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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Pagherò cambiari
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Claudia Murgia
Cagliari10/06/2020 12:42Pagherò cambiari
L'amministratore di una società, poi fallita, ha trasferito mediante girata (in data antecedente la dichiarazione di Fallimento) una serie di pagherò cambiari, emessi da un terzo in favore della fallita ancora in bonis, tutti da pagarsi con scadenze successive alla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese della sentenza dichiarativa di Fallimento.
La Suprema Corte (Sent. n. 89732 del 2019), nonchè questa piattaforma (Pagherò cambiari e la loro girata – 06.06.2017) hanno ritenuto possibile l'esperimento, in tal caso, dell'azione ex art. 44 L. Fall., comma 2, nei confronti del debitore principale (emittente dei pagherò). Per aver, egli, adempiuto l'obbligazione di pagamento nei confronti di un soggetto che ha perso legittimazione a disporre del proprio patrimonio.
Come è possibile coordinare tale interpretazione con l'art. 66 L. Cambiaria e, pertanto, non esporre l'emittente delle cambiali al rischio, seppur incolpevole, di un doppio pagamento?
Si potrebbe, invece, ipotizzare l'esperimento dell'azione ex art. 44, comma 1, L. Fall., nei confronti del diretto giratario del soggetto poi fallito? Egli, infatti, il giorno del pagamento del diritto cartolare, ottiene l'estinzione, attraverso un adempimento pieno (e non in moneta fallimentare) dell'obbligazione debitoria che il soggetto fallito aveva nei suoi confronti, ledendo, in tal modo, la par conditio creditorum.
Questa seconda interpretazione, inoltre, esonerebbe la procedura dall'onere di dover "bloccare" la circolazione di tutte le cambiali ancora a scadere. Poichè il pagamento delle stesse non si tradurrebbe in un ingiusto pregiudizio nei confronti dell'emittente dei titoli.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/06/2020 20:32RE: Pagherò cambiari
La fattispecie da lei proposta è esattamente quella esaminata da Cass. 29/03/2019, n.8972 (probabilmente lei si riferisce a questo precedente) dato che in entrambi i casi la questione attiene alla girata prefallimentare di una cambiale, emessa dal terzo in favore del creditore poi fallito quando era ancora in bonis ed onorata dall'emittente con pagamento al giratario dopo la dichiarazione di fallimento.
Le perplessità che lei si pone sono legittime, ma l'affermazione della inefficacia dei pagamenti può spiegarsi, da un lato, la natura automatica e immediata dell'inefficacia ex art. 44 l. fall. e con la natura della girata dall'altra.
Nella motivazione della sentenza citata questi concetti si trovano ben sviluppati, per cui ci limitiamo a riportare la motivazione per la parte che qui interessa.
"2.2. - La L. Fall., art. 44, dispone che tutti i pagamenti eseguiti dal o al fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
L'inefficacia dei pagamenti fonda la propria ratio sullo spossessamento del debitore L. Fall., ex art. 42, con la perdita di legittimazione a disporre, nonchè a ricevere gli incrementi nella propria sfera patrimoniale, che passa al curatore, a vantaggio dell'intero ceto creditorio.
Si tratta di un'inefficacia oggettiva ed automatica.
La Corte territoriale muove dal principio secondo cui la cambiale è uno "strumento di credito", onde, ai fini dell'azione revocatoria fallimentare, occorre operare il riferimento al pagamento del credito, che comporta la lesione della par condicio creditorum; conclude, quindi, che in ogni caso, anche ai fini dell'esercizio dell'azione di inefficacia L. Fall., ex art. 44, il momento rilevante è quello del pagamento, non della girata.
In tal modo, essa ha correttamente applicato il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l'emissione o la girata della cambiale, mero "strumento di credito" e non "mezzo di pagamento", da parte del soggetto poi fallito non produce ancora un'attuale diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica del traente stesso, la quale si verifica solo al momento dell'effettivo pagamento.
In tal senso, è stato validamente richiamato la L. Fall. (rectius, legge camb.), art. 66 ("se dal rapporto che diede causa all'emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione"), per sostenere la rilevanza del momento del pagamento, quando l'obbligazione potrà considerarsi estinta (Cass. 21 gennaio 1999, n. 510).
Ciò è a dirsi pur quando il soggetto, poi fallito, sia non l'emittente, ma il prenditore della cambiale.
Una tesi più remota, in tal caso, predicava la rilevanza del momento della girata, allorchè l'imprenditore successivamente fallito avesse ceduto al suo creditore effetti cambiari emessi in proprio favore da terzi (Cass. 27 aprile 1979, n. 2441; Cass. 28 marzo 1962, n. 642; Cass. 21 gennaio 1960, n. 49).
In seguito, si è però sostenuto che - indifferentemente con riferimento all'emissione o alla girata del titolo - il requisito temporale deve essere accertato con riguardo al pagamento del credito, ai fini del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dalla L. Fall., art. 67, comma 2 (Cass. 3 maggio 2016, n. 8777; Cass. 23 luglio 2007, n. 16213; e già Cass. 21 gennaio 1999, n. 510; Cass. 8 gennaio 1987, n. 18; Cass. 14 settembre 1976, n. 3152) o dell'azione di inefficacia di cui alla L. Fall., art. 44.
Invero, la girata costituisce una dichiarazione del girante, con la quale si ordina al debitore di pagare la somma portata dal titolo al giratario (art. 15 L. camb.): ma, con essa, il girante risponde altresì dell'accettazione e del pagamento (salva clausola contraria: art. 19, comma 1, L. camb.), in virtù della pluralità delle obbligazioni derivanti dal c.d. principio della incorporazione e della distinzione tra obbligati diretti (come l'emittente e i suoi avallanti) ed obbligati di regresso (come i giranti e i loro avallanti), onde il pagamento eseguito dall'emittente libera tutti gli altri (il pagamento "estingue il titolo").
In sostanza, essendo la cambiale uno strumento di credito, la sua emissione o la sua girata non implicano pagamento con estinzione dell'obbligazione causale, che si verifica solo quando la cambiale venga a scadenza e sia effettivamente onorata".
Zucchetti Sg srl
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