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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Disamina richiesta insinuazione al passivo LC di Agenzia Riscossione
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Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)14/02/2024 18:30Disamina richiesta insinuazione al passivo LC di Agenzia Riscossione
Buonasera,
Mi trovo a dover esaminare due domande di ammissione al passivo di una procedura di LC pervenute da Agenzia Riscossione.
Ho vari dubbi in merito che espongo di seguito:
1. una richiesta di ammissione si riferisce ad un avviso di addebito riferito a "Artig. Accertamento unificato contributi IVS sul reddito" e le relative somme aggiuntive e interessi di mora competenza anno 2016. La notifica del ruolo non risulta scritta quindi probabilmente non è ancora avvenuta. Trattandosi dell'anno 2016 non è già prescritto il termine per la formazione del ruolo?
2. una richiesta di ammissione comprende un avviso di accertamento riferito all'anno 2016 il cui ruolo risulta notificato nel 2022 e una cartella di pagamento riferita a anno 2015 il cui ruolo risulta notificato nel 2022: anche in questo caso si può sostenere che i ruoli sono stati emessi oltre i termini stabiliti?
3. Per i ruoli che risultano notificati prima del 2019 devo chiedere all'agenzia della riscossione se ha effettuato una interruzione dei termini?
Grazie mille per l'aiuto che vorrete darmi.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/02/2024 09:24RE: Disamina richiesta insinuazione al passivo LC di Agenzia Riscossione
Per quanto riguarda le cartelle per contributi INPS, il termine di prescrizione è quinquennale, ma va tenuto conto di due interruzioni Covid disposte:
- dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020, per il periodo dal 23/2/2020 al 30/6/2020, per un totale di 129 giorni
- dall'art. 11, IX comma, del D.L. 183/2022, per il periodo dal 31/12/20 al 30/6/21, per un totale di 182 giorni.
La somma di tali periodi genera quindi un totale di 311 giorni di interruzione della prescrizione.
Pertanto se la notifica del 2016 è stata effettuata successivamente al 16 marzo, al 21/2/2022 il credito non si era ancora prescritto.
Per quanto riguarda l'accertamento riferito al 2016, con ruolo notificato nel 2022, la correttezza va verificata alla luce della data di notifica dell'accertamento, che non è indicata nel quesito.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento, l'art. 25 del D.P.R. 602/73 stabilisce che: "Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ... per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
La "sospensione Covid" menzionata nel quesito è disposta, per quanto qui ci interessa, dall'art. 157 del D.L. 34/2020, che sul punto così dispone: "I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Pertanto la notifica nel 2022 delle cartelle emesse relativamente ad IVA e IRPEF è indubbiamente tardiva.
Infine, anche per l'ultima domanda non disponiamo di dati sufficienti: è necessario sapere quando sono stati notificati, e per quali tributi o contributi.
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