Forum SOVRAINDEBITAMENTO

RUOLO O.C.C. E GESTORE DELLA CRISI

  • Vincenzo Cucco

    Parma (RA)
    17/12/2024 12:40

    RUOLO O.C.C. E GESTORE DELLA CRISI

    Un sovraindebitato si rivolge ad un Organismo per accedere a procedura di liquidazione controllata o ristrutturazione.
    A chi compete l'analisi della condotta tenuta dal sovraindebitato precedentemente alla eventuale domanda?
    Se il soggetto ha commesso atti in frode rilevabili da pubblici registri, chi ha l'onere e la responsabilità di rilevarlo ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/12/2024 17:32

      RE: RUOLO O.C.C. E GESTORE DELLA CRISI

      In primo luogo grava sul debitore il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto (art. 4 comma 1 e comma 2 lett. a), c.c.i.i.); inoltre l'art. 269, con riferimento alla liquidazione controllata, stabilisce al comma 2 che "Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo".
      Essendo questo indicato il contenuto della relazione dell'OCC, ne deriva che le indagini pe poter assolvere al meglio al compito di relazionare sui punti indicati, appartenga allo stesso OCC e, per esso, al gestore nominato.
      Zucchetti SG srl