Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Determinazione del reddito disponibile da incamerare nella procedura di sovraindebitamento

  • Alessandra Cocci

    Prato
    13/03/2025 12:13

    Determinazione del reddito disponibile da incamerare nella procedura di sovraindebitamento

    Nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento, si pone il seguente caso:
    Una debitrice (titolare di tutti i debiti della procedura) in regime di separazione dei beni percepisce un reddito netto mensile di 1.200 euro, mentre il coniuge percepisce un reddito netto mensile di 2.000 euro.
    La soglia di povertà ISTAT per un nucleo familiare di due persone ammonta a 1.228,43 euro mensili (14.741,16 euro annui), mentre il parametro di riferimento ai sensi dell'art. 283, comma 2, CCII è pari a 16.360,97 euro annui.
    Quesiti:
    1. Nella determinazione della somma da apprendere alla procedura, il reddito del marito deve essere considerato nel calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare, nonostante il regime di separazione dei beni? Oppure posso limitare il calcolo al solo reddito della sovraindebitata ricorrente?
    2. È corretto supporre che le spese familiari possano essere sostenute anche con il reddito del marito e, conseguentemente, una parte più significativa del reddito della sovraindebitata possa essere incamerato nella procedura? In caso contrario non vi sarebbe alcuna quota di reddito che la ricorrente potrebbe destinare alla procedura e quindi potrebbe essere considerata incapiente.
    Grazie
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/03/2025 09:59

      RE: Determinazione del reddito disponibile da incamerare nella procedura di sovraindebitamento

      Nella quantificazione dell'importo da non apprendere alla liquidazione, in quanto destinato al mantenimento del debitore e della sua famiglia, è necessario tenere conto della complessiva situazione economica di tutti i componenti della famiglia, prescindendo dall'eventuale regime di separazione dei beni, in quanto tutti sono tenuti a partecipare alle spese familiari (cosi anche Trib. Bologna, 29/05/2023, n. 80, che ha richiesto al debitore di produrre, tra l'altro, anche "stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII")
      Ciò comporta che, se il reddito degli altri componenti è sufficiente al mantenimento, può essere decisamente ridotta la quota del reddito del debitore da escludere dall'apprensione, anche al disotto della soglia di mantenimento del medesimo.