Forum SOVRAINDEBITAMENTO

stato passivo liquidazione del patrimonio art. 14 octies

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    04/06/2024 18:57

    stato passivo liquidazione del patrimonio art. 14 octies

    si chiede se alla luce del disposto dell'art. 14 octies che al secondo comma dispone che "in assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunica-zione alle parti." si chiede se lo stato passivo così approvato debba anche essere depositato in cancelleria, se sia un obbligo e quali conseguenze comporta il mancato deposito in cancelleria.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/06/2024 13:23

      RE: stato passivo liquidazione del patrimonio art. 14 octies

      Sebbene nella liquidazione del patrimonio, come nella liquidazione controllata, il giudice abbia un ruolo limitato ed eventuale in quanto, a differenza di quanto avviene nella liquidazione giudiziale, è il liquidatore che forma lo stato passivo e lo comunica agli interessati, la liquidazione del patrimonio è pur sempre una procedura concorsuale che richiede una decreto di apertura da parte del giudice, per cui, sebbene non esplicitato nell'art. 14 octies l. n. 3 del 2012, il deposito in cancelleria dello stato passivo formato dal liquidatore e sul quale non siano state mosse osservazioni è un dato naturale; invero, se non vi sono state osservazioni da parte dei creditori, lo stato passivo è definitivamente formato essendo in seguito ammesse domande tardive, ma non opposizioni o impugnazioni dello stesso. In questo sistema, quindi, si giustifica il mancato deposito in cancelleria delle domande, come invece è previsto nel fallimento e nella liquidazione giudiziale, dato che le osservazioni possono riguardare soltanto la decisione sulla propria domanda e non le domande altrui, ma lo stato passivo definitivo non può che essere conservato in cancelleria.
      Che accade in caso di mancato deposito? Probabilmente nulla se non una valutazione sulla diligenza del liquidatore, dato che ai fini delle procedura la comunicazione ai creditori del progetto di stato passivo ha consentito agli stessi di formulare eventuali osservazioni, sicchè una eventuale problema può sorgere solo ove vi sia divergenza tra il progetto di stato passivo e lo stato passivo definitivo depositato, ma se non sono pervenute osservazioni è presumibile che il progetto non sia stato modificato.
      Zucchetti SG srl