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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
liquidazione controllata - immobile casa coniugale
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Francesco Severi
Modena02/12/2023 14:23liquidazione controllata - immobile casa coniugale
buongiorno
sottopongo il seguente quesito.
Tizio, titolare di una ditta individuale, versa in stato di sovraindebitamento (i maggiori debiti del medesimo sono di natura fiscale).
Tizio è sposato con Mevia.
I due hanno 2 figli, uno dei quali non ancora economicamente indipendente.
I due hanno acceso un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale di cui sono proprietari in eguale misura.
Il mutuo è in regolare esazione.
Tizio e Mevia si separano consensualmente: Mevia ottiene l'assegnazione della casa coniugale, accollandosi il pagamento del mutuo residuo sull'immobile e rinunciando contestualmente all'azione di regresso verso Tizio.
L'accordo di separazione viene trascritto.
Tizio successivamente chiede di accedere alla liquidazione controllata.
Si vuole sapere se, nell'ipotesi così prospettata, l'immobile assegnato a Mevia possa essere escluso dalla liquidazione controllata di Tizio.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/12/2023 10:54RE: liquidazione controllata - immobile casa coniugale
La risposta richiede alcuni preliminari chiarimenti.
L'art. 337-sexies c.c. (che ha sostituito l'abrogato art. 155 quater c.c.) nel dettare le prescrizioni in tema di assegnazione della casa coniugale in caso di separazione, conclude disponendo che "Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643". La norma, quindi, pur riconoscendo che il diritto di assegnazione è un diritto personale di godimento, non assimilabile al diritto reale di abitazione o comunque ad un altro diritto reale, ammette la trascrizione del provvedimento che dispone l'assegnazione, il che comporta l'applicazione del principio generale secondo cui chi pone per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive o iscrive successivamente il proprio titolo; l'art. 2644 c.c. dispone, infatti, non solo che, eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore, ma anche che gli atti soggetti a trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Da questa premessa deriva:
a-che il provvedimento di assegnazione non ha effetto riguardo al creditore ipotecario che nel caso ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, per cui il creditore ipotecario può far vendere coattivamente l'immobile come libero;
b-il provvedimento di assegnazione è stato trascritto prima della apertura della liquidazione controllata (ancora da venire) per cui il diritto acquisito da Mevia sarà opponibile alla massa dei creditori.
Quest'ultima considerazione comporta che il diritto di assegnazione della casa coniugale a Mevia continua a sussistere fino alla sua cessazione, collegata al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, nonostante l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Tizio. Questo dato, tuttavia, non impedirà alla procedura concorsuale di vendere l'immobile in questione, o meglio la quota di competenza di Tizio, ma di venderlo con il vincolo dell'assegnazione che, come detto permane. Il che naturalmente ridurrà le possibilità di realizzo sia perché si tratta di una quota sia perché questa è gravata dal diritto di godimento di Mevia, non sappiamo per quanto tempo ancora.
A tanto va aggiunto che il liquidatore della liquidazione controllata potrebbe impugnare con agire in revocatoria ordinaria, ex art. 274, co. 2 CCII, il verbale di separazione omologato nella parte che prevede l'assegnazione. Prospettiva non agevole per una serie di motivi, ma teoricamente possibile ove l'atto risalga a cinque anni prima dell'apertura della procedura, e per questo la prospettiamo per dare un quadro generale dei possibili sviluppi. Di contro, se all'accordo di accollo da parte di Mevia del pagamento del mutuo residuo sull'immobile (con rinuncia all'azione di regresso verso) non ha partecipato il creditore o comunque questi non ha aderito alla liberazione di Tizio, questo è rimasto coobbligato in solido con la moglie per il pagamento del mutuo (art. 1273 c.c.), per cui la banca finanziatrice potrebbe, se le cose stanno come ipotizzato, far valere nella liquidazione controllata l'intero credito residuo.
Zucchetti SG srl-
Francesco Severi
Modena04/12/2023 14:00RE: RE: liquidazione controllata - immobile casa coniugale
Preciso che è intenzione di Mevia seguitare a pagare il mutuo sulla casa nel rispetto del Piano di ammortamento.
