Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio - accettazione eredità con beneficio di inventario e riparto finale della procedura

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    02/01/2024 20:18

    Liquidazione del patrimonio - accettazione eredità con beneficio di inventario e riparto finale della procedura

    Buonasera,
    in una procedura di liquidazione del patrimonio ho accettato eredità con beneficio di inventario per conto del sovraindebitato.
    Ora, essendo trascorsi i 4 anni di durata della procedura, devo procedere al riparto finale della procedura.
    Al momento non è pervenuta alcuna richiesta da parte di eventuali creditori del de cuius. Per le informazioni a mia disposizione, non dovrebbero esserci posizioni debitorie, tuttavia qualora dovesse pervenire una richiesta successiva al riparto finale cosa accadrebbe?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/01/2024 19:22

      RE: Liquidazione del patrimonio - accettazione eredità con beneficio di inventario e riparto finale della procedura

      I debiti dell'eredità accettata dal liquidatore con beneficio di inventario diventano debiti sopravvenuti da soddisfare con preferenza rispetto agli altri, nei limiti di valore dell'eredità in quanto lo scopo dell'accettazione con beneficio di inventario nel suo caso è proprio quello di non confondere il patrimonio del de cuius con quello del sovraindebitato, sicchè dei dbiti ereditari risponde soltanto il patrimonio rientrante nell'eredità.
      Nel suo caso non sono pervenute domande da parte dei creditore dell'eredità per cui la distinzione di cui si è parlato viene sostanzialmente meno nel senso che lei con il riparto finale utilizza entrambi i patrimoni acquisiti (quello originario del sovraindebitato e quello ereditato) per la soddisfazione dei creditori del soggetto ammesso alla procedura. Effettuato il riparto finale, non sono più ammissibili domande tardive o supertardive di crediti concorsuali (ammesso che nella liquidazione del patrimonio ex lege n. 3 del 2012 siano configurabili domande di questo tipo), ma di fatto neanche le domande per crediti prededucibili hanno più senso in quanto con il riparto finale lei ha distribuito tutte le liquidità disponibili, per cui rimane la valutazione da parte del giudice dell'avvenuta esecuzione del programma con conseguente emanazione del decreto di chiusura, giusto il disposto del comma 5 dell'art. 14 nonies.
      Per rispondere quindi sinteticamente alla sua domanda, non succede niente nel caso dovesse arrivare una pretesa creditoria da parte di creditore del de cuius dopo l'esaurimento del riparto finale, nel senso che questa eventuale domanda non non può essere soddisfatta, non impedisce la chiusura della procedura e neanche, crediamo, la esdebitazione del sovraindebitato.
      Zucchetti SG srl