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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
fallimento e cessione di un quinto
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Simona Borghi
CASTELLARANO (RE)25/03/2010 10:51fallimento e cessione di un quinto
I SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI FALLISCONO CON IL FALLIMENTO DI UNA SNC. I SOCI SONO TITOLARI DI PENSIONE CON CESSIONE DI UN QUINTO A SOCIETA' FINANZIARIE. AI SENSI DELL'ART.46 SU RICORSO DEL FALLITO SARA' IL GD A DETERMINARE I LIMITI CON CUI LE PENSIONI NON POSSSONO ESSERE INTACCATE DAL FALLIMENTO MA INTANTO L'INPS DEVE PAGARE LE PENSIONI AL FALLIMENTO. L'INPS DEVE INTERROMPERE L'EROGAZIONE DI UN QUINTO ALLE SOCIETA' FINANZIARIE E QUESTE SI DEVONO INSINUARE AL FALLIMENTO DEI SOCI PER IL CREDITO RESIDUO. E' CORRETTO SECONDO VOI?
GRAZIE MILLE PER L'ATTENZIONE.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/03/2010 14:52RE: fallimento e cessione di un quinto
La soluzione da lei proposta è molto convincente e non avremmo dubbi sulla sua bontà se si trattasse di stipendi.
Invero, dato per scontato che l'atto di cessione sia opponibile al fallimento, la cessione di un quinto dello stipendio ha per oggetto crediti futuri, per i quali l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e l'effetto traslativo si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, ossia alle relative scadenze in cui il credito matura, per cui la società finanziaria ha diritto a percepire la quota per le retribuzioni maturate prima della dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, o comunque maturate fina alla cessazione del rapporto di lavoro.
Anche la cessione di un quinto della pensione attua una cessione di un credito futuro e sembrerebbe applicabile lo stesso meccanismo, tuttavia in questo caso la conclusione di cui sopra appare meno sicura perché non è il debitore fallito tenuto al pagamento della pensione ma l'Inps, che potrebbe obiettare che per lei il fallimento del vecchio datore di lavoro non ha alcun rilievo.
Lei provi a comunicare all'INPS l'avvenuto fallimento invitando l'Ente a pagare le pensioni al pensionato, (per poi realizzare sull'intera pensione l'intervento ex art. 46), ma non ci stupiremmo se l'Inps non desse seguito a tale domanda.
Zucchetti Sg Srl
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Morris De Angelis
PESARO (PU)02/02/2016 12:14RE: RE: fallimento e cessione di un quinto
Buon Giorno
Nel caso di soci falliti di una snc, entrambi dipendenti a cui è trattenuto un quito dello stipendio nel conto della procedura, dopo la chiusura del fallimento per quanto tempo saranno obbligati a versare un quinto dello stipendio?
Inoltre a chiusura della procedura nel caso in cui al dipendente socio fallito non venga concessa l'esdebuitazione le somme che confluiscono nel conto della procedura saranno poi oggetto di piano di riparto?
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2016 01:55RE: RE: RE: fallimento e cessione di un quinto
Facciamo finta, per semplificare il discorso, che sia un socio soltanto interessato, il socio A della fallita società X, il quale ha ceduto alla finanziaria B un quinto del suo stipendio che gli paga il suo datore di lavoro D, avendo ottenuto dalla finanziaria un finanziamento, ammettiamo di € 10.000,00. Questo significa che B è creditore di A di € 10.000,00 che gli verrà pagato ratealmente da D, che al momento di corrispondere la retribuzione as A, trattiene un quinto e lo versa a B.
