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quota di reddito ex art. 268 comma 4 lett b da escludersi dalla liquidazione

  • Francesca Malfatti

    VERONA
    04/07/2024 12:34

    quota di reddito ex art. 268 comma 4 lett b da escludersi dalla liquidazione

    Buongiorno, al fine di determinare la quota di reddito ex art. 268 comma 4 lett b da escludersi dalla liquidazione controllata in quanto necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in assenza di indicazione e criteri di legge, come è possibile operare il calcolo? ad es. in tema di spese per vestiario, attività sportive...il debitore ha esibito i giustificativi di canone locazione, utenze, spese per polizze, telefonie, scolastiche, ecc..
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/07/2024 19:47

      RE: quota di reddito ex art. 268 comma 4 lett b da escludersi dalla liquidazione

      L'art. 268 nella liquidazione controllata, come l'art.146 nella liquidazione giudiziale, e come già l'art. 46 l. fall. lasciano al giudice una ampia facoltà di decidere quanto di ciò che il debitore ammesso alla liquidazione controllata o giudiziale, guadagna con la sua attività possa essere a lui lasciato per il mantenimento suo e della famiglia "tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia"; quest'ultimo inciso non è richiamato nell'art. 268, ma non vi è dubbio che la valutazione del giudice debba, anche nella procedura di liquidazione controllata, essere adeguata alla condizione personale del debitore e della sua famiglia, altrimenti la già ampia discrezionalità dell'organo decidente sarebbe senza limiti. Orbene in passato la norma dell'art. 46 è stata interpretata nel senso che limitando essa il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, con riguardo alle loro condizioni personali, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili (Cass. 22/11/2013 , n. 26206).
      In sostanza nel suo caso, il giudice nella sua valutazione dovrà certamente tenere conto, da un lato di quanto il sovra indebitato guadagna e dall'altro delle spese indispensabili per vivere, quali quelle di locazione, delle utenze, del vestiario , della scuola, ecc.; tuttavia anche queste spese non vanno prese in assoluto, ma rapportate alla situazione di crisi in cui versa il debitore , cui corrisponde il diritto dei creditori, bloccati nel diritto di aggredire il suo patrimonio, di essere soddisfatti nell'ambito del concorso, per cui è chiaro che ad es. il debitore vive in un appartamento lussuoso pagando un canone elevato non può pretendere di continuare a farlo, così la spesa del vestiario va calcolata nei limiti che la nuova condizione del debitore può consentire, e così via.
      Zucchetti SG srl