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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
ACCONTO OCC
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Gianni Ciotti
Ancona28/01/2025 11:46ACCONTO OCC
Buongiorno,
un OCC richiede come acconto iniziale (per qualsiasi procedura) la cifra di euro 400,00 oltre IVA e prima del rilascio della relazione del gestore richiede obbligatoriamente un secondo acconto di ulteriori euro 1.500,00 oltre IVA.
Il regolamento prevede espressamente il primo acconto e prevede il compenso minimo di euro 1.900,00 oltre IVA (senza nessun cenno sul secondo acconto).
Nel caso di una liquidazione controllata seguendo tale iter, l'OCC s'insinuerà al passivo solamente per il differenziale tra il preventivo accettato e l'importo di euro 1.900,00 oltre IVA.
Cosi facendo l'importo dei 1.900,00 oltre IVA non andrebbe a transitare in procedura, creando di fatto un attivo superiore per i creditori ed un maggior onere per il soggetto sovraindebitato.
Alla luce dell'art. 71 co. 4 CCII vorrei cortesemente sapere se tale "prassi" dell'acconto è condivisibile o meno e se vi sono pronunce in merito a tale tematica.
Ringrazio per la cortese attenzione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/01/2025 17:17RE: ACCONTO OCC
I compensi dovuti all'OCC– comprensivi di quelli per il Gestore della crisi e l'eventuale rimborso delle spese anticipate - o sono determinati da un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale oppure, in mancanza, vengono liquidati dal giudice in applicazione dei parametri dettati dagli articoli 14 e seguenti del d.m. n. 202/2014; invero l'art. 14, comma 1, di detto decreto ministeriale dispone che "La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo"; concetto ripreso nel comma 4 dell'art. 71 c.c.i.i., da lei richiamato.
Se vi è un accordo tra le parti, anche le modalità di pagamento 8e quindi eventuali acconti) son stabilite dalle parti, per il caso invece che provveda il giudice, il comma 2 dell'art. 15 del detto regolamento prevede che "Sono ammessi acconti sul compenso finale", ove l'uso del plurale fa capire che l'OCC possa richiedere al debitore non uno solo ma anche più acconti; ed infatti in corso di procedura il comma 4 dell'art. 71 cit. prevede che il giudice possa accordare un acconto sul compenso al deposito di un progetto parziale di riparto e quindi un acconto ad ogni progetto di riparto parziale.
In tutte le linee guida emanate dai tribunali o da vari organismi sono previsti acconti, che variano quanto ad entità e tempi, ma che si possono indicativamente riassumere in un primo acconto, che varia tra il 20% e il 30% all'accettazione del preventivo, il secondo che oscilla tra il 30% e il 50% prima del deposito del piano e il saldo a completamento del lavoro, in prededuzione. E la prededuzione, espressamente prevista dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 6 c.c.i.i., per il compenso dell'OCC sana le molte problematiche che potrebbero sorgere dalla anticipazione di parte del compenso all'OCC mediante acconti. Peraltro, a seguito del terzo correttivo, è ora pacifico che la prededucibilità contemplata dalla òlett. a) riguarda i crediti maturati non solo dall'OCC ma anche da chi svolge le funzioni attribuite allo stesso organismo.
Zucchetti SG srl
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