Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Procedura familiare ex art. 66

  • Teresa De Simone Ranieri

    L' AQUILA (AQ)
    20/09/2024 08:46

    Procedura familiare ex art. 66

    La presente al fine di chiedere il vostro parere circa la presentazione di una liquidazione controllata del consumatore ex art. 268.
    La bozza di ricorso presentata al sottoscritto gestore della crisi, afferisce all'attivo ed al passivo del debitore istante, nonchè alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo a quest'ultimo. Nulla viene menzionato in ordine al familiare convivente (madre del debitore), come risultante dal certificato di residenza: non vengono, pertanto, inclusi nel piano i redditi di pensione percepiti dalla medesima, ne eventuali attività e passività facenti capo alla stessa. Il familiare convivente viene nominato esclusivamente come assuntore di finanza esterna a favore della procedura.
    Per tali motivi, si chiede:
    - se la presentazione di un'istanza di liquidazione controllata del singolo consumatore sia corretta o se, viceversa, debba essere presentata un'istanza di liquidazione nella forma della procedura familiare ex art. 66 CCII essendo testualmente così riportato "i membri della stessa famiglia POSSONO presentare un unico progetto di risoluzione [...]";
    - se il sottoscritto gestore debba richiedere all'advisor un'integrazione della domanda volta ad includere anche i redditi e le attività e passività del familiare convivente e se il medesimo gestore debba svolgere un'attività d'indagine anche relativamente al familiare convivente;
    - se alla luce di quanto sopra, il familiare convivente possa considerarsi o meno terzo assuntore con apporto di finanza esterna.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/09/2024 19:20

      RE: Procedura familiare ex art. 66

      Nel nostro sistema vige il principio che ciascuno risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), ma risponde delle proprie obbligazioni e non di quelle degli altri, anche se parenti e conviventi, a meno che non sia disposto dalla legge o stabilito negozialmente una rapporto di solidarietà o altro, di cui è inutile qui parlare. Questo per dire che la madre del sovraindebitato, seppur convivente con il figlio che accede alla liquidazione controllata, è estranea alla procedura in quanto, salvo che no abbia prestato garanzie, risponde con i propri bene soltanto dei propi debiti e non di quelli del figlio. Né tanto meno si potrebbe imporre una procedura familiare perché il presupposto di dell'art. 66 è che i membri della stessa famiglia tra loro conviventi siano tutti in situazione di sovraindebitamento, altrimenti non vi è ragione per cui la madre del debitore, che probabilmente onora regolarmente i suoi debiti, debba sottostare ad una procedura concorsuale.
      Alla luce di queste considerazioni, bene ha fatto il debitore a non includere nel piano i redditi di pensione percepiti dalla madre né le eventuali attività e passività facenti capo alla stessa, per cui le non ha motivo di chiedere una integrazione della domanda volta a includere nel piano anche i redditi e le attività e passività del familiare convivente, né ha motivo di chiedere all'advisor che svolga un'attività d'indagine anche relativamente al familiare convivente, a meno che non abbia elementi o indizi da cui dedurre che anche la madre sia economicamente coinvolta nella crisi del figlio. Essendo la signora in bonis e non avendo chiesto l'accesso anche lei alla liquidazione controllata, la stessa può disporre del proprio patrimonio come crede e può effettuare finanziamenti per sostenere il piano presentato dal debitore; una eventuale indagine sulla signora quindi potrebbe avere lo scopo di valutare la sicurezza delle disponibilità data di aiutare il figlio.
      Zucchetti SG srl