Forum SOVRAINDEBITAMENTO

piano di risanamento asseverato e deposito prezzo il Registro delle imprese

  • Armando Leonelli

    Spilamberto (MO)
    03/02/2022 17:36

    piano di risanamento asseverato e deposito prezzo il Registro delle imprese

    Esiste un termine di legge e/o di prassi che fissa un tempo massimo fra la data di asseverazione del piano di risanamento ex art. 67, 3° co, lettera d) L.F. e l'eventuale deposito del piano e dell'asseverazione presso il Registro delle imprese competente ? o è possibile il deposito in qualsiasi momento in cui viene data attuazione al piano fino alla sua esecuzione ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/02/2022 18:25

      RE: piano di risanamento asseverato e deposito prezzo il Registro delle imprese

      La prima ed unica volta che la legge fallimentare parla dei piani attestati è nell'art. 67, comma terzo lett. d), che espressamente dichiara esentati da revocatoria "gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista" che abbia determinati requisiti. Ossia il legislatore prende in considerazione tali piani soltanto per fissare gli effetti che la legge ad esso ricollega nel caso in cui il piano di risanamento non abbia successo, per cui il piano attestato, che pur mira a prevenire la crisi, non interessa in quanto strumento che effettivamente la prevenga, ma in quanto strumento che non sia riuscito ad evitarla.
      Essendo questa indicata l'unica norma che tratta dei piani attestati, ne discende che la questione da lei posta non è regolamentata; il che peraltro ben si spiega perchè i piani attestati non si articolano attraverso un procedimento né danno luogo ad una procedura concorsuale in quanto non coinvolgono, nei propri effetti, l'intero ceto creditorio in funzione del principio della par condicio, non pongono alcun limite alla libera disponibilità del patrimonio del debitore e non attuano alcuna protezione dalle aggressioni di detto patrimonio da parte dei creditori, ma si configurano come atti negoziali, attestati da un professionista, il cui utilizzo non è subordinato alla presenza di determinati requisiti oggettivi.
      Zucchetti Sg srl