Forum SOVRAINDEBITAMENTO

donazione ricevuta dal sovraindebitato

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    05/02/2024 06:25

    donazione ricevuta dal sovraindebitato

    Un sovraindebitato intende accedere alla procedura di liquidazione controllata. Tra il suo attivo esiste un diritto di abitazione su immobile e pertinenza, ricevuto in donazione dai genitori nell'anno precedente la presentazione di istanza di accesso alla LC. Suddetta donazione:
    - nella sostanza ripartisce il patrimonio dei genitori, composto da più immobili, tra i futuri eredi, diversamente dalla legittima;
    - in capo al sovraindebitato attribuisce un solo diritto di abitazione, attribuendo la proprietà del relativo immobile al figlio del sovraindebitato.

    Si chiede se la situazione creatasi possa considerarsi lesiva dei diritti dei creditori del sovraindebitato, pur non essendo la donazione ricevuta un atto direttamente compiuto dal sovraindebitato ma da egli subito, e se la stessa possa incidere sull'accesso alla procedura di liquidazione controllata o sulla successiva esdebitazione al termine della stessa.

    Si chiede altresì se il diritto di abitazione acquisito debba considerarsi ai fini della liquidazione dell'attivo o se sia da considerarsi un diritto impignorabile.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/02/2024 20:08

      RE: donazione ricevuta dal sovraindebitato

      Va premesso che il diritto di abitazione non può essere ceduto, non è pignorabile né ipotecabile, per cui detto diritto non entra nell'attivo della liquidazione controllata. Essendo stato tale diritto costituito con atto di donazione inter vivos e non con tetstamente a seguito di morte, la violazione delle quote di legittima è irrilevante. Rimangono tuttavia due rischi; uno che in caso di morte del donante in corso di procedura, il liquidatore potrebbe far valere la lesione di legittima e l'altro che, un creditore del donante possa esercitare la revocatoria ordinaria della donazione entro cinque anni dalla stessa qualora questa abbia portato pregiudizio al suo diritto di credito. . Non è invece ipotizzabile una azione revocatoria ordinaria del liquidatore in quanto il sovraindebitato è il destinatario della donazione e, per lo stesso motivo, non si vedono ostacoli all'accesso alla procedura né alla esdebitazione; quand'anche infatti le modalità dell'operazione fossero considerate artatamente predisposte per sottrarre alla garanzia dei creditori del sovra indebitato l'immobile senza privare costui dl diritto ad abitarlo, evitando il rischio di una successione causa mortis, la stessa risale al donante e alla sua volontà per cui la responsabilità del risultato non può essere ascritta al sovra indebitato, che si è limitato ad accettare la donazione ricevuta.
      Zucchetti SG srl