Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    23/01/2024 18:40

    Liquidazione controllata

    Buonasera,
    non ho ben capito se il compenso spettante al Gestore che ha depositato una relazione per l'accesso alla liquidazione controllata debba essere comunque liquidato dal Giudice al termine della procedura. L'art. 275 CCII c. 3 parla solo di liquidazione del compenso del Liquidatore.
    In ogni caso volevo una conferma riguardo al pagamento del compenso del Gestore che viene nominato anche Liquidatore nella procedura di L.C.
    Posto che l'Occ a cui aderisco, ha deciso di adottare i criteri di calcolo del compenso del Gestore/Occ come da dm 202/2014, il professionista che riveste la qualità sia di Gestore sia per quella di Liquidatore dovrebbe percepire un doppio compenso, prima come Gestore e poi come Liquidatore, entrambi calcolati con riferimento ai parametri ex dm202/2014?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/01/2024 20:42

      RE: Liquidazione controllata

      Il rapporto tra sovraindebitato e OCC (che poi nomina il gestore) è basato su un accordo tra le parti che può, anzi dovrebbe, come ogni accordo professionale prevedere la determinazione del compenso, tant'è che l'art. 10 del d.m. n. 202 del 2014 prevede, tra l'altro, che al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della propria polizza assicurativa; la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi (comma 3) e che l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso (comma 4). A loro volta gli artt. 14 e segg. dettano dei criteri pe rla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo "in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato". Giustamente, pertanto il d.m. citato parla impersonalmente della determinazione del compenso senza mai indicare il soggetto che provvede e tanto meno il giudice in quanto la disciplina indicata detta i criteri cui le parti contrattuali devono attenersi per la determinazione del compenso e delle spese all'OCC qualora non lo abbiamo fatto in precedenza, così come una tariffa professionale, di modo che il giudice può essere chiamato solo per derimere l'eventuale conflitto tra le parti che riescano a trovare un accordo come in qualsiasi caso in cui un committente non ritenga di aderire alle pretese del professionista che ha incaricato.
      Questo spiega perché anche il codice della crisi non faccia alcun riferimento al compenso dell'OCC né a ch sia tenuto a liquidarli, nel mentre espressamente dispone che il giudice, dopo l'approvazione del rendiconto, provvede alla liquidazione del compenso al liquidatore, che è un organo della procedura della liquidazione controllata nominato dal tribunale. Questa diversità di origine, ruoli e funzioni tra OCC e liquidatore fa capire perchè noi abbiamo più volte detto che ciascuna di queste figure ha diritto ad un proprio compenso (quello spettante all'OCC va poi ripartito con il gestore) ed il fatto che la legge preveda che possa essere nominato liquidatore anche chi abbia svolto le funzioni di gestore (art. 270, comma 2, lett. b) non muta questa conclusione perché comunque lo stesso soggetto ha svolto due attività tra loro diverse, delle quali una potrebbe anche essere stata già pagata in parte dal debitore essendo ammessi compensi dall'art. 15 d.m. n. 202 del 2014..
      Zucchetti Sg srl