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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
AZIONE RESPONSABILITA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 274 CCI
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Francesco Boni
MODENA10/06/2023 12:06AZIONE RESPONSABILITA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 274 CCI
Buongiorno,
sono stato nominato liquidatore in LC di Srl.
Nella relazione ho rilevato che a mio avviso l'amministratore avrebbe capitalizzato costi di software per i quali è stato richiesto credito Ricerca e sviluppo ( mai compensati) in mancanza delle condizioni sia fiscali per il credito sia civilistiche in quanto il software non è mai entrato in funzione e tale condizione è stata certificata nella relazione tecnica ai fini del credito ricerca e sviluppo.
L'imputazione dei costi a conto economico avrebbe portato all'emersione di una perdita superiore al patrimonio netto e si sarebbero verificati i requisiti di cui all'articolo 2482 ter . Successivamente l'amministratore ha richiesto ed ottenuto un finanziamento bancario per cui potrebbe emergere responsabilità personale ex 2486 2 comma .
Come Occ è stato rilevato che la presenza di atti in frode non è ostativa all'apertura della LC.
Il Tribunale ha ammesso la LC ed ha stabilito di valutare eventuali azioni esperibili ex 274 CCI.
Si chiede se l'articolo 274 secondo comma preveda anche azione di responsabilita' ex articolo 2476 cc previa autorizzazione del Giudice Delegato.
Il dubbio deriva dal tenore letterale in quanto il primo comma dispone " ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni e recupero crediti" mentre il secondo comma " azioni dirette a dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile" ma non è presente un preciso rinvio all'azione di responsabilità come nella liquidazione giudiziale all'articolo 255.
Grazie mille
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/06/2023 19:10RE: AZIONE RESPONSABILITA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 274 CCI
Lei ha perfettamente ragione, non vi è dubbio che l'art. 274 CCII non comprende, nella elencazione delle azioni che può esperire il liquidatore, l'azione, anzi le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, per cui il suo dubbio è più che legittimo, anche perché esistono argomenti contrapposti a favore e contro sia della tesi che si ispira ad una lettura letterale che a favore di una tesi più estensiva.
A favore di quest'ultima vi è il dato che anche nella liquidazione controllata, come nella liquidazione giudiziale, la disponibilità del patrimonio del debitore passa al liquidatore e come è stata concessa la possibilità al curatore esercitare le azioni del codice civile di responsabilità dell'amministratore, così potrebbe essere estesa al liquidatore della liquidazione controllata, l'esercizio delle stesse azioni previste dal codice civile e non strettamente collegate all'accertamento dello stato di insolvenza. Di contro manca nella procedura in esame qualsiasi riferimento all'esercizio di dette azioni e. più che la norma dettata in tema di liquidazione giudiziale di cui all'art. 255, ci sembra sintomatico l'art. 115 che, nel descrivere le azioni espletabili dal liquidatore del concordato preventivo con cessione di beni nella fase della esecuzione prevede espressamente che "Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali".
Noi riteniamo che uno sforzo interpretativo estensivo dell'art. 274 sia giustificato, facendo rientrare nel concetto azione diretta al recupero dei crediti anche quella di responsabilità nei confronti degli amministratori, altrimenti si lascerebbe ai creditori la libertà di aggredire gli amministratori invece che convogliare nella massa e nell'interesse di tutti il recupero di attivo; ma solo la giurisprudenza futura ci indicherà la strada sicura da seguire.
Zucchetti SG srl
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