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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
liquidazione totale ex art. 268 CCII
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Fabio Marchese
CAVALLINO (LE)16/10/2023 16:36liquidazione totale ex art. 268 CCII
Buongiorno, domanda di liquidazione totale ex art. 268 CCII.
Nel decreto di accesso alla procedura il passivo indicato è pari ad euro 29.115,68 cosi diviso :
- 2.857,29 verso l'amministrazione finanziaria;
- 26.258,39 verso creditori in chirografo;
L'attivo è dato da due autoveicoli, valore totale 12.000 euro.
L'istante inoltre è titolare di rapporto di lavoro in corso con retribuzione netta mensile pari ad euro 1.100,00 ed un tfr maturato pari ad euro 7.000,00.
L'istante non ha figli ne famiglia, vive in una casa in comodato gratuito concessa dalla ex compagna.
Tuttavia, nel corso del primo colloquio, l'istante ha palesato la presenza di ulteriori debiti in capo ad una finanziaria (parliamo di debiti del 2.000 ). La finanziaria rispondeva alla richiesta di precisazione del credito fornendo l'importo pari ad euro 32.000, allegando i piani di finanziamento intestati alla finanziaria precedente, priva ciò del contratto di cessione in suo favore e dell'ultima notifica con cui si avanzava la richiesta di rimborso, che sono stati richiesti nuovamente e per i quali siamo in attesa. Detti debiti non risultano in Crif e in Banca d'Italia.
Inoltre dall'Ispezione Crif è saltato fuori che l'Istante ha in corso un ulteriore finanziamento regolarmente pagato con un'altra finanziaria.
Vi chiedo pertanto:
1) Se in assenza di ulteriori debiti (quelli eventuali avanzati in sede di colloquio) sia corretto parlare di situazione di sovraindebitamento ?;
2) Se nel caso in cui la finanziaria che avanzato la presenza di un credito pari a 32.000 non fornisca titolo idoneo notificato meno di 10 anni fa, si debba ritenere estranea alla liquidazione e il credito vantato prescritto?
3) Se è possibile variare la procedura, optando per una procedura di ristrutturazione dei debiti che includa una quota dello stipendio ed escluda il TFR ed un veicolo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 19:32RE: liquidazione totale ex art. 268 CCII
Quanto al quesito sub 1, sembra di capire che il sovraindebitato sia un lavoratore dipendente e comunque non un imprenditore, per cui l'entità del passivo è irrilevante essendo i criteri indicati dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 2 CCII dettati per qualificare l'impresa minore e non per gli altri soggetti indicati nella lettera precedente, quali i professionisti, gli imprenditori agricoli, le start up innovative e, appunto, ogni altro debitore non soggettabile alla liquidazione giudiziale. Ad ogni modo, anche se si trattasse di imprenditore l'entità dei debiti esposti sarebbe ben inferiore alla soglia minima indicata dal n. 3 della citata lett. d).
Quanto alla domanda sub 2, il credito non è estraneo alla procedura in quanto la natura collettiva della stessa coinvolge tutti ii debiti del sovraindebitato. Vanno, piuttosto, valutati in concreto due elementi; in primo luogo se la documentazione prodotta sia idonea a fornire la prova del credito e questo non possiamo dirlo noi non conoscendo cosa la Finanziaria abbia effettivamente prodotto e, inoltre, dato il tempo decorso, va appurato se sono decorsi dieci anni dall'ultima pretesa di pagamento perché se è passato questo tempo senza che il creditore avanzasse una richiesta di pagamento, si può eccepire la prescrizione.
e quindi se vi caso positivo se vi sono state interruzioni della prescrizione.
Se il tribunale non ha ancora dichiarato l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCII, il debitore potrebbe variare la domanda in concordato minore, ma, a parte altro, bisogna tener conto del primo e secondo comma dell'art. 74, ossia, trattandosi di un soggetto non imprenditore, sarebbe ammissibile solo un concordato liquidatorio con l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Zucchetti SG srl
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