Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Rilascio di immobile

  • Attilio Pecora

    ANCONA
    22/05/2017 16:51

    Rilascio di immobile

    Sono a sottoporre il seguente quesito, alla risoluzione del quale non vi sarebbe unanimità di vedute.
    Fallimento nuovo rito. All'esito positivo della gara di vendita, il giudice delegato ha adottato il decreto di trasferimento dell'immobile (industriale) a favore dell'aggiudicatario, ingiungendo al curatore di rilasciare l'immobile stesso nella piena disponibilità della parte acquirente.
    In sede di consegna, è emerso che il predetto immobile è occupato clandestinamente da soggetti terzi, che lo detengono senza alcun titolo.
    Quindi, lo scrivente (curatore), in forza dell'art. 586, comma III, Cpc., ha intimato ai detentori, attraverso l'atto di precetto, notificato unitamente al decreto di trasferimento munito della formula esecutiva, di rilasciare libero l'immobile da persone e cose in favore della curatela fallimentare, che ha designato l'acquirente quale persona da immettere nel possesso ad opera dell'ufficiale giudiziario, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell'intimazione.
    Scaduto il termine assegnato, è stato notificato l'avviso di rilascio (ex art. 608 Cpc.) e prima del giorno fissato per l'immissione dell'acquirente nel possesso dell'unità immobiliare, l'ufficiale giudiziario ha provocato incidente d'esecuzione ex art. 610 Cpc., ritenendo che: a) il curatore sia al tempo stesso soggetto "creditore" in forza della formula esecutiva rilasciata a suo favore in calce al decreto di trasferimento costituente titolo esecutivo e, allo stesso tempo, anche soggetto "ingiunto" e "obbligato" al rilascio nel titolo stesso; b) non apparirebbe, quindi, rispettato nella fattispecie il principio sancito dall'art. 100 Cpc. (in quanto il soggetto obbligato non potrebbe agire verso se stesso).
    Il Giudice dell'esecuzione, investito dell'incidente, ha rimesso gli atti al giudice delegato al fallimento, ritenuto competente a decidere in merito all'istanza dell'ufficiale giudiziario.
    Anzitutto, sembra allo scrivente che - anche alla luce della riforma del processo d'esecuzione, in parte applicabile al fallimento per il rinvio contenuto nell'art. 107 L.F. - l'azione per il rilascio dell'immobile possa attuarsi in executivis in forza del decreto di trasferimento, stante la natura di titolo esecutivo "esterno" attribuita al medesimo dagli artt. 474 e 586, comma 3, Cpc.
    L'assenza dell'ordine di liberazione nella fase che precede l'aggiudicazione, non sarebbe di ostacolo al procedimento esecutivo, quant'anche l'ordine sia contenuto, come nella fattispecie, soltanto nel decreto di trasferimento.
    Invero, anche a voler ipotizzare la coesistenza di due diversi titoli esecutivi per il rilascio del bene, il decreto di trasferimento assumerebbe carattere residuale rispetto all'ordine di liberazione, con la conseguenza che non si configurerebbe una successione dell'acquirente nel titolo esecutivo costituito dall'ordine di liberazione, bensì la contemporanea esistenza di due diversi titoli esecutivi azionabili da due soggetti diversi: il custode-curatore e l'aggiudicatario se avesse esentato il primo. Dall'eventuale coesistenza dei due titoli può desumersi che anche successivamente all'aggiudicazione il provvedimento di liberazione vada emesso nei confronti del custode-curatore, il quale esercita un potere suo proprio, strumentale alla liquidazione del bene, di natura esclusivamente processuale, attribuitogli direttamente dalla legge, come organo di attuazione, nella qualità di ausiliare del giudice della giurisdizione officiosa regolata dall'art. 560 Cpc..
    Quindi, ne deriverebbe che, anche successivamente all'effetto traslativo realizzatosi con il decreto di trasferimento, nella procedura esecutiva di rilascio ex art. 605 Cpc. intrapresa dal custode-curatore con l'ingiunzione al medesimo di rilasciare gli immobili nella piena disponibilità della parte acquirente, contenuta nel decreto di trasferimento, non vi sarebbe il subentro del nuovo proprietario. Il curatore, quindi, otterrà il possesso dell'immobile e dovrà ottemperare all'obbligo di riconsegnare l'immobile stesso al nuovo proprietario ex art. 586 Cpc., eventualmente anche ex art. 608, comma secondo, Cpc., designando lo stesso acquirente quale persona da immettere nel possesso ad opera dell'ufficiale giudiziario.
    Vi sarei grato se potessi conoscere il Vostro pensiero al riguardo.
    Attilio Pecora
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/05/2017 18:16

      RE: Rilascio di immobile

      A nostro avviso:
      a-l'art. 560 è norma del codice di rito compatibile con la liquidazione fallimentare prevista dall'art. 107 comma 2° l.f. (Trib. Reggio Emilia, 26.10.2013; Trib. Mantova, 13 ottobre 2016);
      b- il giudice mantovano ha anche precisato che "L'ordine di liberazione di cui all'art. 560 c.p.c. può essere emesso dal giudice delegato in ambito fallimentare anche quando il curatore abbia scelto quale modalità di vendita dei beni immobili le procedure competitive ai sensi dell'art. 107, comma 1, l.f. risultando possibile ricorrere alle norme dell'espropriazione forzata per regolare fattispecie non espressamente previste dalla legge fallimentare";
      c- la norma, seppur riferita all'occupazione dell'immobile da parte dell'esecutato, si applica anche quando sia occupato da soggetti diversi dall'esecutato, purché essi non vantino un titolo di godimento opponibile alla procedura esecutiva, in quanto "sostenere che l'ordine di liberazione possa spiegare effetti di titolo esecutivo esclusivamente nei confronti del debitore, da un lato, svilirebbe la sua vocazione funzionale al rilascio, mettendo, in tal modo, di fatto alla mercé del debitore il destino del bene staggito, che potrebbe simulare uno stato di occupazione dello stesso per evitare che esso venga liberato e, dall'altro, sarebbe in contrasto con la ratio sottesa all'attuale configurazione del ruolo del custode, che deve compiere tutto ciò che la legge gli consente per garantire un esito positivo e celere della procedura esecutiva immobiliare" (Trib. S. MariaCapua Vetere, 4 dicembre 2013).
      Sulla base di queste premesse non vediamo alcun problema a che, emesso l'ordine di liberazione da parte del giudice delegato, provveda poi il curatore custode a dare esecuzione a norma dell'art. 560 cpc.
      Il problema è: nel caso è stato emesso un ordine di liberazione utilizzabile a norma dell'art. 560 cpc? Qualche dubbio lo avremmo perché il giudice ha disposto il trasferimento dell'immobile (industriale) a favore dell'aggiudicatario, "ingiungendo al curatore di rilasciare l'immobile stesso nella piena disponibilità della parte acquirente". Visto tuttavia che la questione è ritornata al giudice, questi potrebbe emettere un più chiaro ordine di liberazione dell'immobile da persone e cose che lo detengano senza titolo, in modo da facilitare il lavoro del curatore, che è anche il custode dei beni appresi al fallimento, ai sensi dell'art. 560 cpc..
      Zucchetti Sg srl