Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Procedura di liquidazione controllata masse separate
-
Renato Mazzoni
BOLZANO (BZ)11/09/2023 15:10Procedura di liquidazione controllata masse separate
I coniugi in comunione di beni in caso di procedura di liquidazione controllata mantengono le masse attive e passive separate?
Grazie
Renato Mazzoni-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/09/2023 18:06RE: Procedura di liquidazione controllata masse separate
Come abbiamo detto di recente rispondendo altro quesito, l'art. 191 c.c. prevede tra le cause di scioglimento della comunione legale la dichiarazione di fallimento, ed ora di liquidazione giudiziale, di uno dei coniugi , ma presumibilmente la stessa norma è applicabile all'ipotesi di liquidazione controllata che è costruita sullo schema di quella giudiziale e che produce gli stessi effetti di spossessamento per il debitore.
A seguito dello scioglimento della comunione legale, i beni cadono in comunione ordinaria per cui ciascun coniuge conserva il potere di disporre della propria quota soltanto, che entra nell'attivo disponibile da liquidare per i creditori separatamente da quella appartenente all'altro coniuge.
Zucchetti SG srl-
Giovanni Pieri
PRATO20/12/2023 16:43RE: RE: Procedura di liquidazione controllata masse separate
Buonasera.
mi ricollego al vostro colloquio di settembre. anch'io devo gestire un caso identico, liquidazione controllata di SAS con socio illimitatamente responsabile in comunione dei beni col coniuge. E' presente un immobile.
a mente dell'art. 349 CCII il termine fallimento e fallito è sostituito con liquidazione giudiziale e debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, con salvezza della continuità della fattispecie.
nulla è previsto per la liquidazione controllata.
a mio parere, ai sensi dell'art. 349 CCII e 191 c.c. la comunione legale parrebbe non sciogliersi, con ripercussioni sulla vendita dell'immobile. in tal caso sarebbe messo in vendita l'intero, salvo poi ripartire il ricavato al 50% al coniuge non in liquidazione controllata.
Potrei sbagliarmi.
attendo vostre considerazioni sul punto, se potete.
un caro saluto
Giovanni Pieri (Prato)-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/12/2023 19:40RE: RE: RE: Procedura di liquidazione controllata masse separate
Quando manca una norma specifica che regoli una fattispecie si aprono sempre infinite discussioni per stabilire se la lacuna è voluta nel senso che nessun'altra norma può venire in soccorso oppure se sia possibile l'applicazione in via analogica di altra norma.
Noi nella risposta che precede abbiamo fatto ricorso a questo criterio interpretativo, previsto dall'art. 12 delle disp, prel. Il cui secondo comma stabilisce che "Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato" e continuiamo a ritenere che queto sistema interpretativo sia valido nella specie ricorrendone tutti i requisiti. Si è in presenza di una lacuna normativa in quanto nulla è detto quali effetti comporta l'apertura della liquidazione controllata sulla comunione dei beni e c'è una norma (art. 191 c.c.) che prevede che la dichiarazione di fallimento, ed ora di liquidazione giudiziale, determina lo scioglimento della comunione tra coniugi. Le affinità tra le due procedure- liquidazione giudiziale e liquidazione controllata- sono evidenti con una disciplina, o per norme dirette o per richiami, del tutto sovrapponibili essendone diverso solo il requisito soggettivo per il quale alla liquidazione controllata possono accedere i soggetti di cui alla lett. c) dell'art. 2 CCII, tra i quali anche un imprenditore commerciale , purchè sotto soglia; ma entrambe le procedure sono di carattere liquidatorio, con spossessamento del debitore, passaggio della disponibilità dei beni al liquidatore, capacità processuale, accertamento del passivo, unicità del sistema di liquidazione, ecc.; simile è anche la esdebitazione conseguente, sicchè la ratio legis che è a fondamento dell'art. 191 è perfettamente compatibile con la procedura di liquidazione controllata.
Quando è nata la norma civilistica non esisteva la liquidazione controllata né la liquidazione del patrimonio, per cui la norma fa riferimento al solo fallimento che, come giustamente lei sottolinea, ora si estende alla liquidazione giudiziale per il disposto dell'art. 349, ma è mancata una più attenta revisione delle norme civilistiche per estendere la norma in questione anche alla liquidazione controllata, ma alla carenza legislativa si può sopperire, a nostro avviso, con l'analogia.
Zucchetti SG srl-
Giovanni Pieri
PRATO21/12/2023 09:27RE: RE: RE: RE: Procedura di liquidazione controllata masse separate
Ringrazio per la risposta.
A ben vedere, la dottrina con riferimento all'art. 191 cc propende per l'applicazione dello scioglimento anche al caso di concordato preventivo con cessione dei beni, avendo natura liquidatoria. Potrebbe quindi nello stesso filone accostarsi ora la liquidazione controllata.
Ripeto però che trattasi di dottrina, la giurisprudenza sul punto pare assente.
Peraltro dall'altro lato la casistica art. 191 cc viene enunciata come tassativa.
A mio modesto avviso il dubbio rimane. Credo che interpellerò il Giudice adito. Anche perché poi in caso di vendita d'innanzi al notaio dopo l'aggiudicazione vi potrebbero essere dei problemi, se non è chiarito prima.
Ringrazio
Cordialità
Pieri
-
-
-
-