Forum SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E TFR

  • Elena Negri

    Vigevano (PV)
    21/02/2024 15:47

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E TFR

    Buongiorno
    sono liquidatore in una procedura aperta con sentenza di metà gennaio dove il debitore, con decorrenza da fine dicembre 2023, è stato licenziato e la procedura ha incassato il TFR.
    Avrei i seguenti dubbi in merito:
    1) il TFR può essere trattenuto interamente dalla procedura oppure vi sono dei limiti di impignorabilità? Perché a tale proposito ho letto sentenze e commenti contrastanti.
    2) poiché il debitore aveva in corso il pignoramento del quinto dello stipendio, il fatto che il rapporto di lavoro sia cessato ante sentenza di apertura della liquidazione, fa si che il creditore possa soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri sul TFR?
    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/02/2024 19:30

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E TFR

      Sul punto 1, ripetiamo quanto detto in altre occasioni e cioè che quando il rapporto di lavoro è già cessato o cessa in corso di procedura, questa può acquisire il TFR, nei limiti che la giurisprudenza ha indicato nell'interpretazione dell'art. 46 l. fall., dato che l'art. 268 comma , riprende le disposizioni della norma fallimentare. Ossia, in caso di fallimento dell'avente diritto, il TFR è assoggettabile allo speciale regime previsto dall'art. 46 della legge fall., che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. art. 44 della legge fall., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario- e tra queste voci va inserito anche il TFR per la sua connotazione retributiva, sia pure sotto forma di "risparmio forzoso"- così come determinate con decreto del giudice delegato (Cass. 30 luglio 2009 n. 17751; Cass. 20 marzo 1999, n. 2591; Cass. 25/07/1986, n.4758). Peraltro, poiché di regola ciò che rileva sono le esigenze attuali di mantenimento, laddove tali esigenze siano già "coperte" da altri emolumenti percepiti a titolo di stipendio o pensione può essere disposta anche la totale acquisizione del trattamento di fine rapporto all'attivo fallimentare (cfr. Cass. 17751/09), e solo in caso di mancanza di tali emolumenti il fallito può ottenere una sorta di capitalizzazione mensile della parte del TFR necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia durante la procedura fallimentare (in altre parole, in questo caso, il curatore fallimentare, una volta acquisito integralmente il trattamento di fine rapporto, dovrà utilizzarlo almeno in parte per erogare al fallito quanto necessario per il predetto mantenimento, nella misura e con la periodicità stabiliti dal giudice delegato con il decreto di cui all'art. 46, co. 2, l.f.).
      Quanto al punto 2 della domanda, l'esecuzione presso il datore di lavoro per il pignoramento del quinto dello stipendio è bloccata per il richiamo dell'art. 150 CCII da parte dell'art. 270 comma 5, e il creditore dovrà partecipare al passivo della liquidazione controllata per far valere i suoi crediti.
      Tanto si interseca con quanto detto sub 1 nel senso che, cessato il rapporto di lavoro e quindi la retribuzione, il giudice, nel fissare la quota del TFR attribuibile al sovra indebitato per il mantenimento suo e della sua famiglia deve tenere conto di questo dato e della eventuale pensione di cui questi godrà.
      Zucchetti SG srl
      • Elena Negri

        Vigevano (PV)
        22/02/2024 09:24

        RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E TFR

        Ringrazio molto per la risposta.
        Per quanto riguarda il punto 1) preciso che il Tribunale con la sentenza di omologa aveva stabilito un importo mensile che il debitore avrebbe dovuto tenere per il mantenimento del nucleo familiare destinando l'eccedenza mensile alla procedura. Attualmente ha una nuova occupazione, che gli consente di trattenere per sè quanto stabilito dal Tribunale e conferire in procedura la differenza. Tuttavia il contratto di lavoro è a tempo determinato, con scadenza il prossimo mese di marzo. Potrei quindi attendere l'evoluzione del rapporto di lavoro per sottoporre la questione al Giudice al fine della determinazione dell'eventuale importo del TFR da assegnare al debitore.
        Non ho ben capito quanto precisato relativamente al punto 2) in quanto, sicuramente il creditore dovrà insinuarsi al passivo, però in che senso questo si interseca con la determinazione dell'eventuale quota di TFR attribuibile al debitore?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/02/2024 20:13

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E TFR


          Sul primo punto siamo d'accordo sulla opportunità di attendere la scadenza del termine del rapporto di lavoro, prima di altre iniziative.
          Quanto al punto due, intendevamo dire- non sapendo che il sovraindebitato avesse iniziato altro lavoro- che avendo il giudice determinato la quota di retribuzione da trattenere e la parte da versare alla massa sulla base della retribuzione all'epoca percepita, essendo cessato il rapporto di lavoro, il giudice avrebbe dovuto ricalcolare tale redistribuzione tenendo conto della eventuale pensione e del TFR incassato; in questo senso i due temi si intersecano.
          Zucchetti SG srl