Forum SOVRAINDEBITAMENTO

rimborso irpef da 730

  • Erica Romano

    Genova
    09/10/2023 15:58

    rimborso irpef da 730

    Buongiorno, in una procedura di liquidazione controllata familiare il GD ha assegnato la somma di € 2.000 mensili a moglie e marito per il sostenimento delle spese familiari.
    Nel mese di luglio viene presentato 730 congiunto dal quale scaturisce un rimborso irpef di circa € 1.500 superiore alla somma prevista dal GD. Detto credito deve essere acquisito dalla procedura (sia considerato che le spese erano già state conteggiate in sede di istanza di apertura della procedura sia in quanto il rimborso si esplica in una minore aliquota irpef sulla retribuzione) oppure può essere lasciato ai debitori (quale rimborso spese sopravvenuto)?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/10/2023 15:40

      RE: rimborso irpef da 730

      A nostro avviso si tratta di una sopravvenienza non avente carattere personale non essendo rapportabile ad una delle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 268 CCII. E' vero che non è riprodotto nella disciplina della liquidazione controllata il testo del secondo comma dell'art. 142, ma non è questo un motivo che possa escludere nella procedura da sovraindebitamento i beni futuri posto che ogni debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Inoltre, con la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione controllata, il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è messo in esecuzione a cura del liquidatore" (art. 270, 2° comma, lett. e), l'art. 275 co. 2 chiarisce "il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 275, 2° comma). In sostanza si riproduce la stessa situazione conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale indicata nel primo comma dell'art. 142, nel senso che, in entrambe le procedure, il debitore perde la disponibilità dei propri beni, con contestuale attribuzione dell'amministrazione e gestione degli stessi ad un organo terzo, il curatore o il liquidatore, il quale è tenuto a gestirli e liquidarli per soddisfare i creditori, senza più la limitazione temporale quadriennale prevista in precedenza dalla legge n. 3 del 2012 e cui era collegata l'acquisizione dei beni sopravvenuti.
      Sulla base di queste considerazioni riteniamo che si possa arrivare a comprendere tra i beni acquisibili all'attivo della liquidazione controllata anche i beni sopravvenuti, che diversamente entrerebbero nel patrimonio del debitore in danno dei creditori, con effetto permanente stante l'esdebitazione di diritto diche segue ex art. 282.
      Zucchetti SG srl