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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
PROC. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - NECESSITA' O MENO DI MANTENERE GRADUAZIONE CREDITORI
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Carlo Della Chiesa Poma
TORINO17/12/2023 20:31PROC. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - NECESSITA' O MENO DI MANTENERE GRADUAZIONE CREDITORI
Buongiorno,
propongo un quesito relativamente alla predisposizione del PASSIVO in una liquidazione controllata.
In una procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA,
il debito che incombe sul debitore che ha fatto ricorso all'OCC ( EX SOCIO ACCOMANDATARIO DI SAS fallita / fallimento chiuso ) è costituito tutto da debito della SAS fallita, per la parte non soddisfatta dal riparto dell'attivo fallimentare.
Vi erano nel fallimento debiti con privilegio generale e speciale oltre a chirografari.
Ora i debitore - con il proprio legale - propone a OCC una liquidazione controllata e valuta di considerare tutti i debiti PASSIVO DELLA LIQUIDAZIONE allo stesso modo ossia tutti chiorografari essendosi degradati a seguito per la parte non soddisfatta dell'infruttuoso riparto.
Non so quanto corretta questa ipotesi e soprattutto quale responsabilità incombe poi sul LIQUIDATORE se il TRIBUNALE nell'aprire la liquidazione non si esprime positivamente su questa impostazione.
Grazie per attenziaone distinti saluti CDCP
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/12/2023 18:46RE: PROC. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - NECESSITA' O MENO DI MANTENERE GRADUAZIONE CREDITORI
L'ipotesi prospettata è parzialmente errata.
E' errato il discorso secondo cui i crediti prelatizi non soddisfatti dalla società siano tutti passati al chirografo; questo è vero nell'ambito della medesima fallimentare in cui un creditore prelatizio, se non trova capienza sul bene gravato, passa al chirografo per la parte residua, ma nel caso bisogna tenere conto si due dati: (i)- che si sta parlando di procedure fallimentari che hanno coinvolto la sas e il socio accomandatario; (ii)-che si sta parlando di accesso ad una nuova procedura essendo quelle precedenti ormai chiuse. In questa nuova procedura il socio, ove non esdebitato, continua a rispondere dei debiti personali e sociali non soddisfatti nel concorso così come ne rispondeva nel fallimento.
Questo riferimento alla responsabilità del socio accomandatario nel fallimento spiega perché abbiamo detto che la risposta è errata ma solo parzialmente. Infatti nel fallimento il socio illimitatamente responsabile risponde di tutti i debiti sociali, ma i crediti assistiti da una prelazione speciale (ipoteca, pegno o privilegio speciale) poiché la prelazione è legata al bene su cui essa grava, possono essere azionati in via prelatizia nel patrimonio del soggetto in cui i beni gravati si trovano. Facendo l'esempio dell'ipoteca, che è di più immediata percezione, se l'ipoteca è iscritta su un bene della società, nel fallimento il creditore ipotecario si insinuerà e avrà la collocazione preferenziale nella società, ma nel passivo del socio accomandatario va collocato in via chirografaria; così come, viceversa, ove l'ipoteca sia stata iscritta su un bene del socio, il creditore sarà ammesso in chirografo al passivo della società e in via ipotecaria al passivo del socio.
Esattamente la stessa cosa si verifica nella fattispecie in cui, chiusi i fallimenti della società e del socio accomandatario, in mancanza di esdebitazione, i creditori insoddisfatti continuano a poter vantare le loro pretese residue e, aperta una liquidazione controllata, i creditori privilegiati generali potranno far valere il privilegio anche nel passivo della liquidazione controllata , nel mentre i crediti con privilegio speciale o con pegno o ipoteca su beni della società possono far valere il loro credito solo in via chirografaria.
Zucchetti SG srl-
Vanessa Fedeli
FERMO27/04/2024 21:29RE: RE: PROC. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - NECESSITA' O MENO DI MANTENERE GRADUAZIONE CREDITORI
Buonasera, mi inserisco nella discussione per avere i seguenti chiarimenti, se possibile:
1) dalla discussione mi pare di capire che sia ammissibile la liquidazione controllata di un socio accomandatario di sas dopo che è stato chiuso il fallimento per debiti sociali e personali non soddisfatti in sede fallimentare.
2) se il socio è stato condannato ex art. 2, c.1, D.L. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ciò non è ostativo per ottenere l'esdebitazione stante il disposto dell'art. 280 lett. a) CCII ("...delitti contro l'economia pubblica.....o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa")?
Grazie in anticipo per il vs. parere.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/04/2024 16:18RE: RE: RE: PROC. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - NECESSITA' O MENO DI MANTENERE GRADUAZIONE CREDITORI
L'art. 2, comma 1-bis del d.l. n. 643/1983 dispone che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Se il socio in questione è stato condannato penalmente, questa violazione, che rientri o meno tra i delitti contro l'economia pubblica, è sicuramente compiuta in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa e tanto è sufficiente per impedire l'esdebitazione a norma del dell'art. 280 (richiamato dall'art. 282), comma 1, lett. a. Questa norma, infatti, prevede che " Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione".
Zucchetti SG srl
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