Forum SOVRAINDEBITAMENTO

esdebitazione art.282

  • Pietro Oneto

    CHIAVARI (GE)
    02/01/2024 10:44

    esdebitazione art.282

    Buongiorno,

    la liquidazione controllata può essere richiesta anche se non ci sono i presupposti per l'esdebitazione ma credo sia opportuno comunque valutare prima di aprire la procedura se ci può essere l'esdebitazione.
    A tel fine vi chiedo se può essere considerata colpa grave, malafede o frode aver contratto un finanziamento pochi mesi prima dell'apertura della procedura utilizzato per saldare altri debiti. Tale finanziamento ha aumentato l'esposizione debitoria globale poichè l'importo dovuto è gravato da interessi mentre i debiti saldati erano finanziamenti di terzi infruttiferi.
    Vi ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/01/2024 18:50

      RE: esdebitazione art.282

      Il comma 2 dell'art. 282 CCII esclude espressamente la esdebitazione nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode, per cui questa fattispecie richiede un esame globale della situazione e dei comportamenti tenuti dal debitore per capire se essi hanno determinato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode; a questo scopo, quindi non basta la valutazione dell'ultima operazione da lei descritta che è intervenuta in un momento in cui lo stato di indebitamento era già in atto e può solo averlo aggravato. In sostanza non abbiamo dati sufficienti par dire se ricorre l'ipotesi da lei richiamata, tanto più che i concetti di frode , malafede o colpa grave non sono precisamente catalogati ma suscettibili di valutazioni con buona dose di elasticità, per cu8i sono necessari elementi precisi di esame.
      Ci sembra tuttavia che la fattispecie da lei descritta possa rientrare nella previsione della lett. b) dell'art. 280, richiamato dall'art. 282, in quanto l'operazione effettuata ha, come da lei evidenziato, indubbiamente determinato un aggravamento del dissesto, salvo poi a valutare se ricorrono le altre condizioni richieste dalla norma citata.
      Zucchetti SG srl
      • Pietro Oneto

        CHIAVARI (GE)
        24/01/2024 16:27

        RE: RE: esdebitazione art.282

        Buonasera,
        la ringrazio per la risposta. Siccome tale somma non è più a disposizione della procedura ritiene corretto e doveroso che in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata il liquidatore, ai sensi dell'articolo 274, debba valutare la possibilità di esperire azione revocatoria ordinaria?
        Tengo a precisare che secondo il mio parere il gestore non è tenuto a valutare se ci sia possibilità di procedere con l'esdebitazione ma deve solamente valutare i requisiti dell'articolo 268 e procedere secondo l'articolo 269.
        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/01/2024 20:02

          RE: RE: RE: esdebitazione art.282

          Escluso che la revocatoria ordinaria (che è quella consentita dall'art. 274 CCII) possa avere ad oggetto i pagamenti effettuati in quanto l'art. 2901, comma 3, c.c. esclude dalla revocatoria l'adempimento di debiti scaduti, l'azione dovrebbe riguardare l'operazione di finanziamento, che tuttavia appare difficile; se infatti, come è presumibile, l'indebitato non ha restituito il finanziamento, quell'operazione potenzialmente pregiudizievole per i creditori se eccessivamente onerosa, avrebbe apportato un vantaggio permettendo l'acquisizione di danaro utilizzato per estinguere altri debiti, atto indubbiamente lesivo della par condicio il cui perseguimento non è tra le finalità della revocatoria ordinaria.
          D'accordo sui compiti del gestore.
          Zucchetti Sg srl