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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
rinuncia all'eredità e domanda di liquidazione controllata
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Maria Palmiero
Como27/07/2022 19:02rinuncia all'eredità e domanda di liquidazione controllata
Buonasera,
la rinuncia all'eredità netro i cinque anni dalla domanda di liquidazione controllata può essere considerata un atto in frode ai creditori?
in una precedente discussione la risposta era sostanzialmente che " i beni oggetto dell'eredità rinunciata sono estranei al patrimpnio del debiotrere cheha chiesto la liquidazione patrimoniale e solo il o i creditori che eventualmente eserciterannovittoriosamente (tramite un ordinario giudizio di cognizione) l'azione di cui all'art. 524 c.c.,potranno contare sui beni recuperati", ma non si faceva cenno ad una eventuale considerazione di atto in frode e/o inammissibilità della domanda liquidatoria.
Grazie anticipate per la risposta
Avv. Maria Teresa Palmiero-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/07/2022 16:01RE: rinuncia all'eredità e domanda di liquidazione controllata
Nella risposta da lei citata si trattava di rinuncia all'eredità anteriore all'apertura della liquidazione del patrimonio, tanto che si faceva riferimento ad azioni revocatorie; nel caso si tratta di rinuncia effettuata dal debitore in corso di procedura, cercando di sovrapporsi al liquidatore, il quale, avendo la disponibilità dei beni presenti e posto che anche quelli sopravvenuti entrano nel patrimonio da liquidare, aveva ed ha il potere di accettare o rinunciare all'eredità; a nostro avviso, quindi, sebbene in tema di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento non siano riprodotte le stesse norme sugli effetti del fallimento per il fallito e per i creditori, queste, per i motivi spiegati in altre occasioni, trovano egualmente applicazione, per cui la rinuncia del debitore può essere considerata inefficace e può essere fatta dichiarare tale, sempre che, ovviamente il liquidatore reputi conveniente accettare l'eredità.
Se si raggiunge questo risultato, il problema della mala fede perde rilevanza, altrimenti il fatto di aver cercato di sotrarre ai creditori dei beni sopravvenuti (sempre che l'eredità sia attiva e conveniente quindi accettarla) può essere considerato atto di frode, salvo a valutarne il requisito soggettivo.
Zucchetti SG Srl-
Maria Palmiero
Como06/10/2022 06:55RE: RE: rinuncia all'eredità e domanda di liquidazione controllata
Buongiorno,
ringrazio anzitutto per le risposte.
La domanda che ponevo tuttavia concerne una eventuale rinuncia effettuata prima dell'apertura della liquidazione controllata.
In tal caso potrebbe essere considerata atto in frode?
Oppure dichiarata - come ovviamente deve essere - nella dichiarazione concernente gli atti di disposizione patrimoniale il problema non si pone e sarà semplicemente non opponibile ai creditori? e dunque in tal caso il liquidatore potrebbe con i suoi poteri provocare la liquidazione dei beni ereditati previa revocatoria?
Grazie ancora.
Cordiali saluti
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Luigi Benigno
Aversa (CE)05/10/2022 22:10RE: rinuncia all'eredità e domanda di liquidazione controllata
A mio avviso si tratta di un atto di straordinaria amministrazione ex art. 94 co 2 del CCII e in quanto tale non sembra essere tout court un atto in frode. Se commesso nel quinquennio sarà inefficace nei confronti dei creditori. Nel caso in cui non sia dichiarato dal debitore tra le dichiarazioni da produrre alla presentazione dell'istanza, ciò potrebbe qualificarsi atto in frode postumo in quanto si esplicherebbe in tale mancata dichiarazione l'animus nocendi con cui è stato posto in essere quell'atto.
Il commissario giudiziale e/o il liquidatore potranno poi valutare la convenienza per la procedura ma resta il fatto incontestabile che la mancata dichiarazione dell'atto è suscettibile di far assumere ad esso la qualificazione di atto in frode, benché non sia successivamente alla rilevazione ritenuto utile alla soddisfazione dei creditori -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/10/2022 17:22RE: rinuncia all'eredità e domanda di liquidazione controllata
La questione in discussione riguarda l'ipotesi di un soggetto che ha rinunciato all'eredità prima di accedere alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio, per cui possiamo escludere l'applicazione dell'art. 94 CCII, che riguarda gli atti compiuti in pendenza del concordato preventivo e che per la loro efficacia abbisognano dell'autorizzazione del giudice delegato
Già l'art. 14-decies l. n. 3 del 2012 prevedeva, a seguito della modifica introdotta D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 2020 che il liquidatore, autorizzato dal giudice, potesse esercitare o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile (evidentemente la risposta richiamata nel primo quesito di questo dibattito si riferiva a data precedente a detta innovazione); la stessa norma è riproposta nell'art. 274 , per cui il liquidatore può esercitare l'azione revocatoria ordinaria nei limiti di cui all'art. 2901 c,c. per far dichiarare la inefficacia della rinuncia all'eredità, ove questa sia lesiva dell'interesse dei creditori (ad esempio nessun danno deriverebbe ai creditori dalla rinuncia ad una eredità passiva),
Per la declaratoria di inefficacia è necessario l'esercizio della revocatoria ordinaria e nell'ambito dell'applicazione dell'aert. 2901 c,c,, va valutata la consapevolezza del debirore di arrecare pregiudizio ai creditori con il suo atto di rinuncia.
Zucchetti SG srl-
Maria Palmiero
Como06/10/2022 19:38RE: RE: rinuncia all'eredità e domanda di liquidazione controllata
Vi ringrazio.
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