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Competenza territoriale PROCEDURA FAMILIARE - concordato minore

  • Raffaella Santinelli

    San Severino Marche (MC)
    16/11/2023 20:25

    Competenza territoriale PROCEDURA FAMILIARE - concordato minore

    Vi chiedo se possibile un cortese parere in merito a una procedura familiare che mi occupa (concordato minore), in tema di competenza territoriale.
    Nello specifico, la procedura radicata coinvolge membri della famiglia non conviventi, ma aventi diritto alla procedura familiare (prevista dalla legge come unitaria) in ragione di situazione debitoria di origine comune (attività imprenditoriale ove erano entrambi soci); i fratelli risiedono in comuni diversi che, seppure a pochi km l'uno dall'altro, ricadono nella circoscrizione di diversi Tribunali ex art. 27 CCII.
    Si pone quindi la questione di chiarire se il Tribunale ora adito (che è uno dei due singolarmente competenti) possa trattare la procedura familiare, ritenendo sussistente la propria competenza circa la posizione di entrambi i ricorrenti. Diversamente non si potrebbe infatti avere una unica procedura familiare (la definizione delle singole posizioni è reciprocamente condizionata e collegata, pure con masse attive e passive diverse).
    Riterrei che si possa rispondere in senso positivo, anche alla luce dell'art. 66 c. 4 CCII ("Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.") e, in precedenza, art. 7 bis c. 4 della L. n. 3/2012.
    In senso favorevole, ho reperito Tribunale di Verona, 12.05.2021 (che ha appunto ammesso una istanza unitaria di liquidazione dei patrimoni per soggetti residenti a Verona - figli- e a Milano -padre) e Tribunale di Ivrea, 03.03.2022 (per cui la previsione dell'art. 7 bis L. n. 3/2012 "si limita a stabilire l'ammissibilità di UN UNICO PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI dei membri della stessa famiglia presentato presso il Tribunale nel cui circondario è ubicato il comune di residenza di UNO SOLO degli istanti") .
    Non mi risultano altri precedenti.
    Vi ringrazio anticipatamente per il vostro autorevole parere, nonché per le eventuali pronunce che vorrete segnalarmi.
    Cordiali saluti
    Dott. Raffaella Santinelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/11/2023 20:05

      RE: Competenza territoriale PROCEDURA FAMILIARE - concordato minore

      Anche noi siamo della sua opinione. Determinante, a nostro avviso, è la norma specifica in materia di procedure familiari, ossia l'art. 66 che, al comma 4, stabilisce che ""Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo." La fattispecie normativa è quella di presentazione di più domande che, per la norma richiamate, vanno trattate unitariamente avanti al giudice prioritariamente adito, ma da questo si deduce anche le domande plurime possono inizialmente essere presentate avanti ad uno dei giudici competenti in base all'art. 27, posto che se anche a proporre la domanda fosse uno solo dei membri del nucleo familiare, questo giudice sarebbe quello adito per primo., davanti al quale verrebbe attratta la seconda domanda.
      Zucchetti SG srl