Dalla Vs risposta e da quella in calce relativa a quesito simile mi sembra di desumere che, a vostro avviso, sarebbe necessario il consenso preventivo della banca mutuataria.
Elisa Rossi
FORLI' (FC)
12/09/2023 16:10
esclusione dal passivo di credito garantito da terzi
Un sovraindebitato ha, tra gli altri debiti, un debito chirografario verso un istituto bancario il quale è garantito da un terzo datore di ipoteca; l'intenzione del sovraindebitato sarebbe quella di accedere alla procedura di liquidazione controllata, escludendo dai propri debiti quest'ultimo descritto, per il quale continuerebbe a adempiere ai pagamenti il terzo garante, sulla base del piano di dilazione inizialmente stabilito.
Ritenete che questa soluzione possa essere percorribile o che sia necessario un formale accollo del debito da parte del terzo garante? Nel caso debba effettivamente formularsi un accollo, ritenete tale operazione lesiva della par condicio e in qualche modo fraudolenta?
Si fa presente che nel caso di inclusione del debito, il creditore vedrebbe un incasso solo parziale del proprio credito dalla liquidazione controllata, e procederebbe pertanto a escutere il terzo garante il quale ha patrimonio immobiliare a garanzia di tale credito.
Zucchetti SG
Vicenza
14/09/2023 12:54
RE: esclusione dal passivo di credito garantito da terzi
Indubbiamente un accollo privativo del debito da parte del terzo sarebbe la soluzione migliore in quanto il sovraindebitato non sarebbe più obbligato al pagamento e potrebbe destinare il suo patrimonio alla soddisfazione degli altri creditori; non riteniamo questa operazione vietata dal momento che l'accollo proviene da terzo datore di ipoteca che ha, quindi già vincolato un suo bene alla soddisfazione del credito in questione.
Tuttavia, a nostro avviso, se, come crediamo, nel momento della costituzione della garanzia a favore del terzo non è stato prevista la preventiva escussione del debitore, il terzo datore potrebbe semplicemente dichiarare di pagare il debito garantito per non farsi escutere coattivamente e di rinunciare al diritto di regresso ex art. 2871 c.c.. In tal modo, seppur in via meno lineare, si potrebbe pervenire alla stessa conclusione di escludere il debito dal passivo della liquidazione controllata dal momento che il creditore è garantito dal terzo, non ha l'obbligo di rivolgersi primariamente al debitore e il terzo pagherà e non eserciterà il regresso; è come se un terzo mettesse a disposizione della procedura una somma di danaro che può essere utilizzata liberamente senza vincoli di rispetto di graduazione. Ovviamente bisognerà vedere se il Tribunale è disposto a seguire questa linea.
Zucchetti SG srl-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/12/2023 12:11RE: RE: RE: liquidazione controllata - immobile casa coniugale
La questione da lei richiamata e riportata coinvolgeva un terzo datore di ipoteca, che per definizione è responsabile ma non obbligato, per cui essa è diversa da quella in esame. In questa i coniugi Tizio e Mevia sono coobbligati in solido nel pagamento del mutuo a garanzia del quale hanno concesso ipoteca su un loro immobile in comproprietà al 50%, immobile assegnato a Mevia in occasione della separazione consensuale tra coniugi.
Nella risposta che precede noi abbiamo evidenziato in primo luogo gli effetti che l'apertura della liquidazione controllata a carico di Tizio potrebbe avere sul detto provvedimento di assegnazione, regolarmente trascritto perché questo era l'oggetto della domanda.
Potevamo fermarci qui, ma per completezza, abbiamo altresì precisato che il fatto che Mevia si fosse accollato il pagamento del mutuo con rinuncia al regresso non faceva venir meno l'obbligo solidale di Tizio verso la banca finanziatrice a meno che questa non avesse aderito all'accordo di accollo o avesse comunque dato il proprio consenso alla liberazione di Tizio.
