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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
DUBBI SU POSSIBILE AVVIO PROCEDURA FAMILIARE
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Fabio Pipia
Palermo24/06/2024 17:12DUBBI SU POSSIBILE AVVIO PROCEDURA FAMILIARE
Buongiorno,
ringraziandovi anticipatamente per il supporto e l'aiuto che mi potrete fornire, vi scrivo in relazione ad un dubbio circa la possibilità di avviare in concreto una procedura familiare che io sto seguendo in qualità di consulente di parte /"advisor".
Si tratta di un fratello ed una sorella residenti rispettivamente a Palermo ed a Torino con 2 distinti nuclei familiari.
Nello specifico, gli stessi hanno in comune un debito relativo ad un mutuo chirografario acceso a suo tempo dalla società (poi fallita) dove il fratello risulta debitore sia in qualità di socio fidejussore che di erede del padre deceduto anch'esso fidejussore mentre la sorella risulta debitrice in qualità di erede del padre.
Al contempo, il fratello è altresì debitore sempre in qualità di socio fidejussore per un altro mutuo chirografario relativo a detta società fallita ed ha tutt'ora in vigore un prestito personale finalizzato ed una carta di credito intestati a se stesso ed un altro prestito personale dove risulta coobbligato insieme alla madre.
Ebbene, i miei dubbi, per i quali sto richiedendo il vostro parere, riguardano il fatto se sia concretamente possibile attivare una procedura familiare in presenza di una "parziale" situazione di comune sovraindebitamento come quella sopra prospettata o se non sia necessario attivare 2 procedure verso i 2 OCC degli ordini di Palermo e Torino.
Allo stesso tempo, ritengo invece che la dove sia comunque possibile l'avvio di una procedura familiare non vi dovrebbero sussistere sostanziali problemi a presentarla come ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto il fratello fidejussore non ha mai ricoperto la carica di amministratore o ha mai posseduto quote di maggioranza ed ha di fatto prestato la fidejussone più per motivi di "affectio" verso i familiari ( in particolare verso la madre amministratrice) che per motivi legati ad un 'effettiva operatività funzionale inerente la società stessa.
Infine, vi ringrazio molto per la vostra cortese attenzione e colgo l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti.
Fabio Pipia
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/06/2024 19:53RE: DUBBI SU POSSIBILE AVVIO PROCEDURA FAMILIARE
I suoi dubbi sono fondati e centrati in quanto, non essendo i due fratelli conviventi, la procedura familiare potrebbe essere attivata sulla base della comune origine del sovraindebitamento, come richiesto dall'art. 66 CCII, da cui il dubbio se sia possibile attivare una procedura familiare in presenza di una "parziale" situazione di comune sovraindebitamento. Non abbiamo reperito precedenti sul punto e, a nostro avviso, il dubbio dovrebbe essere sciolto in senso positivo in quanto l'art. 66 consente la procedura familiare per i membri della stessa famiglia quando " il sovraindebitamento ha una origine comune", con ciò focalizzando l'attenzione sulla comunanza della nascita dell'indebitamento, e non sulla oggettiva situazione debitoria di ciascun membro. In altre parole se, nel caso da lei rappresentato, l'origine del sovraindebitamento, nel significato dato dalla lett. c) dell'art. 2, è derivato dalla fideiussione paterna o meglio dal debito da fideiussione del padre ereditato dai figli, l'origine del dissesto è comune, fermo restando che ciascuno dei fratelli può avere debiti derivanti da altre cause, non determinanti del dissesto.
Sintetizzando i requisiti richiesti dalla lett. e dell'art. 2 per la qualifica di consumatore si può dire che è diffuso il principio- rafforzato dal decreto correttivo approvato in via provvisoria dal CdM il 10.6.2024 ma non ancora in vigore- secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore.
Affermazione che non risolve il problema posto, che riguarda la posizione del debito da fideiussione, che è un tema ancora dibattuto oscillandosi tra la tesi che assimila lo status del garante a quello del debitore in ragione dell'accessorietà della fideiussione e quella che, pur non negando il rapporto di accessorietà tra il contratto principale e quello di garanzia, limita tale interdipendenza al contenuto delle obbligazioni assunte, ma non può far diventare il fideiussore come il duplicato del debitore principale o un imprenditore o professionista di riflesso.
Questa seconda tesi, propugna anche dalla Corte di Giustizia europea è prevalente per cui, usando le parole di Cass. n. 8419 del 2019), riteniamo che deve qualificarsi consumatore "il fideiussore, persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)".
Nel suo caso, come lei dice, la fideiussione del padre, le cui conseguenze ora ricadono sui figli in termini di responsabilità patrimoniale, è stata rilasciata per "affectio" verso i familiari, sicchè riteniamo che possano avere accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Zucchetti SG srl-
Fabio Pipia
Palermo26/06/2024 12:06RE: RE: DUBBI SU POSSIBILE AVVIO PROCEDURA FAMILIARE
Buongiorno,
vi ringrazio moltissimo per il vostro prezioso aiuto e colgo l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti.
Fabio Pipia
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