Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Privilegio ex art.2752 c.c.

  • Roberta Lauriola

    Foggia
    11/09/2015 19:38

    Privilegio ex art.2752 c.c.

    Buonasera, vorrei porre questo quesito.
    Una concessionaria locale per la riscossione di imposte ed entrate tributarie ed extratributarie si è insinuata in un fallimento vantando un credito in privilegiato per tributi comunali ai sensi dell'art. 2752, comma 4, c.c. Dalla documentazione allegata e nella premessa della domanda di insinuazione in realtà il credito riguarda il mancato pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, non tributi comunali.
    Posto che allo stato attuale il comma 4 è stato abrogato, come comportarsi in fatto di ammissione? Si può ammettere la somma richiesta in chirografario o, addirittura, pensare a non ammettere la somma richiesta e con quale motivazione?
    Inoltre, sulla somma sono stati richiesti interessi post-fallimento? Cosa fare a riguardo, considerato quanto scritto prima?
    Grazie a chi vorrà gentilmente rispondermi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/09/2015 21:41

      RE: Privilegio ex art.2752 c.c.

      Va premesso che il quarto comma dell'art. 2752 c.c.non è stato abrogato; ossia è stato abrogato il secondo comm per cui il quarto- che riguardava i tributi locali- è diventato il terzo e ultimo, per cui non trova più un quarto comma.
      Secondo la Cassazione (Cass. N. 8460 Del 2010) le somme dovute per sanzioni a violazione del codice della strada rientrano in quelle di spettanza di province e comuni, per le quali, l'articolo 52, al comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Di conseguenzail credito insinuato gode l del privilegio di cui al'ult. Comma dell'arte. 2752 c.c., e pertanto sono dovuti anche gli interessi post fallimentari nei limiti di cui all'articolo. 2749 c.c.c..
      Zucchetti Sg Srl