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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
trattamento credito garantito da Mcc nel concordato minore
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Nerina Gaeta
Pontecagnano Faiano (SA)22/10/2024 10:18trattamento credito garantito da Mcc nel concordato minore
Buongiorno
in un concordato minore ho previsto il pagamento del prestito covid in una percentuale del 30% richiamando il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 03.10.2022, il quale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alle Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, tra le quali proprio la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi ed ai prolungamenti della durata della garanzia con l'introduzione delle nuove procedure sulla crisi d'impresa, laddove sia previsto, rispettivamente uno stralcio del debito, ovvero la concessione di una moratoria. In particolare il paragrafo C della Parte VI delle predette Disposizioni Operative prevede una procedura (applicabile alle proposte di accordo transattivo presentate a partire dal 14 ottobre 2022), in base alla quale i soggetti debitori( ovvero i loro garanti) possono riformulare proposte di accordi transattivi, riguardanti il debito oggetto di garanzia MCC, anche nell'ambito delle procedure sulla crisi di impresa, tra le quali sono espressamente annoverate le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Le proposte di ristrutturazione devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo, nel caso de quo la percentuale offerta è del 30% quindi superiore alla percentuale minima prevista per l'ammissibilità della proposta.
Il gestore chiede che venga appostato un fondo rischi pari all'importo non soddisfatto .
Qual'è il trattamento corretto per questi crediti?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/10/2024 08:59RE: trattamento credito garantito da Mcc nel concordato minore
La premessa normativa è corretta. Effettivamente il paragrafo C della Parte VI delle Disposizioni Operative allegate al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3.10.2022 prevede, al comma 1, che "Le proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai soggetti beneficiari finali, ovvero dai garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria, ivi comprese le restrizioni ipotecarie su immobili di proprietà degli obbligati, senza liberazione degli stessi. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, ecc.)". Certamente quindi una proposta transattiva può essere inserita in un concordato minore.
E' anche vero che, a norma del comma 2, le richieste transattive devono essere presentate dai soggetti richiedenti al Gestore del Fondo, mediante Portale FdG, utilizzando l'apposito modulo completo di tutti i documenti richiesti per l'escussione della garanzia, di cui al paragrafo B.1.6 (lett. c) e che devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora) (lett. e).
Dette proposte devono essere accettate dal Gestore e questo spiega la richiesta dell'appostamento di un fondo, nel senso che questo ha senso fin quando l'accordo transattivo non è accettato, nel mentre una volta accettato l'importo proposto, non vi è ragione che venga fatta l'appostazione di un fondo per il residuo perché la transazione è "a saldo e stralcio", come prevede il comma 4, lett. b) e c). Il fatto è però che l'accettazione della proposta transattiva inserita in un procedura da sovraindebutamento non precede, ma segue la stessa, dal momento che in questi casi viene richiesta dal comma 4 "copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare" e "la documentazione dovrà comprovare:
i. la proposta / piano / accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del soggetto beneficiario;
ii. le condizioni di fattibilità del piano / la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare;
iii. l'adesione del ceto creditorio;
iv. la data di iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese / la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);
j) visura ipo-catastale aggiornata a nome del soggetto beneficiario finale e degli eventuali
garanti (anche se negativa);
k) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dallevisure ipo-catastali di cui al punto precedente".
Sembra quindi fondata la richiesta del Gestore, almeno fin quando la proposta non sia accettata; successivamente vi è il rischio di inadempimento dell'accordo, ma questo è quello che grava su tutti i creditori.
Zucchetti SG Srl
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