Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata e terzo datore di ipoteca

  • Jessica Dal Canto

    Cecina (LI)
    28/01/2025 17:55

    Liquidazione controllata e terzo datore di ipoteca

    In una liquidazione controllata il sovraindebitato ha, tra gli altri debiti, un debito ipotecario fondiario verso un istituto bancario il quale è garantito da un terzo datore di ipoteca. L'immobile, essendo di esclusiva proprietà del terzo datore di ipoteca, non viene inserito nell'attivo della procedura e pertanto ritengo che non sia applicabile l'art. 150 CCII ed il creditore ipotecario possa escutere il terzo garante il quale ha patrimonio immobiliare a garanzia di tale credito. Qualora tuttavia non lo escutesse - o il bene non venisse aggiudicato - prima della chiusura della liquidazione controllata ed esdebitazione del sovraindebitato, tale credito non diverrebbe inesigibile con conseguente decadenza dell'ipoteca e relativa procedura esecutiva in corso?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2025 17:08

      RE: Liquidazione controllata e terzo datore di ipoteca

      Quando non vi è coincidenza tra debito e responsabilità in quanto l'ipoteca è stata concessa non dal debitore, bensì da un terzo che, pur non essendo personalmente obbligato al pagamento di un debito altrui, concede volontariamente ipoteca su un proprio bene a garanzia di questo debito, si prospetta la possibilità che possa essere assoggettato a procedura concorsuale, sia il debitore che abbia contratto le obbligazioni garantite con ipoteca sui beni di terzi in bonis che quest'ultimo.
      Nella fattispecie in esame è stato ammesso alla procedura di liquidazione controllata il debitore e chiaramente questo evento non preclude l'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti del terzo, che dovrà svolgersi con le modalità di cui agli artt. 602 e segg. c.p.c.; a sua volta il creditore ipotecario, se vuole partecipare alla liquidazione controllata, è tenuto ad insinuare al passivo del suo debitore il credito con collocazione chirografaria, non essendo acquisito all'attivo il bene gravato da ipoteca (Cass. 28 gennaio 2016, n. 1620).
      Non agevole è la soluzione del problema finale, ossia quale effetto produce l'esdebitazione del debitore ex art. 282 c.c.i.i. sul terzo datore di ipoteca, no risultandoci precedenti specifici. Più sentenze, anche delle Sezioni unite, si trovano in tema di concordato di società di persone e dell'ipoteca data dal socio illimitatamente responsabile, ma questa fattispecie non è utilizzabile nel caso di specie per la diversità di presupposti. A nostro avviso la esdebitazione produce effetti remissori anche nei confronti del terzo datore di ipoteca in quanto il terzo datore di ipoteca non è personalmente obbligato (come, invece, il fideiussore che, pertanto, risponde con l'intero suo patrimonio nei confronti del creditore garantito, pur senza attribuirgli alcuna prelazione), ma è tenuto a subire l'azione esecutiva del creditore solo sul bene dato in garanzia dell'obbligazione altrui, nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata compiutamente adempiuta, sicchè se il credito verso il debitore principale viene dichiarato inesigibile, la stessa inesigibilità può essere eccepita dal terzo datore visto che l'ipoteca era stata data proprio ed esclusivamente a garanzia di quel credito.
      Zucchetti SG srl