Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata del patrimonio / Esecuzione individuale

  • Attilio Pecora

    ANCONA
    13/12/2023 15:19

    Liquidazione controllata del patrimonio / Esecuzione individuale

    Da alcune decisioni adottate dal giudice dell'esecuzione mobiliare, emerge sempre più insistentemente l'indifferenza della procedura di liquidazione controllata del patrimonio sull'ordinanza di assegnazione di somme pignorate presso terzi (nella fattispecie, un quinto dello stipendi del debitore), laddove detta ordinanza abbia preceduto la sentenza di apertura della procedura di liquidazione, nonostante la sentenza richiami il contenuto dell'art. 270 comma 5 e 150 CCII, che vieta la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio appreso a detta procedura.
    La ragione sottesa alla intangibilità del provvedimento di assegnazione, pare risieda nella stabilità dell'ordinanza del G.E.
    Si obietta da più parti, però, anche l'inefficacia dei pagamenti successivi all'apertura della procedura di liquidazione, stante l'applicabilità, in via analogica, dell'art. 144 CCII alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio.
    Oltretutto, aderendo alla tesi della prosecuzione del prelievo forzoso sulla retribuzione del debitore, nell'ipotesi in cui il piano di liquidazione preveda soltanto la messa a disposizione di parte della retribuzione stessa, si perverrebbe ad una conclusione distonica e paradossale, secondo la quale il creditore pignorante verrebbe preferito ai creditori concorsuali, ponendo nel nulla la procedura di liquidazione, che nulla incamererebbe ove detto prelievo fosse equivalente alla differenza tra la retribuzione mensile e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
    Chiedo cortesemente un Vostro parere al riguardo, anche con riferimento all'eventuale rimedio esperibile (se ai sensi degli artt. 615 e 617 Cpc.) avverso il provvedimento del G.E. che ha rigettato l'istanza di improcedibilità dell'esecuzione mobiliare.
    Ringrazio sentitamente.
    Attilio Pecora
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/12/2023 18:25

      RE: Liquidazione controllata del patrimonio / Esecuzione individuale

      Non c'è da stupirsi della mancata sospensione dell'esecuzione presso terzi a seguito dell'apertura di procedura concorsuale a carico del debitore dopo l'emanazione del provvedimento di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. perché tale ordinanza chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso. Tuttavia questo dato non esaurisce la questione perché, in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.
      Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l.fall, dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini, Cass. 10/08/2017, n.19947; conf. Cass. 22/01/2016, n. 1227; Cass. 13/08/2015, n.16838; Cass. 17/12/2015, n. 25421; ecc.).
      Il problema allora è: la inefficacia dei pagamento di cui all'art. 44 l.fall. vale anche nel caso della liquidazione patrimoniale e ora di liquidazione controllata del sovraindebitato? La l. n. 3/2012 non conteneva una norma simile né rinviava agli artt. 35, 42 e 44 l. fall. ed egualmente non contiene una norma del genere il nuovo codice della crisi né questo richiama gli artt. 142 e 144 CCII, che sanciscono, dalla data della apertura della liquidazione giudiziale, la privazione del liquidato della facoltà di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere. Tuttavia, sia la legge sul sovra indebitamento che l'attuale codice contengono alcune disposizioni, quale quella della lett. e) del comma 2 dell'art. 270, per la quale , con la sentenza di apertura della procedura, il tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore", con conseguente perdita della capacità procesuuale del debitore, dato che viene espressamente richiamato l'art. 143; o quella del comma 2 dell'art. 275, secondo la quale
      "il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione….") o quella dell'art. 274, che attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare, o se pendente a proseguire, "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e ogni azione diretta al recupero dei crediti , nonché azioni revocatorie. Da queste disposizioni si deduce che la liquidazione controllata determina per il debitore sovra-indebitato una situazione giuridica equivalente al così detto spossessamento fallimentare, con le conseguenze, quindi di cui agli artt. 142 e 144.
      Se così è, il datore di lavoro del sovraindebitato, a seguito della comunicazione dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, non dovrà più versare all'assegnatario la quota dello stipendio che in precedenza alui girava in forza del provvedimento di assegnazione, ma versarla al dipendente.
      Noi avevamo già espresso questa opinione con riferimento aòòa òoquidazione del patrimonio in una risposta del 2020 e ci conforta che esattamente gli stessi porincipi siano stati ripresi da Tribunale Verona, 04 Febbraio 2021.
      Zucchetti Sg srl