Il consenso della banca, quindi, non riguarda l'assegnazione della casa, ma esclusivamente la possibilità di liberare Tizio dall'obbligo di pagamento del mutuo, posto che se Tizio non è liberato, la banca potrebbe far valere il suo credito nella procedura di Tizio. Lei obietta che Mevia sta pagando regolarmente il mutuo, ma come abbiamo detto nella risposta precedente, per prevenire tale obiezione, l'apertura della procedura a carico di Tizio determina la scadenza del mutuo nei suoi confronti per cui la Banca, se in quel momento è ancora creditrice ad esempio di 80 quale debito residuo attualizzato, può insinuare al passivo della procedura di liquidazione controllata tale credito, salvo poi a ridurlo ove nel frattempo riceva ulteriori pagamenti da Mevia. Non è detto chela banca segua questa via avendo fiducia in Mevia, ma come anti anticipato, noi abbiamo prospettato tutti i possibili sviluppi della situazione.
Zucchetti Sg srl
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Monica Pazzini
Reggio Emilia (RE)29/01/2024 21:13RE: liquidazione controllata - immobile casa coniugale
Buonasera,
prendo spunto dai precedenti quesiti per sottoporre il mio caso.
Il sovraindebitato è una ditta individuale (agenzia immobiliare) che presenta ricorso per la liquidazione controllata, attività che continuerà a svolgere in procedura e dopo.
I debiti derivanti dall'attività d'impresa sono unicamente di natura erariale e previdenziale oltre ad avere il debito verso la banca per il residuo del mutuo ipotecario cointestato al 50% con ex-coniuge contratto per l'acquisto della casa familiare assegnata alla ex moglie. Le rate del mutuo sono regolarmente pagate e per le quali il ricorrente ha sempre pagato regolarmente la sua quota del 50%. La quota di proprietà della casa coniugale però è del solo 1%. Sull'immobile c'è trascritta unicamente l'ipoteca volontaria della banca che ha concesso il mutuo.
All'atto di apertura della LC il debito verso la bancaammesso al passivo sarà quindi per la totalità dell'importo residuo e non della sola metà del debito residuo.
Nel ricorso viene detto che i coniugi, e quindi anche il sovraindebitato, continueranno a pagare ciascuno la quota del 50% della rata del mutuo. Si chiede se a seguito dell'apertura della procedura di LC:
a) il sovraindebitato dovrà continuare a pagare la sua quota di mutuo per il 50%, così come previsto nella sentenza di separazione;
b) l'esdebitazione non riguarderà quindi il debito residuo del mutuo, decorsi i 3 anni;
c) nell'ambito della procedura di LC il liquidatore potrà vendere la quota dell'1% della casa familiare.
Vi ringrazio.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/01/2024 20:01RE: RE: liquidazione controllata - immobile casa coniugale
La situazione che deriverebbe dalla apertura della liquidazione controllata a carico del marito è che all'attivo sarebbe appresa la quota dekll'1% dell'immobile e al passivo confluirebbe l'intero residuo credito che scade con l'inizio della procedura e soltanto nei confronti del oggetto che vi ha fatto ricorso., essendo questi coobbligato in solido con la moglie al 50% (ma anche se all'1%, la situazione non sarebbe diversa nei confronti del creditore). In queste condizioni il liquidatore potrà certamente vendere la quota dell'1%, che probabilmente sarà comprata dalla moglie separata, e non sarà più tenuto al pagamento della quota del 50% del mutuo, che appunto è scaduto e va soddisfatto nel concorso. Il fatto che il pagamento di tale quota sia stata posta a carico del marito come assegno di mantenimento non cambia molto perché, in realtà, il marito, essendo obbligato solidalmente al 50%, era contrattualmente obbligato a versare detta quota alla moglie che pagava l'intero al creditore mutuante.
L'esdebitazione, a meno che non ci siano motivi ostativi, interverrà alla scadenza dei tre anni o alla chiusura della procedura se antecedente e renderà inesigibile il credito per mutuo nei confronti del marito, indipendentemente da quanto questi abbia pagato.
Zucchetti SG srl
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