primo dell'art. 23 del Dlgs n. 81 del 2008 stabilisce che "sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro".
Tale norma, parlando di vendita in genere, non limita il proprio ambito di applicazione ai soli trasferimenti volontari e contrattuali, né sono previste eccezioni in caso di vendite fallimentari, come ad esempio fa l'art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che ha riprodotto in parte gli artt. 17 e 40 legge n. 47/1985), il quale, dopo ave disposto la nullità degli "atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione
è iniziata dopo il 17 marzo 1985… ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria", aggiunge nel comma quinto che "le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali".
Nè può essere utile il richiamo ai particolari effetti dai quali sono assistite le vendite coattive; se, infatti, non è applicabile a queste vendite la garanzia per vizi ex art. 2922 c.c. è di contro pacifico che questa "copertura" non si estende sino a ricomprendere la vendita di aliud pro alio o di beni privi delle qualità necessarie per la loro naturale funzione economico ¬sociale ovvero per cui risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso cui è destinata, con conseguente possibilità per l'acquirente di ottenere, in presenza di tale situazione, l'annullamento della vendita. Il che ben si spiega con la finalità della norma, che è quella di tutelare la salute dei soggetti che si trovano in rapporto con la macchina, che è un interesse di rango sicuramente superiore a quello dei creditori ad ottenere la soddisfazione dei loro crediti. Se il divieto normativo non fosse applicabile anche al curatore si potrebbe realizzare proprio il pericolo che il legislatore tende ad evitare in quanto i macchinari non a norma, eventualmente usciti dal ciclo produttivo, come è facile trovare nei fallimenti, verrebbero rimessi in circolazione ritornando ad essere fonte di pericolo per la salute dei lavoratori.
In questa situazione, riteniamo che anche le vendite fallimentari di beni mobili siano soggette al rispetto delle norme di legge dirette a tutelare la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Che può fare allora il curatore che si trovi beni in queste condizioni? Se non dispone delle liquidità necessarie per la messa in regola ha due alternative:
a-rinuncia all'acuisizione o alla vendita dei beni se ritiene che la liquidazione non sia conveniente, a norma del settimo comma dell'art. 104ter;
b-procede egualmente alla vendita, ma non basta dire nel bando di gara che i beni non sono a regola, dovendosi assicurare il curatore che siano messi in regola. Ciò può essere fatto ad esempio inglobando nel prezzo di vendita il costo per la regolarizzazione da pagarsi prima della consegna dei beni che avverrà dopo la loro sistemazione.
Si può anche stabilire il prezzo netto effettivo dei beni allo stato in cui si trovano, con impegno dell'acquirente a sostenere il costo della regolarizzazione indicando il soggetto che provvederà, al quale il curatore consegna i beni a questo fine e dopo la sistemazione darà luogo al trasferimento in favore dell'aggiudicatario che pagherà il prezzo concordato.
Zucchetti SG Srl
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Lorenzo Zotta
Nove (VI)04/02/2013 03:20RE: RE: conformità delle attrezzature
Volevo chiedere se in presenza di macchinari non conformi, compresi in un contratto di affitto di ramo d'azienda, posto in essere ante dichiarazione di fallimento ( al quale il curatore é subentrato), oltre a riferire nella relazione ex art.33 lf, si devono porre in essere altre attività?
Inoltre ritenete che sia possibile acquisire in sede di inventario beni non conformi (che verranno quindi così definiti e valutati) e poi provvedere alla loro vendita quali rottami ferrosi a ditte specializzate nello smaltimento rifiuti (con procedura competitiva) senza provvedere al loro smontaggio?
Ringrazio e porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2013 10:21RE: RE: RE: conformità delle attrezzature
Sul primo punto è difficile dare una risposta perché la fattispecie non ci risulta espressamente regolata. L'art. 23 del Dlgs n. 81 del 2008 parla, infatti, oltre che della vendita, del noleggio e concessione in uso di macchinari e bisogna stabilire se tra queste operazioni rientri l'affitto di azienda; noi propendiamo per la risposta affermativa per l'affinità dell'affitto al noleggio e per la facile elusione della norma ove l'affitto di azienda non vi rientrasse. Se si conclude in tal senso, ricordiamo che la Cassazione penale è concorde nell'affermare che rimangono fermi anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 gli insegnamenti impartiti da questa Corte in tema di pluralità di garanti della sicurezza in base ai quali, se sono presenti più titolari della posizione di garanzia relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia pure sotto diverse angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento. Di conseguenza il fornitore o l'installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte. In tal senso da ultimo Cass. 28/04/2011, n. 23430 che, nel caso in cui è intervenuta, ha statuito che "Il fornitore di una macchina prodotta da terzi, che la conceda in leasing, risponde dell'infortunio occorso al dipendente della ditta utilizzatrice, in quanto il fornitore o l'installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte dalla legge per la sicurezza delle macchine.
Se è così, il problema interessa anche il curatore che è subentrato nel contratto di affitto, perché nel momento in cui egli fa effettuare la stima dei macchinari dati in affitto scopre la loro irregolarità, ma il dubbio è: cosa deve fare a quel punto? Questa è un'altra delle difficoltà poste dalla sua domanda cui accennavamo all'inizio. Dovrebbe, anche se ciò è dannoso per i creditori, far cessare il contratto di affitto applicando l'art. 79, se è ancora in tempo per il recesso; in caso contrario potrebbe far valere la nullità del contratto per la incommerciabilità dell'oggetto.
In presenza di situazioni così complesse è preferibile consultare un esperto del settore.
Per quanto attiene la seconda questione, ci richiamiamo a quanto detto nella risposta che precede la sua domanda e, in particolare, alle precauzioni da prendere quando si vendono macchine non in regola. La stima delle macchine quali beni da rottamare, il prezzo calcolato in considerazione di tale condizione e la vendita a ditte specializzate nella rottamazione, dovrebbero essere elementi sufficienti ad escludere ogni respionsabilità del venditore, specie se si fa rilasciare una espressa dichiarazione dall'acquirente che si impegna a smontare i macchinari e a venderli i pezzi quali rottami ferrosi.
Zucchetti SG Srl
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