Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Assicurazione postuma decennale

  • Federica Fabbri

    Santarcangelo di Romagna (RN)
    24/01/2017 18:42

    Assicurazione postuma decennale

    Buonasera,
    una società di costruzioni (fallita nel 2015) avevano stipulato con decorrenza 2013 un'assicurazione a garanzia postuma decennale per eventuali gravi vizi di costruzione di un complesso di immobili residenziali, versando il 20% del premio alla sottoscrizione. Nel contratto assicurativo è previsto che il saldo del premio deve essere versato all'ultimazione dei lavori, prevista per settembre 2014. Alla data del fallimento i lavori non erano ancora terminati. Oggi l'assicurazione chiede il pagamento del residuo 80%, a pena di recesso con effetti ex tunc. A Vostro parere il Curatore è tenuto al versamento della polizza, rientrando nel caso di cui all'art. 82 L.F., oppure essendo il costruttore fallito, e non potendo sanare i vizi degli immobili non è tenuto al pagamento? Si precisa che 5 immobili del complesso sono stati venduti antecedentemente alla data del fallimento e nemmeno per questi è stato versato il saldo dell'80%.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/01/2017 20:46

      RE: Assicurazione postuma decennale


      Questione molto complessa.
      In primo luogo bisogna qualificare il tipo di assicurazione intervenuta per capire se rientra tra le assicurazioni contro i danni, che è l'unica tipologia di contratto assicurativo regolato dall'art. 82 l.f… Pur con qualche perplessità pensiamo che possa rientrare in detta categoria in quanto è una forma di assicurazione della responsabilità civile per eventuali vizi delle opere da realizzare, una forma di responsabilità professionale che può essere inquadrata nell'ampia categoria della assicurazione contro i danni.
      Se si muove da questa premessa, bisogna ritenere che il contratto assicurativo, benchè inadempiuto da parte dell'assicurato ma non risolto, sia ancora pendente alla data del fallimento, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 82, compreso il secondo comma, cui evidentemente si richiama la compagnia assicurativa nel chiedere il pagamento del premio residuo fuori concorso.
      Che può fare il curatore? Potrebbe eccepire la nullità del contratto per il venir meno del rischio, ma è una difesa che potrebbe valere se nessuna delle opere fosse stata realizzata, nel mentre nel caso alcuni edifici sono stati completati e venduti e rimane per essi il rischio assicurato, salvo a controllare le date per verificare la maturazione di eventuali decadenze e prescrizioni per vizi e difformità (artt. 1667 e segg. c.c.). E' vero che il fallimento, come lei giustamente sottolinea, non può essere condannato ad eliminare gli eventuali vizi, ma potrebbe essere condannato al risarcimento dei danni, giusto il disposto dell'art. 1668 c.c. e l'assicurazione potrebbe essere chiamata a risponderne per tenere indenne la società costruttrice.
      Potrebbe il curatore seguire l'indirizzo secondo cui la lettera dell'art. 82 e la previsione del secondo comma autorizzano a ritenere che, in caso di fallimento, il contratto di assicurazione non continua automaticamente con la massa, ma entra, come da regola generale (art. 72), in una fase di sospensione in attesa della decisione del curatore se sciogliersi o continuare. In tal modo, se lei si scioglie dal contatto, la compagnia assicuratrice potrà egualmente insinuare il credito per il pagamento del residuo premio, ma quale credito concorsuale e non prededucibile.
      Zucchetti SG srl