Forum SOVRAINDEBITAMENTO

vendite immobiliari dopo istanza all'Occ

  • Maurizio Ferlazzo

    ALESSANDRIA
    31/10/2023 16:24

    vendite immobiliari dopo istanza all'Occ

    Sono stato nominato Gestore della Crisi per redigere la relazione ex art.68 CCI per la ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di risolvere la crisi da sovraindebitamento di due coniugi, quindi, nella fattispecie, una procedura familiare.
    Il sovraindebitamento dipende dal mancato pagamento del debito che i due coniugi avevano assunto nei confronti dell'Istituto bancario con cui era stato stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa.
    In seguito al mancato assolvimento delle rate di mutuo la banca mutuante ha attivato la procedura esecutiva sull'immobile mandandolo alla vendita al fine di ottenere la riscossione del proprio credito.
    La vendita giudiziale dell'immobile ha permesso alla banca mutuante di rientrare di una parte del proprio credito con la conseguenza che i due coniugi contraenti risultano ancora debitori dell'eccedenza non riscossa mediante la procedura esecutiva.
    I due coniugi hanno provveduto a presentare presso l'OCC domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento e l'organismo adito ha nominato lo scrivente in qualità di gestore della crisi.
    Nelle more dell'istruzione della relazione ex art. 68 CCI la madre di uno dei due coniugi(marito) muore non lasciando disposizione testamentarie e quindi gli eredi diretti, figlio(marito) e padre di quest'ultimo presentano dichiarazione di successione per l'intestazione dei beni della de cuius.
    Successivamente gli immobili avuti in successione vengono venduti a terzi e viene riscosso il prezzo pattuito che viene depositato, per intero, nel conto corrente del genitore superstite.
    Tutta l'operazione viene eseguita senza relazionare il Gestore della Crisi che oggi deve decidere come e se fare la relazione e se tale comportamento sia indice di non meritevolezza dei coniugi debitori o di solo quello che ha posto in essere l'operazione di vendita del proprio patrimonio dopo l'istanza presso l'OCC.
    Per i fondi realizzati dalla vendita degli immobili, depositati su di un conto/corrente del genitore superstite, il debitore ha dichiarato la propria volontà di metterli a disposizione, integralmente, della procedura che si dovrebbe instaurare e che il prezzo desunto dalla vendita è allineato al prezzo di mercato ed all'Omi. Non esiste comunque alcuna perizia per la determinazione del loro valore e qualora si decidesse oggi di provvedere alla stima sarebbe chiaramente posteriore alla vendita.
    Dopo la sintetica premessa lo scrivente vorrebbe conoscere quale conseguenze dal punto di vista penale ex art. 344 CCI potrebbero scaturire se decidessi di procedere alla redazione della relazione in capo al debitore che ha venduto i propri beni evidenziando in modo puntuale e completo, gli avvenimenti come, peraltro specificato e richiesto, dall'art. 67, 2° comma , lett. c) CCI chiarendo che:
    - gli immobili sono stati venduti ad un prezzo che è sicuramente superiore al prezzo medio OMI;
    - l'eventuale procedura da effettuarsi sulla quota del 50% indiviso del debitore sarebbe stata lunga e comunque avrebbe potuto portare un introito ridotto rispetto al prezzo realizzato con la vendita in bonis;
    - il debitore offre l'intero importo del prezzo realizzato dalla vendita degli immobili per la quota, chiaramente, di propria spettanza;
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/10/2023 19:09

      RE: vendite immobiliari dopo istanza all'Occ

      Non vediamo nessuna conseguenza dato che il ricavato della vendita, non solo della quota di competenza del sovraindebitato consumatore ma anche quella del padre viene messa a disposizione della procedura da distribuire ai creditori, per cui non è ravvisabile una sottrazione dell'attivo, ma un vantaggio per la massa dei creditori. L'unico punto da verificare è se la vendita è avvenuta a prezzi congrui e lei ha già dato una risposta dicendo che può attestare che "gli immobili sono stati venduti ad un prezzo che è sicuramente superiore al prezzo medio OMI"; peraltro se non fosse stata effettuata la vendita unitaria, il consumatore avrebbe potuto vendere solo la sua quota della metà con un ricavi proiporzianale sicuramente inferiore.
      Zucchetti SG srl