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MUTUO IPOTECARIO FONDIARIO

  • Claudia Sala

    Brescia
    04/06/2024 14:48

    MUTUO IPOTECARIO FONDIARIO

    Buongiorno, in sede di liquidazione controllata, verifica di stato passivo, rilevo che un creditore ipotecario privilegiato ha il primo grado di ipoteca solo su 4 mappali di fabbricati su una venitna di immobili.
    A mio parere non è riconoscibile il requisito del fondiario.
    Attendo vostro confronto.
    Vi ringrazio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/06/2024 16:36

      RE: MUTUO IPOTECARIO FONDIARIO

      Le abbiamo già risposto su una domanda simile, per cui non possiamo fare altro che riportare qui quanto già detto e che forse le è sfuggito:
      L'art. 38 TUB, che dà la definizione del credito fondiario, dispone che " Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili".(comma 1) e richiede che l'ammontare massimo dei finanziamenti sia individuato in rapporto al valore dei beni ipotecati secondo criteri dettati dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR (comma 2).
      Come si vede l'estensione dell'ipoteca alla totalità dei beni immobili del debitore non è elemento costitutivo del credito fondiario, sicchè se ricorrono i requisiti indicati dal citato art. 38, va riconosciuta la natura fondiaria dell'ipoteca sui beni sui quali l'ipoteca è stata iscritta.
      Zucchetti SG Srl
      • Claudia Sala

        Brescia
        04/06/2024 17:34

        RE: RE: MUTUO IPOTECARIO FONDIARIO

        Ringrazio ma la domanda simile comportava una situazione opposta.
        In questo caso l'ipoteca di primo grado è su 4 mappali su una ventina.
        Ritenere che sia fondiario in una situaizone di questo tipo mi comporta di dover sottostare ai privilegi di un mutuo fondiario per esecuzione ed in sede di riparto, con una situaizone di ben pochi immobili in primo grado
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/06/2024 09:52

      RE: MUTUO IPOTECARIO FONDIARIO

      Se l''ipoteca è stata iscritta soltanto su alcuni mappali, solo il ricavato di questi mappali può essere destinato alla soddisfazione del creditore ipotecario, il quale, se titolare di ipoteca fondiaria, solo su questi mappali può esercitare il privilegio processuale che gli attribuisce l'art. 41 TUB.
      Potra' risultare complicato ma, visto che la natura fondiaria di un credito non è determinata dalla quantità dei beni o dei mappali sui quali viene iscritta l'ipoteca, le conseguenze sono quelle indicate; peraltro anche a tale scopo esistono i conti speciali.
      Zucchetti SG Srl