Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

morte dell'esecutato

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    23/01/2018 10:56

    morte dell'esecutato

    Non so se l'utilissimo forum possa essere utilizzato anche per tematiche relative ad esecuzioni immobiliari,comunque ci provo.Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, l'esecutato è deceduto. La procedura continua ma, in caso di aggiudicazione,la conservatoria immobiliare potrà trascrivere il decreto di trasferimento, mancando la continuità degli atti non essendoci stata la successione?
    Ringraziando per l'eventuale risposta, porgo cordiali saluti.
    Dott. Alessandro Pagliula
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/01/2018 20:10

      RE: morte dell'esecutato

      Le uniche norme disciplinanti la vicenda successoria in corso di causa sono gli artt. 110 e 111 cpc, espressamente dettate per il processo di cognizione, per cui manca una regolamentazione del processo esecutivo nel caso di morte di una delle parti. E' chiaro che se tale evento riguarda il creditore non nascono problemi di prosecuzione della procedura, nel mentre più complessa è la tematica del decesso del debitore esecutato, la quale, in mancanza di disposizione specifica, non comporta, secondo la opinione unanime, la conclusione anticipata del processo esecutivo, che, quindi, prosegue.
      Se l'esecuzione procede, si può, e generalmente si arriva alla vendita e all'aggiudicazione del bene staggito; ovviamente l'aggiudicatario ha diritto ad ottenere il decreto di trasferimento e la trascrizione dello stesso. Ma, deceduto il debitore nelle more della procedura esecutiva, il decreto di trasferimento deve emettersi e trascriversi contro il de cuius o contro gli eredi?
      La soluzione più accreditata è quella per cui il decreto vada comunque emesso e trascritto contro il defunto, indipendentemente dalla trascrizione dell'accettazione dell'eredità in base ad una interpretazione estensiva della'rt. 2913 c.c., per il quale "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento". L'interpretazione estensiva consiste nell'applicare detta disposizione, non solo al caso di atti di alienazione volontariamente compiuti dall'esecutato cui la norma si riferisce, ma ad ogni tipo di trasferimento, anche per successione ereditaria, allo scopo di tutelare i creditori da quegli eventi che potrebbero rendere più difficile la loro tutela in sede esecutiva, che costituisce la ratio della norma. Inoltre, il che non è da poco, solo il decreto di trasferimento pronunciato e trascritto contro il debitore esecutato deceduto garantisce la continuità delle trascrizioni.
      Zucchetti SG srl