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domicilio digitale

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    04/11/2023 18:06

    domicilio digitale

    Nella sentenza di apertura della liquidazione controllata il giudice ha evidenziato che le comunicazioni avverranno secondo l'art. 10 comma 3. Non capisco il riferimento al solo comma 3 e non all'intero articolo 10; sembrerebbe pertanto che il Giudice abbia inteso evidenziare che le comunicazioni debbano avvenire esclusivamente tramite deposito in cancelleria? Mi confonde il fatto che il comma 3 ultimo periodo dispone "Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2"
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/11/2023 10:28

      RE: domicilio digitale

      E' corretto il riferimento al comma 3 dell'art. 10 CCII in quanto questo presuppone che le comunicazioni debbano avvenire a mezzo Pec di cui al comma 1 dell'art. 10 e che debba essere assegnato un domicilio digitale ai creditori di cui al comma 2, sicchè il richiamo del solo terzo comma serve ad evidenziare le conseguenze della mancata istituzione del domicilio digitale per chi ha l'obbligo di munirsene, le conseguenze della mancata consegna del messaggio per causa imputabili al destinatario e ad estendere le stesse conseguenze della mancata consegna ai soggetti ai quali il curatore ha assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.
      Zucchetti SG srl