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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE E PARTECIPAZIONE IN SRLS IN LIQUIDAZIONE
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Manuela Manstretta
STRADELLA (PV)24/01/2024 17:02LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE E PARTECIPAZIONE IN SRLS IN LIQUIDAZIONE
Buongiorno,
vorrei condividere con voi alcune riflessioni in merito alla seguente casistica.
Presentazione di domanda di accesso al sovraindebitamento da parte di due coniugi entrambi titolari di due distinte ditte individuali (una delle quali, quella della moglie, in chiusura) nonché titolari di partecipazione al 50% in società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione volontaria (il marito è liquidatore della società).
Si sta valutando di procedere alla proposta di liquidazione controllata familiare includendo nella stessa sia i debiti personali dei coniugi (mutuo per la casa) nonchè i debiti derivanti dalle due ditte individuali con il tema gia' discusso della liquidazione controllata in continuita' per la ditta individuale intestata al marito che rimarrebbe in essere.
Resterebbe però il problema della gestione della situazione debitoria della società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione volontaria.
Con riferimento a questa posizione sono a chiedervi quanto segue:
- può la srls in liquidazione volontaria essere ammessa ad una procedura di sovraindebitamento SEPARATAMENTE ( E QUINDI CON AUTONOMO RICORSO) alla liquidazione controllata familiare? In questo caso però la srls in liquidazione resterebbe in vita per i tre anni di durata della procedura (tempo necessario per l'esdebitazione) e dovrebbe ottemperare a tutti gli obblighi contabili e fiscali previsti dalla legge che rimarrebbero in capo al legale rappresentante (con i problemi di sostenibilita' dei costi di mantenimento);
- oppure sarebbe più corretto procedere alla chiusura della srls in liquidazione (con cancellazione della societa') con trasferimento dei debiti sociali nei limiti fissati dall'art. 2495 c.c. e con gli effetti successori di cui alla sentenza Corte Cassazione n.6071 del 12.03.2013? Ossia i soci rispondono dei debiti sociali fino a concorrenza delle somme dagli stessi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Se quindi gli stessi non hanno riscosso somme si presume che i debiti sociali non ricadranno sui soci e di conseguenza i debiti della srl in liquidazione non potranno essere compresi nella liquidazione controllata ad eccezione dei debiti maturati nei confronti dell'Erario per cui i soci diventano responsabili anche se non hanno ricevuto utili in sede di liquidazione (Corte Cassazione n.20840 del 18.07.2023).
In tale seconda ipotesi per i debiti non caduti in capo ai soci per effetto successorio non si opera ovviamente l'esdebitazione della societa' ma l'estinzione dei debiti sociali per cui non si conoscono gli effetti per l'esdebitazione in capo ai soci.
Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.
Dott.ssa Manuela Manstretta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/01/2024 20:03RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE E PARTECIPAZIONE IN SRLS IN LIQUIDAZIONE
La srl semplificata è una società a responsabilità limitata che, come quella ordinaria- dalla quale differisce per il capitale, i soggetti partecipanti e modello di statuto- attribuisce ai soci la responsabilità per le obbligazioni sociali nei limiti del capitale investito all'interno della società stessa; di conseguenza che gli effetti dello scioglimento e della liquidazione della società sono equiparabili a quelli dei pari eventi che colpiscano la srl ordinaria. Alla luce di questo schema, peraltro da lei anticipato, ci sembra più conveniente, la seconda opzione da lei proposta di completare la liquidazione della srls prima che i soci accedano alla liquidazione patrimoniale, eventualmente con procedura familiare ammissibile per i coniugi conviventi, anche se i rispettivi indebitamenti derivano da distinte attività commerciali (dopo qualche iniziale perplessità è ormai riconosciuto che la procedura familiare sia compatibile anche con la liquidazione controllata. In tal caso il passivo di ciascun socio, a parte quello rappresentato dai debiti personali di ciascuno, sarà costituito dai debiti della srls fino a concorrenza delle somme da ciascuno di essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c..
Non ci sembra corretta l'interpretazione che lei dà di Cass. 18/07/2023, n. 20840, secondo cui i soci, dopo la cancellazione della società, restano responsabili dell'intero debito maturato nei confronti dell'Erario anche se non hanno ricevuto utili in sede di liquidazione. In realtà la decisione della Corte, pur essendo riferita a debiti tributari, esprime un concetto di carattere generale in quanto afferma, riprendendo altri precedenti, che "in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali (nella specie, l'Agenzia delle Entrate) ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (nella specie, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci)". Non è quindi la natura dei crediti a giustificare la responsabilità oltre gli utili in sede di liquidazione dell'ente, ma la distribuzione di utili extrabilancio della società a ristretta base, perché la possibilità di sopravvenienze attive o l'esistenza di diritti non contemplati nel bilancio finale giustificano l'interesse dell'agenzia delle entrate, ma anche di qualsiasi altro creditore, a procurarsi un titolo in considerazione della natura dinamica dello stesso interesse.
Se non ricorrono queste ipotesi, rimane il limite della responsabilità di cui all'art. 2495 c.c. e, con l'accesso alla liquidazione controllata i soci coniugi potranno ottenere l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII.
Stando così le cose non si vede il vantaggio del diverso percorso del ricorso della srls alla liquidazione controllata, che allungherebbe solo i tempi.
Zucchetti SG srl
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Manuela Manstretta
STRADELLA (PV)27/01/2024 14:30RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE E PARTECIPAZIONE IN SRLS IN LIQUIDAZIONE
Buongiorno,
Ringrazio innanzitutto per l'argomentata risposta.
La mia perplessita' nel percorrere la seconda opzione come da voi suggerita e' che a fronte di un bilancio finale di liquidazione in assenza di utili distribuiti in sede di liquidazione finale (come sara' in concreto la chiusura nel caso prospettato) non si determinerebbe alcun effetto successorio di debiti sociali nei limiti fissati dall'art. 2495.c.c.
Di conseguenza tutti i debiti sociali con la cancellazione della societa' verrebbero estinti (si veda Corte Cassazione n.6071 del 12.03.2013 al punto " qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, e' ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto ESTINTIVO: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1.gennaio 2004 ….").
Mi chiedo quindi se agli effetti della esdebitazione ex art. 282 CCII cio' possa incidere negativamente sulla valutazione del comportamento del liquidatore ( il marito nella fattispecie in esame ) poiche' lo stesso determinerebbe la cancellazione della societa' con l'estinzione di tutti i debiti sociali ( rientra quindi tale ipotesi tra le fattispecie previste dall'art. 280 CCII ? ).
Diversamente nella prima ipotesi prospettata (AUTONOMO RICORSO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DELLA SRLS) si determinerebbe esdebitazione di diritto della srls con decreto motivato dal tribunale decorsi i tre anni dall'apertura (e non con estinzione dei debiti a seguito di cancellazione della societa' ad opera del liquidatore).
Ringrazio nuovamente per l'attenzione.
Dott.ssa Manuela Manstretta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2024 17:23RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE E PARTECIPAZIONE IN SRLS IN LIQUIDAZIONE
Può seguire anche la strada da lei indicata, fermo restando che, a norma dell'art. 278 comma 4, "Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti".
Zucchetti SG srl
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