Fatto questo schema per semplificare il discorso, le conseguenze sono evidenti in caso di fallimento di A. Se, infatti, la cessione è regolare e opponibile al fallimento (con accettazione o notifica al datore di lavoro prima del fallimento stesso) la finanziaria B, essendo cessionaria titolare del credito ceduto, potrà continuare a chiedere il pagamento del quinto al datore di lavoro, fin quando ovviamente continua il rapporto di lavoro tra A e D. Ciò perché la cessione del quinto dello stipendio, perfezionata prima del fallimento, riguarda crediti futuri del dipendente, per cui la cessione diventa efficace al momento in cui i crediti maturano mensilmente; se cessa il rapporto di lavoro, il datore di lavoro non è tenuto più al pagamento di alcuna retribuzione dalla quale possa detrarre il quinto.
Lei non ci dice chi è il datore di lavoro, ma intuiamo che sia la stessa società di cui A è socio, ossia che vi sia coincidenza tra la società X, dichiarata fallita, e D, considerato datore di lavoro. Seguendo questa strada è presumibile che il rapporto di lavoro sia cessato, per cui la finanziaria B potrà far valere al passivo della società D il credito per i quinti di stipendio non pagati fino alla cessazione del rapporto di lavoro, e potrà insinuare al passivo del fallimento del socio il residuo credito finanziato e anticipato non ancora saldato.
Alla chiusura della procedura, se il socio ottiene l'esdebitazione, il residuo credito di A non pagato a B diventa inesigibile, se, invece non ottiene l'esdebitazione, rimane debitore della parte di debito non pagata nel fallimento, come per tutti gli altri debiti.
Zucchetti Sg srl
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Morris De Angelis
PESARO (PU)03/02/2016 10:59RE: RE: RE: RE: fallimento e cessione di un quinto
il caso in questione si riferisce a due soci di una snc fallita, dipendenti presso un altra società che versa nel conto della procedura 1/5 del loro stipendio.
Nel caso in cui il fallimento della snc e dei soci si chiuda, ai soci falliti per quanto tempo viene trattenuto 1/5 dello stipendio? ovviamente nel caso in cui non ci sia l'esdebitazione, ed eventualmente le somme che confluiscono nel conto della procedura saranno poi oggetto di piano di riparto.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2016 19:49RE: RE: RE: RE: RE: fallimento e cessione di un quinto
Se i due soci della società fallita sono dipendenti di un'altra società, che versa un quinto del loro stipendio alla società fallita, vuol dire che i due soci hanno ceduto il quinto del loro stipendio alla società di cui erano soci in cambio di un finaziamento o di altro loro precedente debito.
Il principi alla base della precedente risposta non cambiano, ma vanno adattati a questa situazione. in cui, per semplificare, A, dipendente di B, ha ceduto il credito per il quinto del proprio stipendio a C, che è la società a nome collettivo di cui A è socio. Falliti C, oltre che A (e l'altro socio), rimane in piedi il rapporto di lavoro tra A e B, che continuerà a pagare lo stipendio ad A, versandone un quinto di esso al fallimento C.
Fino a quando? Non rientrando la fattispecie in alcuna delle previsioni che consentano scadenze anticipate o capitalizzazioni, il debitore ceduto B continuerà a versare il quinto a C fino a copertura del credito di questa verso il socio, con il doppio limite che tale obbligo cessa o quando questa società viene cancellata dal registro delle imprese o quando si chiude il rapporto di lavoro. Nel primo caso ciò avverrà, presumibilmente, con la chiusura del fallimento di C, per cui fin quando il fallimento è aperto il versamento del quinto sarà effettuato alla curatela del fallimento di C e, chiuso questo, viene meno la cessione per estinzione del cessionario, e il datore di lavoro verserà l'intera retribuzione ai suoi dipendenti. A meno che, come si diceva, prima ancora della chiusura del fallimento C, non cessi il rapporto di lavoro tra A e B, che fa venir meno l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai propri dipendenti e, di conseguenza, anche di versare il relativo quinto al cessionario.
E' chiaro che le somme versate dal datore di lavoro al fallimento confluiscono nell'attivo e vanno distribuite tra i soci, nel mentre, se abbiamo ben inquadrato la fattispecie, non vediamo quale rilievo possa avere la esdebitazione.
Zucchetti SG srl
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