Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

ordinanzs di sgombero

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    13/01/2017 16:19

    ordinanzs di sgombero

    buona sera nei confronti del socio snc casa di abitszione ho un ordinanxa di sgombero firmata dal g.d. ma il socio non esce ora con le nuove norme cosa posso ulteriormente fare il bene nel frattenpo venduto sono in attesa di decreto. danoela graxie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/01/2017 20:02

      RE: ordinanzs di sgombero

      L'art. 560 cpc, nella nuova versione dovuta al d.l. n. 59 del 2016, convertito dalla legge n. 119 del 2016, non fa più riferimento alla natura di titolo esecutivo del provvedimento di liberazione, stabilendo, invece, che lo stesso è "attuato" dal custode secondo le disposizioni dettate dal giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 605 e ss.. Questa nuova versione della norma fa capire che non devono seguirsi le formalità dell'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile e, quindi, l'attuazione può realizzarsi senza previa notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto. L'attuazione del provvedimento si svolge, quindi, in via "breve" sotto il controllo del giudice dell'esecuzione immobiliare, mutuando le previsioni di cui all'art. 669-duodecies. Inoltre la nuova versione prevede anche che il giudice, ai fini dell'attuazione dell'ordine di liberazione, possa avvalersi della forza pubblica (e, quindi, non del solo ufficiale giudiziario cui erano demandati in precedenza i relativi compiti) e nominare ausiliari ex art. 68 (ad es. un medico per verificare le condizioni dell'occupante che adduce di non potersi spostare per motivi medici) e, di conseguenza, il custode può chiedere di utilizzare la forza pubblica o di nominare un ausiliario allo scopo che espone.
      E' applicabile tale norma alle vendite fallimentari?
      Riteniamo di si solo quando il curatore abbia previsto nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato, perché in tal caso, come chiarisce il secondo comma dell'art. 107 l.f., le vendite saranno effettuiate "secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili". Al di fuori di questo caso le vendite fallimentari hanno una propria regolamentazione che non si richiama più alla disciplina del codice di rito, con conseguente inapplicabilità dell'art. 560 cpc. Segnaliamo che sul punto esistono anche opinioni diverse meno rigorose, cfr. Trib. Reggio Emilia 26/10/2013.
      Zucchetti SG srl