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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione del patrimonio - Versamento diretto ex art. 41 TUB
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Luigi Capozza
LECCE14/02/2023 13:31Liquidazione del patrimonio - Versamento diretto ex art. 41 TUB
Buongiorno,
il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex artt. 14 ter e seg. L.3/12 dispone, tra l'altro, la prosecuzione della procedura esecutiva in corso e autorizza il liquidatore al subentro ex art. 14 novies, comma 2.
Il liquidatore, da parte sua, deposita la dichiarazione di subentro nella procedura esecutiva "al fine di avvalersene come modalità di liquidazione".
Il p.d./custode, pertanto, continua la propria attività e una volta aggiudicato l'immobile, gravato da ipoteca a favore di istituto di credito fondiario, indica all'aggiudicatario di versare parte del prezzo, così come è disposto nell'ordinanza di vendita, ex art. 41, comma 4, TUB direttamente al creditore fondiario.
E' corretto ritenere che la disposizione (che, mi permetto di ricordare, è rivolta direttamente all'aggiudicatario) di cui al 4° comma dell'art. 41 TUB operi anche nella descritta circostanza?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/02/2023 09:56RE: Liquidazione del patrimonio - Versamento diretto ex art. 41 TUB
Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive in pendenza di una procedura concorsuale è principio immanente al sistema non potendosi concepire che in una esecuzione collettiva che coinvolge l'intero patrimonio del debitore e tutti i creditori finalizzata alla soddisfazione di costoro secondo le regole della parità di trattamento e del rispetto dell'ordine di graduazione alcuni creditori possano aggredire il patrimonio del debitore per soddisfarsi direttamente al di fuori del concorso.
ogni buona regola, anche questa prevede qualche eccezione, che viene evidenziata nelle norme che, nel disporre il divieto delle azioni esecutive, fanno salve diverse disposizioni di legge; una di queste è l'art. 51 l. fall., per la quale, appunto, "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento".
La stessa salvezza non è prevista per tutte le procedure, ad esempio non lo è nel concordato preventivo, ove l'art. 168 l. fall., che si limita a dire che "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore", senza far salve diverse disposizioni di legge, per cui nel concordato il creditore fondiario non code del privilegio processuale riconosciutogli dall'art. 41 Tub. Egualmente tale salvezza non è prevista nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato gicchè il secondo comma dell'art. 14 quinquies dispone che il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura, "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati …", di modo che neanche in questa procedura il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB ( a differenza della nuova disciplina del codice della crisi, ove per la liquidazione controllata l'art. 270 richiama l'art. 150, che corrisponde esattamente all'art. 51 l. fall.).
Per questo motivo il tribunale l'ha autorizzata non ad intervenire nell'esecuzione pendente a norma del secondo comma della'rt. 41TUB, visto che questa rimane sospesa, bensì a subentrare nell'esecuzione a norma del secondo comma della'rt. 14 novies, che appunto prevede, nella parte finale che "se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
Intervento e subentro sono concetti completamente diversi. L'intervento presuppone l'esistenza di una procedura esecutiva già aperta e che prosegue in cui un altro creditore interviene senza bisogno di iniziare un nuovo pignoramento, per cui nel caso in cui il debitore sia sottoposta ad una procedura concorsuale l'intervento è possibile solo nel caso in cui l'esecuzione individuale possa continuare, ossia, per quanto detto in precedenza, in caso di fallimento del debitore ove il creditore fondiario può continuare l'esecuzione., ma il legislatore per coordinare due procedure 8quella individuale e quella collettiva), ha previsto, da un lato la possibilità dell'intervento del curatore nella procedura esecutiva per far valere in quella sede i crediti prioritari sull'ipoteca (comma 2 art. 41 TUB) e, dall'altro, l'onere del creditore fondiario di partecipare comunque al concorso formale per mantenere in via definitiva l'attribuzione ricevuta in via provvisoria in sede esecutiva fondiaria (art. 52 co. 2 e 3, l. fall.).
E' chiaro quindi, che un intervento nella procedura esecutiva non è possibile ove questa non possa essere continuata, come nel caso delle esecuzioni ordinarie (non fondiarie) nel fallimento o anche fondiarie nel concordato come nella liquidazione del patrimonio, dato che in queste, come detto, non trova applicazione l'art. 41 TUB. In questi casi il curatore, il commissario o il liquidatore possono subentrare nella posizione del creditore procedente che non può più continuare l'esecuzione iniziata, per cui a questi organi rimane la scelta di subentrare nell'esecuzione in corso continuandola e approfittando quindi di quanto già fatto in quella sede (stima, pubblicazione vendita, ecc,), oppure può far dichiarare la improcedibilità del processo esecutivo e liquidare il bene oggetto del pignoramento nella procedura cui è preposto (fallimento, concordato, liquidazione del patrimonio) .
Questa differenza si riflette anche sull'attribuzione del ricavato dalla vendita nel senso che, se il curatore interviene in una esecuzione fondiaria che il creditore fondiario continua, il ricavato, detratte le spese e pagati i crediti prevalenti sull'ipoteca azionati con l'intervento del curatore, va attribuito al creditore fondiario, il quale poi, come accennato, dovrà insinuarsi al passivo del fallimento per accertare in sede fallimentare l'importo effettivo del suo credito che parteciperebbe al concorso fallimentare. Se, invece, il curatore, come il liquidatore della liquidazione giudiziale subentra nell'esecuzione pendente, diventa lui il creditore procedente, per cui il ricavato della vendita va attribuito al curatore o, nel suo caso, al liquidatore e non certo al creditore fondiario che, nella procedura in considerazione di liquidazione del patrimonio regolata dalla legge n. 3 del 2012, è privo del diritto di continuare la sua esecuzione.
Zucchetti Sg srl
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