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Liquidazione controllata insinuazione OCC e compenso del liquidatore

  • Renato Mazzoni

    BOLZANO (BZ)
    11/04/2025 12:26

    Liquidazione controllata insinuazione OCC e compenso del liquidatore

    Sono liquidatore di una procedura di liquidazione controllata famigliare. In definitiva sono due procedure. Sono stato anche gestore nominato dall'OCC. All'apertura delle due liquidazioni l'OCC ha inviato istanza di insinuazione al passivo di entrambe. Io ho ammesso le domande in prededuzione e lo stato passivo è depositato. Gli importi sono commisurati alle tabelle dell'OCC.
    Mi chiedo se detti importi siano soggetti al vaglio del GD che dovrà stabilire anche il compenso del liquidatore. Oppure è un solo compenso in questi casi? E' corretto ammettere l'OCC in prededuzione senza che il compenso sia determinato dal GD?
    Grazie
    • Renato Mazzoni

      BOLZANO (BZ)
      11/04/2025 15:21

      RE: Liquidazione controllata insinuazione OCC e compenso del liquidatore

      Analizzando la normativa applicabile, emerge che il compenso dell'OCC è soggetto alla liquidazione da parte del giudice. Secondo l'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal decreto legislativo 147 del 2020, "terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento."
      Inoltre, l'articolo 41 della Legge 136 del 2024 (che modifica l'articolo 275 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) stabilisce che "terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC."
      Lo stesso articolo specifica che "il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202." Questo indica che il compenso dell'OCC e del liquidatore sono determinati secondo parametri specifici stabiliti dalla normativa.
      Per quanto riguarda la prededucibilità, l'articolo 41 della Legge 136 del 2024 chiarisce che "i crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura."
      Riferimenti e citazioni
      Legge 136 del 2024, Articolo 41:
      "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC."
      "Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202."
      "I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura."
      Legge 147 del 2020, Articolo 11:
      "Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento."
      "Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC."
      Implicazioni Pratiche
      Nel caso specifico, essendo stato nominato sia gestore OCC che liquidatore, è importante distinguere i due ruoli:
      Compensi separati o unico: La normativa prevede la possibilità che l'OCC possa essere nominato anche liquidatore, ma distingue chiaramente i due ruoli. L'articolo 41 della Legge 136 del 2024 specifica che il giudice procede alla liquidazione del compenso dell'OCC "in caso di nomina quale liquidatore" o "del liquidatore se diverso dall'OCC". Questo suggerisce che, anche quando i due ruoli sono ricoperti dalla stessa persona, i compensi sono concettualmente distinti, sebbene possano essere liquidati contestualmente.
      Ammissione in prededuzione: È corretto ammettere i crediti dell'OCC in prededuzione, in quanto rientrano tra i crediti sorti durante la procedura. Tuttavia, la determinazione finale dell'importo spetta al giudice delegato, che dovrà liquidare il compenso secondo i parametri del decreto ministeriale n. 202/2014.
      Vaglio del GD: Gli importi ammessi in prededuzione sono soggetti al vaglio del GD, che dovrà verificare la conformità degli atti al programma di liquidazione e approvare il rendiconto prima di procedere alla liquidazione del compenso.
      Conclusione
      Gli importi dell'OCC ammessi in prededuzione sono soggetti al vaglio del Giudice Delegato, che dovrà liquidare il compenso secondo i parametri stabiliti dal decreto ministeriale n. 202/2014. Anche se lei ricopre entrambi i ruoli (gestore OCC e liquidatore), i compensi sono concettualmente distinti, sebbene possano essere liquidati contestualmente. È corretto ammettere l'OCC in prededuzione, ma la determinazione finale dell'importo spetta al GD, che dovrà verificare la conformità degli atti al programma di liquidazione e approvare il rendiconto.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        28/04/2025 09:59

        RE: RE: Liquidazione controllata insinuazione OCC e compenso del liquidatore

        Condividiamo la soluzione offerta.
        Il comma 3 dell'art. 275 (come modificato dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, prevede espressamente che il compenso dell'OCC, così come quello del diverso liquidatore (ma anche, deve ritenersi, quello complessivo dell'OCC se ha svolto anche le funzioni di liquidatore), devono essere liquidati dal giudice in esito all'approvazione del rendiconto. Ciò significa che il credito dell'OCC non è liquido fino al momento in cui il giudice lo quantifica e tale operazione non può essere compiuta dal liquidatore, anche se diverso dell'OCC (neanche in sede di redazione dello stato passivo) senza considerare che i crediti prededucibili non vanno accertati con le modalità di cui all'art. 273, se non contestati (art. 275-bis).